Documento in fase di revisione


Procedure operative per lo svolgimento dei controlli finalizzati al rilascio dei certificati fitosanitari all’esportazione e alla riesportazione dall’UE e dei certificati di pre-esportazione Rev. 1.0
del 16 marzo 2020

Procedure operative per lo svolgimento dei controlli finalizzati al rilascio dei certificati fitosanitari all’esportazione e alla riesportazione dall’UE e dei certificati di pre-esportazione

Parte Generale

Indice

1) Premessa
2) Quadro Generale
2.a)- Oggetto e campo di applicazione
3)Riferimenti legislativi
3.a)- Norme internazionali
3.b)- Norme nazionali
4) Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni
5) Responsabilità e competenze
6) Tipi e forme dei certificati fitosanitari
7) Sicurezza e tracciabilità dei certificati fitosanitari
8) Tariffe o diritti obbligatori
9) Rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione
9.a) Presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
9.b) Controlli documentali
9.c) Controlli d’identità e fisici
9.d) Analisi preliminari di piante, prodotti vegetali e altri oggetti da esportare
9.e) Metodi di campionamento finalizzato al controllo fisico
- Campionamento pratico:
- Campionamento casuale
- Campionamento selettivo o mirato
9.f) Compilazione ed emissione del certificato
9.g) Esportazione di sementi
10) Emissione del certificato di pre-esportazione

Premessa
Queste procedure costituiscono il riferimento per i controlli da effettuare su piante, prodotti vegetali e altri articoli ai fini del rilascio del certificato all’esportazione e alla riesportazione verso Paesi terzi e il certificato di pre-esportazione.
Il Servizio fitosanitario nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all’attuazione delle attività di cui alla Sezione 4 del Regolamento (UE) 2016/2031 (articoli 100, 101 e 102) e all’articolo 87 del Regolamento (UE) 2017/625.
Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA – DC) quale organismo scientifico di supporto per le attività di protezione delle piante.
Al Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione Generale dello sviluppo rurale (DISRV), competono il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione Europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario.
Ai Servizi fitosanitari regionali operanti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, compete lo svolgimento, nel proprio territorio, dell’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per piante e prodotti vegetali destinati all’esportazione e alla riesportazione verso Paesi terzi.



Quadro Generale
Oggetto e campo di applicazione
Le suddette procedure descrivono le modalità secondo cui si effettuano le operazioni per la certificazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati in previsione dell’esportazione e della riesportazione verso Paesi terzi nonché l’emissione del certificato di pre-esportazione a seguito della richiesta pervenuta al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio dagli operatori professionali o da soggetti diversi.
Le suddette procedure non riguardano gli scambi con Paesi con cui sono in essere accordi dedicati per i quali le piante, i prodotti vegetali e gli altri prodotti circolano alle condizioni previste per gli scambi tra Stati membri (ad es. Svizzera, Andorra, Monaco), salvo diversa indicazione. Oltre al fatto che le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono innanzitutto rispettare le normative fitosanitarie nazionali, i controlli per la certificazione delle esportazioni devono consentire di verificare la conformità alle normative fitosanitarie in vigore nel Paese terzo di destinazione.
Le diverse azioni di seguito descritte non sono necessariamente implementate tutte contestualmente al momento di ogni invio, ma saranno effettuate secondo i requisiti fitosanitari del Paese terzo importatore e del prodotto esportato, come illustrato nella “Parte speciale”:
­ controlli documentali: dichiarazioni supplementari, permessi all’importazione, rapporti d’analisi, passaporto delle piante, attestazioni di trattamento (detti controlli sono sistematici); ­ controlli fisici e d’identità delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti, preliminari all’esportazione;
­ controlli tecnici di operazioni di trattamento (fitosanitario, acqua calda, essiccazione del legno ecc.) o di lavaggio dei vegetali;
­ prelievo di campioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per la loro identificazione botanica o il rilevamento di organismi nocivi o regolamentati;
­ raccolta delle informazioni che possano contribuire all’esito delle ispezioni (fatture ecc.). Il processo di certificazione può portare al rilascio del certificato richiesto o al suo rifiuto, motivato.
Riferimenti legislativi
Norme internazionali
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Accordo sull’applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement) - Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations -Marrakesh 15 Aprile 1994

IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO.

ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO.

ISPM 7. Phytosanitary certification system. Rome, IPPC, FAO.

ISPM 12. Guidelines for phytosanitary certificates. Rome, IPPC, FAO.

ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO.

ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO.
Norme nazionali
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Circolare Mi.P.A.F. 31100 del 9/3/2000 – dichiarazione addizionale nei certificati fitosanitari per l’esportazione.

Circolare Mi.P.A.F. 33250 del 25/7/2006 – disposizioni relative all’applicazione della tariffa fitosanitaria.

Nota tecnica prot. 8690 del 15 aprile 2016 – importazione di sementi da Paesi terzi ai fini della moltiplicazione in Italia e successiva esportazione.

Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni
Operatore professionale: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:
a) impianto;
b) riproduzione;
c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
e) messa a disposizione sul mercato;
f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
Piante: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
b) frutti, in senso botanico;
c) ortaggi;
d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
f) fiori recisi;
g) rami con o senza foglie;
h) alberi tagliati con foglie;
i) foglie, fogliame;
j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
k) polline vivo e spore;
l) gemme, occhi, talee, marze, innesti.
Prodotti vegetali: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:
- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci.

Altri oggetti: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale.
Organismo delegato: una persona giuridica distinta alla quale l’autorità competente ha delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.
Permesso di importazione - Import permit: documento ufficiale che autorizza l’importazione di una merce in conformità con gli specifici requisiti di importazione fitosanitaria.
Ufficiale: stabilito, autorizzato o sviluppato da una Organizzazione Nazionale per la Protezione delle Piante.
Ispezione: esame visivo ufficiale di piante, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati, al fine di determinare la presenza di organismi nocivi o per verificarne la conformità con le normative fitosanitarie.
Requisiti fitosanitari di importazione: misure fitosanitarie specifiche stabilite da un Paese importatore relative alle partite in movimento in quel Paese.

Certificazione ufficiale: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Certificatore:
a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o
b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Certificato ufficiale: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Responsabile fitosanitario ufficiale: una persona fisica designata da un’autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Partita: un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante, o da atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 77, paragrafo 3, dell’articolo 126, paragrafo 3, dell’articolo 128, paragrafo 1, e dell’articolo 129, paragrafo 1 del Regolamento 2017/625.
Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.
Controllo fisico: un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Trasformazione semplice: relativamente ai vegetali vivi ed ai prodotti vegetali, si intende la macinazione, la segagione, l’essicazione o la compressione, con l’esclusione dei prodotti vegetali trasformati (succhi, conserve, polpe, liofilizzati, olii e grassi vegetali, zucchero, ecc.) e delle verdure nonché dei frutti conservati mediante surgelamento.




Responsabilità e competenze
Il rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione può prevedere, a seconda delle disposizioni definite dal Paese terzo importatore, preliminarmente al rilascio del certificato fitosanitario, specifici controlli in fase di produzione. Detti controlli possono essere effettuati dall’ispettore fitosanitario o dall’agente fitosanitario o da organismo delegato o da personale accreditato che agisce per conto e sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, al fine di verificare la conformità dei campi di produzione/frutteti e degli stabilimenti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari di importazione del Paese di destinazione. L’ispezione viene effettuata nel momento opportuno dell’anno al fine di verificare il livello di controllo fitosanitario messo in atto dall’azienda, in conformità ai requisiti fitosanitari definiti dal Paese terzo importatore.

All’atto della compilazione e firma del certificato fitosanitario, che è di competenza esclusiva dell’ispettore fitosanitario, questi verifica la conformità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari di importazione, svolgendo controlli documentali, d’identità e fisici sulle spedizioni in esportazione.

La richiesta di rilasciare un certificato fitosanitario per prodotti che hanno subito una profonda trasformazione e, di conseguenza, non pongono un rischio fitosanitario, viene soddisfatta solo qualora la normativa del Paese terzo importatore lo preveda espressamente. In tal caso, è responsabilità dell’esportatore reperirne una copia da esibire all’ispettore fitosanitario.

Ai fini delle presenti procedure l’ispettore fitosanitario s’identifica nel certificatore e nel responsabile fitosanitario ufficiale, così come definiti dal Reg. 2017/625.



Tipi e forme dei certificati fitosanitari
Il certificato fitosanitario per l’esportazione e il certificato fitosanitario per la riesportazione e il certificato di pre-esportazione sono conformi alla descrizione e ai formati previsti dal Reg. 2016/2031.

Il certificato fitosanitario per l’esportazione è generalmente rilasciato dal Servizio fitosanitario del Paese d’origine delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati. In determinate situazioni esso può essere rilasciato anche dal Servizio fitosanitario del Paese di riesportazione delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati provenienti da altri Paesi, se lo stato fitosanitario della spedizione può essere verificato dal Servizio fitosanitario del Paese di riesportazione.

In seno all’Unione il certificato all’esportazione può essere rilasciato dall’ispettore fitosanitario operante presso il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto da cui parte la merce, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 100 del Regolamento 2016/2031.

Il certificato fitosanitario per la riesportazione viene rilasciato dal Servizio fitosanitario del Paese di riesportazione quando la spedizione è costituita da merce che non è stata coltivata o trasformata così da modificarne lo stato fitosanitario in questo Paese e solo se un certificato fitosanitario per l’esportazione in originale, o una sua copia conforme, è stata messa a disposizione dell’ispettore fitosanitario responsabile del rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione.

Il certificato di pre-esportazione. Detto certificato, o la sua copia conforme, va allegato al certificato di riesportazione nei casi in cui è richiesto.



Sicurezza e tracciabilità dei certificati fitosanitari
I certificati fitosanitari italiani hanno caratteristiche di sicurezza che li preservano dal rischio di contraffazione e ne garantiscono l’autenticità: essi si presentano come fogli di carta filigranata a catenelle da 90 g/m2 prestampati dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con il modello di certificato di cui all’Allegato VIII, parti A e B, del Regolamento 2016/2031,contenenti un fondo colorato, e sono identificati con numerazione univoca e progressiva.

I certificati fitosanitari rilasciati dagli ispettori italiani possono essere scritti a mano o redatti in un tipo di carattere che varia in funzione del software di compilazione di cui si avvalgono i diversi Servizi Fitosanitari Regionali. In conseguenza di ciò, il tipo di carattere con cui sono compilati i certificati fitosanitari rilasciati dai diversi Servizi Fitosanitari Regionali non costituisce un fattore discriminante per la validità dei suddetti documenti, fermo restando che il singolo certificato fitosanitario deve essere compilato in ogni sua parte con lo stesso tipo di carattere.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al certificato fitosanitario successivamente alla sua emissione, esse saranno timbrate, datate e controfirmate dall’ispettore fitosanitario che lo ha rilasciato oppure da un ispettore fitosanitario operante presso lo stesso Servizio Fitosanitario Regionale. In ogni caso, modifiche apportate da personale non operante presso il Servizio Fitosanitario Regionale competente renderanno invalido il certificato fitosanitario in questione.

La natura del modello di certificato fitosanitario utilizzato garantisce l’autenticità dello stesso, qualora debitamente timbrato e firmato dal competente Servizio Fitosanitario Regionale.

In caso di dubbi sull’autenticità di un certificato fitosanitario rilasciato da ispettori italiani, il Servizio fitosanitario del Paese terzo importatore deve contattare il Servizio fitosanitario centrale per avviare le necessarie verifiche. I Servizi Fitosanitari Regionali garantiscono la tracciabilità dei certificati rilasciati, annullati o distrutti (ad es. in caso di lacerazione della carta durante la stampa) al fine di risalire all’identificazione di eventuali casi di manomissione dei certificati da parte di personale non autorizzato.

In caso siano accertati casi di falsificazione del certificato fitosanitario all’esportazione o alla riesportazione, il Servizio Fitosanitario Regionale interessato conduce tutte le indagini necessarie a verificare l’origine della contraffazione e mettere in atto tutte le azioni volte a perseguire chi ha violato la legge, ivi compresa la denuncia alla Procura della Repubblica, e riferisce puntualmente al Servizio fitosanitario centrale in merito all’esito delle attività summenzionate.



Tariffe o diritti obbligatori
Le spese sostenute per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati in relazione alle attività di cui alla presente procedura sono coperte attraverso la riscossione di tariffe o diritti obbligatori da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.
Il pagamento dei succitati diritti è posto a carico dell’interessato e deve essere effettuato prima dell’emissione di ogni singolo certificato all’esportazione o alla riesportazione.
Per il mancato o tardivo versamento dei succitati diritti si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
In caso sia necessario emettere un nuovo certificato fitosanitario per l’esportazione o per la riesportazione in quanto quello già rilasciato è scaduto, l’esportatore deve richiederne l’emissione e pagare di nuovo il corrispondente diritto obbligatorio per intero.



Rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione
Il rilascio del certificato fitosanitario è un processo che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:
­ presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
­ controlli documentali
­ controlli d’identità e fisici
­ compilazione ed emissione del certificato
L’esito di tale processo può portare all’emissione del certificato fitosanitario oppure al rifiuto motivato al suo rilascio.
Al fine di rilasciare il certificato, è necessario conoscere le normative fitosanitarie del Paese importatore. I requisiti fitosanitari di importazione sono specificati dalla competente Autorità fitosanitaria del paese importatore nella sua legislazione, normativa o altrove (permesso di importazione, accordi bilaterali, ecc.).
Al Servizio fitosanitario centrale compete la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi attraverso il sito web dedicato.
Se, la ricerca delle succitate normative non porta a risultati utili ai fini della certificazione e né l’esportatore né il Servizio sono in grado di conoscere gli organismi nocivi da quarantena e i requisiti fitosanitari di importazione del Paese terzo di destino per la pianta o il prodotto vegetale o altri oggetti da esportare, l’ispettore può emettere un certificato fitosanitario che attesti almeno il rispetto dei requisiti fitosanitari dell’Unione per il prodotto in esame, ove esistenti.
Nei casi in cui non vi siano requisiti fitosanitari di importazione specifici, l’ispettore fitosanitario può certificare lo stato fitosanitario generale della partita per qualsiasi organismo nocivo che ritiene di interesse fitosanitario.
Dette lacune vanno segnalate al Servizio fitosanitario centrale al fine di valutare l’opportunità di reperire le informazioni mancanti presso il Paese terzo in questione.

Gli esportatori sono incoraggiati a fornire tali informazioni nonché eventuali cambiamenti dei requisiti fitosanitari negli scambi commerciali di loro interesse.
Presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
Gli operatori professionali che intendono esportare o riesportare verso Paesi terzi spedizioni di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario oppure coloro che richiedono un certificato di pre-esportazione, devono essere iscritti al R.U.O.P. e presentare al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio un’apposita richiesta.

La richiesta deve essere inviata al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio secondo le modalità da esso stabilite, rese note all’esportatore (fax, scansione, e-mail, posta, deposito diretto al servizio ecc.), in tempo utile per permettere l’effettuazione dei controlli previsti. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio acquisisce e archivia la richiesta, così da provare la data di ricezione della domanda completa, e contatta il soggetto richiedente per concordare i tempi di ispezione e di eventuale rilascio del certificato fitosanitario.

La richiesta va corredata, ove possibile ed in ogni caso ove previsto e ove necessario, di tutti i documenti necessari a qualificare la spedizione ed agevolare il controllo documentale da parte dell’ispettore fitosanitario responsabile del rilascio del certificato.

La domanda viene valutata dall’ispettore fitosanitario incaricato.

Essa non può essere accoltain particolare, nei seguenti casi:

• spedizione interamente prodotta o costituita al di fuori del territorio nazionale e in assenza di informazioni fitosanitarie. Se non vi è nulla che determini lo stato fitosanitario della merce (ispezione fisica non realizzabile, assenza di certificato di pre-esportazione o altre garanzie sanitarie ...), la richiesta di certificato fitosanitario non è ammissibile e il certificato va rilasciato dal Paese in cui è stata allestita la spedizione.

• confusione tra certificato fitosanitario e un altro documento richiesto dal Paese importatore (certificato di origine, certificato di esportazione, certificato di qualità, certificato di libera vendita, certificato di sicurezza, permesso CITES, certificato sanitario ecc.). Si fa riferimento al caso in cui l’esportatore richiede un certificato fitosanitario mentre il requisito del Paese terzo corrisponde ad un altro documento.

• il certificato fitosanitario non è un requisito previsto dalla normativa del Paese terzo di destinazione;

• già dall’analisi dell’istanza emerge che non sono soddisfatti i requisiti fitosanitari di importazione verso il Paese terzo di destinazione della merce (es. il richiedente non è inserito nelle liste ufficiali degli esportatori nazionali autorizzati);

• operatore professionale non iscritto al R.U.O.P.: fatti salvi i casi succitati, la richiesta viene accolta a seguito del suo perfezionamento con l’iscrizione al R.U.O.P. dell’operatore professionale in questione.
Controlli documentali
Ogni richiesta di emissione del certificato fitosanitario è oggetto di controllo documentale. Il controllo documentale è finalizzato ad esaminare i dati da inserire nel certificato fitosanitario da rilasciare, la coerenza dei documenti forniti dall’esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato e gli elementi necessari a determinare la conformità di piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati al Paese terzo importatore ai requisiti fitosanitari da esso definiti.

I documenti che l’ispettore fitosanitario può richiedere all’esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato, sono in particolare ai seguenti:

• documentazione commerciale accompagnatoria (es. documento di trasporto d.d.t., fattura, polizza di carico, AWB, CMR);

• permesso all’importazione – import permit;

• certificato di origine;

• certificato ISTA (per sementi);

• certificazione rilasciata dal CREA-DC (per sementi);

• certificazione CITES;

• certificati di pre-esportazione;

• certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di trattamenti chimico-fisico in cui sono indicati i dettagli degli stessi (concentrazione, durata, temperatura e data);

• risultati delle ispezioni effettuate in autocontrollo dall’esportatore;

• certificato fitosanitario all’esportazione del Paese di origine o una sua copia conforme, nel caso di riesportazione;

• passaporto delle piante;

• packing list;

• rapporti di analisi.

Controlli d’identità e fisici
Successivamente al buon esito dei controlli documentali, l’ispettore fitosanitario procede ai controlli d’identità e al controllo fisico delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti che costituiscono la spedizione in esportazione e contestualmente verifica la conformità degli imballaggi all’ISPM 15. I controlli fisici devono essere effettuati nel momento più opportuno dell’anno per verificare i requisiti fitosanitari richiesti dal Paese terzo importatore, per cui possono essere fatti in un momento diverso da quello in cui viene rilasciato il certificato.

In particolare, l’ispettore fitosanitario si reca, nella data concordata con l’operatore professionale, nel luogo indicato nella richiesta, in cui è ubicata la spedizione per effettuare i controlli d’identità e fisici indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale, in particolare indumenti termici per accedere a celle frigorifere, gilet ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti in gomma nitrilica o cloruro di polivinile (non lattice), ecc.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. N° 81/2008 e s.m.i.), l’operatore professionale assicura durante tutte le fasi di ispezione la continua presenza di un soggetto preposto incaricato di predisporre ed attuare le misure di prevenzione e di emergenza necessarie per effettuare tutte le attività richieste dall’ispettore fitosanitario, vincolanti per il rilascio del Certificato Fitosanitario, secondo modalità che assicurino la tutela dei lavoratori. In caso contrario, l’ispettore potrà decidere di sospendere l’ispezione segnalandolo al proprio responsabile.

La spedizione deve essere resa disponibile ai controlli d’identità ed , eventualmente, fisici da parte degli operatori del settore in ambienti adeguati e ben illuminati. Per le spedizioni di legname è consigliabile lasciare corridoi d’ispezione ogni due file di pacchi di merce.

Attraverso un colloquio propedeutico con l’operatore professionale o persona appositamente incaricata, l’ispettore acquisisce informazioni sui rischi per la sicurezza presenti nel luogo d’ispezione e, nei casi in cui l’ispettore riscontri situazioni di reale pericolo o mancanza di sicurezza, lo fa presente al suo accompagnatore e, se il problema persiste, sospende l’ispezione segnalando l’accaduto al proprio responsabile.

Ai fini del controllo d’identità l’ispettore fitosanitario verifica che la spedizione sia nel pieno controllo dell’operatore professionale iscritto al R.U.O.P., sia correttamente descritta nei documenti che la accompagnano (specie botanica, numero di lotti ecc.) e conforme al tipo di certificato da rilasciare e che piante, prodotti vegetali e altri oggetti che compongono la spedizione, corrispondano a quanto va dichiarato sul certificato fitosanitario. Piante, prodotti vegetali e altri oggetti in esportazione devono essere chiaramente identificabili, integri e confezionati in maniera adeguata.

In particolare, la quantità e lo stato devono corrispondere ai documenti controllati nella fase precedente ed a quanto sarà dichiarato nel certificato da emettere, attraverso un esame fisico della spedizione .

In caso l’esito del controllo di identità sia negativo, l' ispettore identifica le azioni correttive da apportare e ne informa l’operatore professionale al fine di intervenire in loco. Ove ciò non sia possibile, il procedimento viene interrotto negando l’emissione del certificato.

Ai fini del controllo fisico l’ispettore fitosanitario effettua un esame visivo volto ad identificare sintomi della presenza di organismi nocivi da quarantena per il Paese terzo importatore, quali esemplari di forme animali (in particolare insetti), vitali o meno, micelio e strutture di fruttificazione di funghi, discolorazioni di varia natura, potenzialmente riconducibili alla presenza di funghi, batteri e nematodi. L’ispettore a tal fine si avvale, ove necessario, di appositi strumenti quali una lente di ingrandimento portatile (10x o superiore), pinzette e sonde (termometri), coltello, seghetto, scalpelli, bulini, sega a nastro ecc. per dissezionare la superficie di materiale resistente e coriaceo come legname e corteccia.

Al fine di verificare che il tenore di umidità del legno sia inferiore al 20% secondo quanto previsto dal trattamento kiln dried (KD), l’ispettore ricorre all’utilizzo di apposito igrometro.

Su legname e corteccia i principali sintomi indicativi della presenza di organismi nocivi sono rappresentati da : fori, gallerie e segatura, potenzialmente riconducibili all’attività di insetti xilofagi



Se i sintomi sono riconducibili alla presenza di un organismo nocivo da quarantena del Paese terzo importatore, l’ispettore non rilascia il certificato fitosanitario per la spedizione in questione.

Se i sintomi sono riconducibili alla presenza di un organismo nocivo non regolamentato dal Paese terzo importatore, l’ispettore sospende l’iter e verifica la possibilità di adottare appropriate misure quali ad es. un trattamento di fumigazione, rilavorazione della merce ecc.

Se il campione sottoposto ad analisi di laboratorio risulta negativo per la presenza di organismi nocivi da quarantena per il Paese terzo importatore, l’ispettore procede alla compilazione ed emissione del certificato fitosanitario.
Analisi preliminari di piante, prodotti vegetali e altri oggetti da esportare
In base ai requisiti fitosanitari di importazione, può essere necessario sottoporre ad analisi preliminari le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da esportare per garantire l’assenza di determinati organismi nocivi. Pertanto, il certificato fitosanitario può essere rilasciato solo dopo aver ricevuto i risultati delle analisi in questione. Il rapporto di analisi va allegato al certificato fitosanitario solo nei casi in cui sia esplicitamente richiesto dal Paese terzo importatore.

Nel caso in cui il Paese terzo importatore richieda un’analisi ufficiale, si rende necessario effettuare un campionamento ufficiale. I campioni sono prelevati, imballati, etichettati e sigillati da un ispettore fitosanitario o da un agente fitosanitario e consegnati ad un laboratorio accreditato per l’analisi richiesta o al laboratorio nazionale di riferimento del Servizio Fitosanitario Regionale, salvo diverse indicazioni (ad es. nel caso in cui non esista un laboratorio accreditato per l’analisi richiesta o non siano disponibili metodi ufficiali di analisi per gli organismi nocivi da indagare).

Al fine di prelevare un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi, l’ispettore si avvale delle attrezzature adeguate (ad es. panni, coltelli, pennarelli indelebili, contenitori di volume idoneo, nastro adesivo).

Per raccogliere campioni di sementi, l’ispettore valuta la necessità di indossare maschera antipolvere a cartuccia, occhiali e guanti protettivi per evitare l’esposizione a pesticidi, nel caso in cui la semente sia stata trattata. A tal fine, l’ispettore controlla l’etichetta o la fattura. Se la semente presenta colori vivaci (blu, arancione o rosa), è stata verosimilmente trattata indipendentemente da ciò che dice l’etichetta. Nel caso in cui il Paese terzo importatore non richieda un’analisi ufficiale, i campioni possono essere prelevati dall’esportatore e sarà accettato il risultato dell’analisi effettuata da qualsiasi laboratorio (incluso un laboratorio transnazionale e il laboratorio aziendale).



Se il Paese terzo importatore non specifica un metodo di rilevazione per l’organismo nocivo interessato o nessun laboratorio offre questo servizio, si rende necessario avviare passi formali tra i Servizi fitosanitari dei due Paese che portino a definire misure equivalenti. Solo al termine di tale confronto sarà possibile rilasciare il certificato fitosanitario all’esportazione richiesto. In alternativa, l’importatore interessato contatta il Servizio fitosanitario del proprio Paese per accertarsi che la misura equivalente sia accettata e l’ispettore fitosanitario rilascia il certificato fitosanitario richiesto previa liberatoria dell’esportatore.
Metodi di campionamento finalizzato al controllo fisico
Nei casi in cui i Paesi importatori non abbiano definito, nella loro norma o nell’import permit o nel protocollo d’intesa siglato con l’Italia, procedure di ispezione specifiche a cui attenersi per il controllo fisico della merce a loro destinata, l’ispettore effettua un’ispezione visiva su campioni della merce componente la spedizione avvalendosi dei metodi indicati dall’ISPM 31.

Nella maggior parte dei casi, la selezione di un metodo di campionamento appropriato dipende necessariamente dalle informazioni disponibili sull’incidenza e la distribuzione dei parassiti nella partita o nel lotto nonché sugli aspetti operativi associati alla situazione di ispezione in questione. In generale le limitazioni operative determineranno la praticità del campionamento secondo uno o un altro metodo. Successivamente la determinazione della validità statistica dei metodi pratici restringerà il campo delle alternative.

Il livello di ispezione e di campionamento va ponderato, caso per caso, in funzione del rischio di veicolare organismi nocivi da quarantena nel paese terzo. È opportuno, pertanto, condurre un’ispezione più scrupolosa per quella merce che, in virtù della sua tipologia o della lavorazione meno accurata a cui è stata assoggettata, pone un maggior rischio fitosanitario (ad es: nell’ambito della lavorazione dell’ortofrutta, alcune ditte operano con molta manualità e pochi macchinari specifici).

Di converso, prodotti ortofrutticoli accuratamente lavorati e selezionati pongono verosimilmente un rischio fitosanitario basso e, pertanto, l’ispettore valuta la possibilità di limitare il numero di unità da controllare (ad es: insalate di quarta gamma confezionate oppure mele lavorate in magazzini dedicati, dotati di linea automatizzata in cui i frutti sono sottoposti ad un’accurata selezione relativamente al calibro, all’omogeneità del colore, all’eliminazione dei frutti difettosi, e ad un’ulteriore selezione da parte di personale specializzato sulla linea di confezionamento finale).

Nel caso dell’ispezione di partite di ortofrutta siffatte, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, si possono adottare metodi di campionamento di tipo non statistico, come il campionamento pratico (convenience sampling), il campionamento casuale (haphazard sampling) o il campionamento selettivo o mirato (selective or targeted sampling) che possono fornire risultati validi nel determinare la presenza o l’assenza di organismi nocivi regolamentati.

- Campionamento pratico: implica la selezione dal lotto delle unità più convenienti (cioè accessibili, più economiche, più veloci), senza selezionare le unità in modo casuale o sistematico.

- Campionamento casuale: comporta la selezione di unità arbitrarie senza utilizzare un vero processo di randomizzazione. Questo può sembrare spesso casuale perché l’ispettore non è consapevole di avere un orientamento alla selezione. Tuttavia, possono verificarsi distorsioni inconsce, pertanto, non è noto il grado in cui il campione è rappresentativo del lotto.

- Campionamento selettivo o mirato: comporta la selezione deliberata di campioni da parti del lotto che hanno maggiori probabilità di essere infestate o unità che sono ovviamente infestate, al fine di aumentare la possibilità di rilevare un determinato parassita regolamentato. Questo metodo conta su ispettori che hanno esperienza con la merce in esportazione e hanno familiarità con la biologia del parassita. Il ricorso a questo metodo può essere determinato anche dall’identificazione di una specifica sezione con una maggiore probabilità di essere infestata (ad es. una sezione bagnata del legname può avere maggiori probabilità di ospitare nematodi; in una spedizione di mele composta da lotti di diverse varietà, ci sono più probabilità di osservare marciumi in un lotto di Red Deliciuos che in un lotto di Granny Smith). Poiché il campione è mirato, e quindi statisticamente parziale, non è possibile formulare un’affermazione probabilistica sul livello di infestazione nel lotto. Tuttavia, se l’unico scopo del campionamento è aumentare la possibilità di trovare un parassita, questo metodo è valido.

Detti metodi possono essere utilizzati in base a specifiche considerazioni operative o quando l’obiettivo è puramente il rilevamento di parassiti.
Compilazione ed emissione del certificato
Il certificato fitosanitario è un documento ufficiale che accompagna la spedizione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti al Paese terzo a cui è destinata. Esso viene compilato e rilasciato esclusivamente da un ispettore fitosanitario del Servizio fitosanitario Regionale competente per territorio, al fine di attestare la conformità di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in spedizione ai requisiti fitosanitari di importazione del Paese terzo di destino, conformemente ai criteri dello Standard Internazionale ISPM 12.

Se il certificato fitosanitario non è utilizzato entro 14 giorni dalla data del rilascio, deve essere restituito al Servizio Fitosanitario Regionale che lo ha emesso. Il Servizio Fitosanitario del Paese terzo importatore può richiedere il rilascio del certificato fitosanitario solo per i prodotti regolamentati di cui è fatta esplicita menzione nella propria norma fitosanitaria.

Il certificato fitosanitario documenta l’assenza di organismi nocivi alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati e gli eventuali trattamenti adottati e non ne attesta la qualità merceologica o la commestibilità, per cui i Servizi Fitosanitari Regionali non sono competenti.

La richiesta di rilasciare un certificato fitosanitario per prodotti che hanno subito una profonda trasformazione e, di conseguenza, non pongono un rischio fitosanitario, viene soddisfatta solo qualora la normativa del Paese terzo importatore lo preveda espressamente. In tal caso, l’esportatore dovrà esibirne copia al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.

Il certificato fitosanitario originale deve essere a disposizione del personale competente ad effettuare i controlli fitosanitari al punto di entrata del Paese terzo importatore.

La certificazione elettronica può essere riconosciuta nell’ambito di un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell’Unione o di uno scambio informatico con tale sistema. Ad oggi, non sono stati definiti dalla Commissione i criteri per la presentazione dei succitati certificati in formato elettronico. Pertanto, i certificati fitosanitari per l’esportazione e per la riesportazione sono scambiati esclusivamente in formato cartaceo.

Il certificato fitosanitario è compilato riportando nelle sezioni appropriate le informazioni richieste, così come previsto dall’ISPM 12.

Nei casi in cui lo spazio disponibile nel formato non sia sufficiente a contenere tutte le informazioni necessarie, possono essere allegati al certificato altri documenti che ne costituiscono parte integrante. Detti allegati devono riportare il riferimento al numero ed alla data del relativo certificato e devono essere scritti, datati e firmati in ogni pagina analogamente al certificato a cui sono annessi.

Il certificato non è valido qualora

- sia illeggibile o incompleto o scaduto

- presenti alterazioni o cancellazioni non autorizzate ovvero non siglate, datate e controfirmate

- presenti informazioni contradditorie o incoerenti o incomplete

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l’esportazione o per la riesportazione, è necessario emettere un nuovo certificato in cui è specificato alla sezione dichiarazioni supplementari che il presente certificato annulla e sostituisce il precedente e reca, pertanto, la dicitura in lingua inglese: “This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificate No. ………. issued on ………..”. In questo caso è dovuto il pagamento esclusivamente dei diritti obbligatori per i controlli documentali.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l’esportazione o per la riesportazione, al fine di attivare i procedimenti amministrativi di rilascio dei relativi duplicati è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia della denuncia del certificato smarrito all’Autorità giudiziaria competente.

Sulla base di specifica istanza dell’esportatore, può essere rilasciata una copia del certificato conforme all’originale.

La copia del certificato conforme all’originale può essere rilasciata dallo stesso certificatore che aveva emesso l’originale oppure da altro pubblico ufficiale che ne sia in possesso.

La copia riporta la dichiarazione di conformità con l’originale in calce, dove sono indicate, al contempo, nome e qualifica del pubblico ufficiale che l’ha rilasciata, nonché data, luogo di rilascio e numero di pagine che la compone, e dove sono apposti, altresì, la firma ed il timbro del Servizio Fitosanitario Regionale di appartenenza del pubblico ufficiale in questione.

Detta copia non è valida ai fini fitosanitari e reca, pertanto, la dicitura in lingua inglese: “Copy not valid for phytosanitary use”. Le copie conformi all’originale sono atti soggetti ad imposta di bollo.
Esportazione di sementi
Ai fini dell’emissione del certificato fitosanitario all’esportazione di sementi, le ditte sementiere sono tenute a presentare entro il mese di aprile di ogni anno le denunce di coltivazione delle colture da seme destinate alla commercializzazione verso Paesi terzi al fine di programmare i controlli in campo in funzione del rischio fitosanitario e dei requisiti fitosanitari fitosanitari di importazione.

Per quanto riguarda le sementi originarie di Paesi terzi importate per la sola moltiplicazione in Italia e successiva esportazione dell’intero prodotto sementiero ottenuto verso un Paese terzo, si evidenzia che detta fattispecie non ricade nella casistica denominata “temporanea importazione” di cui all’art. 3 del DM 4 giugno 1997.

Fermo restando i requisiti fitosanitari previsti dalle norme vigenti in materia, l’importazione di sementi da Paesi terzi ai fini della moltiplicazione nel territorio nazionale e successiva esportazione dell’intera produzione, può essere autorizzata in quanto si tratta di materiale non destinato alla commercializzazione nel territorio dell’Unione e al quale, pertanto, non si applicano le norme unionali relative alle sementi.

Difatti, l’articolo 1, paragrafo 3 della Direttiva 2002/53/CE “relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” e l’articolo 1, della Direttiva 2002/55/CE “relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi” prevedono che le disposizioni in esse contenute non si applicano alle varietà per le quali è provato che le sementi sono destinate soltanto all'esportazione verso i Paesi terzi.

Inoltre, tali disposizioni sono parimenti riportate in ciascuna direttiva di base relativa alla commercializzazione delle sementi dei vari gruppi di specie agrarie: barbabietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE).

Ne consegue che le colture da seme e le sementi conseguentemente così prodotte, proprio perché destinate a Paesi terzi, non sono soggette ad alcuna attività di controllo in campo, all’imballaggio o di analisi delle sementi ai fini della certificazione per la loro commercializzazione nel territorio dell’Unione europea.

Ciò stante, l’importazione di sementi, sulla base di specifici accordi di moltiplicazione, e la esportazione di tutto il materiale prodotto può essere consentita acquisendo le informazioni, utili ai necessari controlli, attraverso l’utilizzazione del nulla osta di cui al DM 4 giugno 1997 specificando nel riquadro 4, voce “c) altro”, l’esplicita destinazione d’uso del materiale importato con la seguente dicitura: “Semente destinata all’esclusiva produzione di materiale per l’esportazione in Paesi terzi”. Resta inteso che i controlli fitosanitari all’import e all’export dell’intera operazione devono essere svolti dal Servizio Fitosanitario Regionale competente.

I Servizi Fitosanitari Regionali, nelle more di una modifica del DM 4 giugno 1997, inviano una copia del nulla osta sementi all’ICQRF e ai NAC competenti per territorio, unitamente alla copia dell’accordo di moltiplicazione o di qualsiasi tipo di documentazione (comunicazioni, e-mail, etc.) tra la ditta sementiera importatrice e la ditta residente nel Paese terzo, al fine di verificare i quantitativi di sementi importati, la superficie allestita per la moltiplicazione, la produzione stimata, nonché l’effettiva esportazione.

Inoltre, al fine di garantire i necessari controlli sui quantitativi importati, prodotti e esportati e verificare che non avvengano cessioni a soggetti terzi nel territorio europeo, che non siano esplicitamente citati nel predetto accordo di moltiplicazione, la ditta sementiera importatrice deve garantire la tracciabilità delle diverse operazioni dall’importazione all’esportazione.



Emissione del certificato di pre-esportazione
Il certificato di pre-esportazione consente lo scambio delle necessarie informazioni fitosanitarie fra le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti verso Paesi Terzi e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati.

La sua funzione, pertanto, è limitata allo scambio di informazioni fra Servizi fitosanitari degli Stati membri al fine del rilascio del certificato fitosanitario per l’esportazione.

I certificati di pre-esportazione si presentano come fogli di carta filigranata a onde da 90 g/m2 prestampati dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con il modello di cui all’Allegato VIII, parte C, del Regolamento 2016/2031. Le diciture in inglese sono riportate sul retro del certificato e la colorazione del fondo è azzurra.

Il certificato di pre-esportazione è rilasciato su richiesta dell’operatore professionale da un ispettore fitosanitario operante presso il Servizio Fitosanitario della regione in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, mentre essi si trovano nel sito dell’operatore in questione, oppure quando essi hanno lasciato il sito dell’operatore, a condizione che siano state effettuate le ispezioni e, ove necessario, il campionamento che ne confermano la conformità alle prescrizioni fitosanitarie specifiche del Paese terzo di destino.

Gli operatori professionali che necessitano di un certificato di pre-esportazione presentano al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio, in tempo utile per permettere l’effettuazione delle necessarie verifiche, un’apposita richiesta secondo le modalità da esso stabilite rese note all’esportatore (fax, scansione, e-mail, posta, consegna diretta al servizio ecc.).

La richiesta deve indicare i dati necessari a qualificare la spedizione quali: ­ generalità del richiedente/esportatore;

­ iscrizione al R.U.O.P.;

­ caratteristiche della spedizione in certificazione (nome prodotto vegetale, natura dei colli, quantità);

­ destinazione europea;

­ informazioni sulle prescrizioni fitosanitarie richieste dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale saranno esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti.

Il Servizio Fitosanitario competente per territorio acquisisce e archivia la richiesta, così da provare la data di ricezione della domanda completa, e contatta il richiedente per concordare i tempi di eventuale rilascio del certificato di pre-esportazione.

Le verifiche fitosanitarie riguardano uno o più elementi fra quelli di seguito elencati:

a) l’assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;

b) l’origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici;

c) lo status dell’organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

d) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

e) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

In esito a tali verifiche, l’ispettore procede al rilascio del certificato di pre-esportazione all’operatore professionale che ne ha fatto richiesta.

Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi e ha il formato previsti dal Reg. 2016/2031.