D.M. 4 giugno 1997 (1)

Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dei Paesi terzi (2) (3)

 

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

   Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

   Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

   Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

   Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971;

   Visto l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un certificato d'importazione le cui modalità sono stabilite con propri provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento dell'emanazione del presente decreto;

   Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1985 relativo alle modalità e alle procedure per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dal sopracitato art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

   Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1987 che reca modifiche al sopracitato decreto 2 agosto 1985;

   Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1983 concernente la dichiarazione dell'operatore commerciale all'atto dell'importazione di sementi di granoturco ibrido originarie da Paesi terzi;

   Visto in particolare l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

___________________

 

(1) Pubblicato nella G.U. 1° luglio 1997, n. 151.

(2)  L'art. 1, D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. 9 febbraio 1998, n. 32), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che i controlli all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto, provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi previste all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: Ministero per le politiche agricole: Circ. 22 luglio 1997, n. 8.

   Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

   Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

   Sentito il parere del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali espresso nella seduta del 22 maggio 1997;

   Considerata la necessità di emanare disposizioni particolari di sorveglianza e di controllo dei prodotti sementieri all'atto della loro importazione, alla luce delle nuove norme comunitarie derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico europeo a partire dal 1° gennaio 1993;

   Ritenuto a tal fine indispensabile uniformare le modalità di rilascio del nulla-osta di importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paesi terzi;

 

Decreta:

 

 1.  L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto provenienti da Paesi terzi, deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale competente per territorio dove ha sede la ditta importatrice.

I controlli sementieri per dette merci, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, debbono essere espletati presso i punti di entrata, esterni dell'Unione europea, elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (4).

2.  L'importazione deve presentare la richiesta per il nulla-osta d'importazione utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, regolarmente compilato in tutte le sue parti e redatto in quadruplice copia.

L'importatore inoltre deve corredare la richiesta con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato 3, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , con la quale assume la responsabilità delle dichiarazioni fatte.

3.  I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la loro commercializzazione, possono essere ammessi alla temporanea importazione qualora i prodotti medesimi debbano essere selezionati, depurati dalle scorie e confezionati per la loro riesportazione nei Paesi terzi ai sensi degli articoli 175 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ai  sensi  del  comma   precedente   possono   essere   ammessi   alla   temporanea   importazione,  a

(4)  L'art. 1, D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. 9 febbraio 1998, n. 32), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che i controlli all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto, provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi previste all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.

 

condizione che l'importatore disponga di idoneo magazzino autorizzato dall'Autorità doganale, i prodotti sementieri che si trovino in una delle seguenti condizioni:

    appartenenti a varietà non iscritte nei registri nazionali o comunitario;

    non ufficialmente certificati;

    provenienti da Paesi terzi non equivalenti ai sensi delle leggi vigenti in materia sementiera.

 

4.  L'Amministrazione regionale competente per territorio convalida i nulla-osta, ai fini della presentazione alla dogana competente, previa verifica almeno della conformità dei cartellini, che i prodotti sementieri da importare corrispondano alle indicazioni contenute in detto nulla-osta.

I nulla-osta presentati in dogana devono essere integri in ogni loro parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dall'Amministrazione regionale competente.

In mancanza della convalida il nulla-osta perde la sua validità.

 

5.  La validità del nulla-osta d'importazione di cui all'art. 4, rilasciato dalla Amministrazione regionale competente per territorio, ha la durata di mesi tre dalla data del rilascio.

 

6.  Qualora l'Amministrazione regionale competente constati che le sementi da importare non siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia:

     il nulla-osta viene annullato;

     su richiesta della ditta importatrice, fatti salvi i requisiti dell'art. 3, può essere emesso un nulla-osta valido per la temporanea importazione, dandone comunicazione all'Amministrazione regionale che ha emesso il nulla-osta originale.

 

7.  Il D.M. 3 marzo 1983 , il D.M. 2 agosto 1985 e il D.M. 28 marzo 1987 (5), citati nelle premesse, sono abrogati.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei Conti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

            Roma, 4 giugno 1997                                                            Il Ministro: PINTO

(5)  Modifica il D.M. 2 agosto 1985. 

ALLEGATO  I

 

SPECIE  AGRARIE