D.M.
4 giugno 1997 (1)
Trasferimento alle
regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario
dei Paesi terzi (2) (3)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante
disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle
cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento
per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096,
sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1978, n. 373;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante
modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065 con il quale è stato approvato il regolamento di
esecuzione della predetta legge n.
1096 del 25 novembre 1971;
Visto l'art. 16 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096
e l'art. 26 della legge 20 aprile
1976, n. 195 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali
sementieri provenienti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un
certificato d'importazione le cui modalità sono stabilite con propri
provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in
linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto
delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento
dell'emanazione del presente decreto;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1985
relativo alle modalità e alle procedure per la richiesta ed il rilascio del
nulla-osta di importazione previsto dal sopracitato art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1987
che reca modifiche al sopracitato decreto 2 agosto 1985;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1983
concernente la dichiarazione dell'operatore commerciale all'atto
dell'importazione di sementi di granoturco ibrido originarie da Paesi terzi;
Visto in particolare
l'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
___________________
(1)
Pubblicato nella G.U. 1° luglio 1997, n. 151.
(2)
L'art. 1, D.M. 30 dicembre 1997
(G.U. 9 febbraio 1998, n. 32), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che i controlli
all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1
del presente decreto, provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi
previste all'allegato V del decreto
ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli
fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di
entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.
(3)
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente
circolare: Ministero per le politiche
agricole: Circ. 22 luglio 1997,
n. 8.
Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel
territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
Sentito il parere del
Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali espresso nella
seduta del 22 maggio 1997;
Considerata la
necessità di emanare disposizioni particolari di sorveglianza e di controllo
dei prodotti sementieri all'atto della loro importazione, alla luce delle nuove
norme comunitarie derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico europeo a
partire dal 1° gennaio 1993;
Ritenuto a tal fine indispensabile
uniformare le modalità di rilascio del nulla-osta di importazione dei prodotti
sementieri provenienti da Paesi terzi;
Decreta:
1. L'importazione dei prodotti sementieri delle
specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto provenienti da Paesi
terzi, deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale competente per
territorio dove ha sede la ditta importatrice.
I controlli sementieri per dette merci, unitamente agli
eventuali controlli fitosanitari, debbono essere espletati presso i punti di
entrata, esterni dell'Unione europea, elencati al punto 1 dell'allegato VIII
del decreto ministeriale 31 gennaio
1996 (4).
2. L'importazione deve
presentare la richiesta per il nulla-osta d'importazione utilizzando il modello
di cui all'allegato 2 del presente decreto, regolarmente compilato in tutte le
sue parti e redatto in quadruplice copia.
L'importatore inoltre deve corredare la richiesta con una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato 3, resa ai
sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 , con la quale assume la responsabilità delle
dichiarazioni fatte.
3. I prodotti sementieri
non rispondenti ai requisiti stabiliti per la loro commercializzazione, possono
essere ammessi alla temporanea importazione qualora i prodotti medesimi debbano
essere selezionati, depurati dalle scorie e confezionati per la loro
riesportazione nei Paesi terzi ai sensi degli articoli 175 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43.
Ai sensi del
comma precedente possono
essere ammessi alla
temporanea importazione, a
(4)
L'art. 1, D.M. 30 dicembre 1997
(G.U. 9 febbraio 1998, n. 32), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che i controlli
all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1
del presente decreto, provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi
previste all'allegato V del decreto
ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli
fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di
entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.
condizione che l'importatore disponga di idoneo magazzino
autorizzato dall'Autorità doganale, i prodotti sementieri che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
appartenenti a varietà non iscritte nei registri nazionali o
comunitario;
non ufficialmente certificati;
provenienti da Paesi terzi non equivalenti ai sensi delle leggi vigenti
in materia sementiera.
4. L'Amministrazione
regionale competente per territorio convalida i nulla-osta, ai fini della
presentazione alla dogana competente, previa verifica almeno della conformità
dei cartellini, che i prodotti sementieri da importare corrispondano alle
indicazioni contenute in detto nulla-osta.
I nulla-osta presentati in dogana devono essere integri in
ogni loro parte, salvo le modifiche eventualmente apportate
dall'Amministrazione regionale competente.
In mancanza della convalida il nulla-osta perde la sua
validità.
5. La validità del
nulla-osta d'importazione di cui all'art. 4, rilasciato dalla Amministrazione
regionale competente per territorio, ha la durata di mesi tre dalla data del
rilascio.
6. Qualora
l'Amministrazione regionale competente constati che le sementi da importare non
siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia:
il nulla-osta viene annullato;
su richiesta della ditta importatrice, fatti salvi i requisiti dell'art.
3, può essere emesso un nulla-osta valido per la temporanea importazione,
dandone comunicazione all'Amministrazione regionale che ha emesso il nulla-osta
originale.
7. Il D.M. 3 marzo 1983 , il D.M. 2 agosto 1985 e il D.M. 28 marzo 1987 (5),
citati nelle premesse, sono abrogati.
Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei
Conti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4
giugno 1997
Il Ministro: PINTO
(5)
Modifica il D.M. 2 agosto 1985.
ALLEGATO
I
SPECIE AGRARIE