D.M. 17 aprile 1998 (1)

Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila»

(1) Pubblicato nella G.U. 2 giugno 1998, n. 126.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei

prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre

1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di

protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti

vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata

confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71,

comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che, in attuazione della direttiva

91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione

contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai

vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle

funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione

centrale»;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1950 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al

Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili;

Accertato che il fungo Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili è presente in Italia;

Considerato che la presenza di piante gravemente infette, isolate o in agrumeti abbandonati,

comporta il rischio di diffusione della malattia sulle piante sane, con particolare riferimento a quelle

presenti nei vivai;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di verifica solamente nei casi in cui possa

verificarsi una incontrollata diffusione;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del

13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il

Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili;

Decreta:

1. La lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila» è obbligatoria su tutto il territorio

della Repubblica italiana.

2. I servizi fitosanitari regionali svolgono periodiche indagini sul territorio di propria competenza

al fine di individuare eventuali agrumeti colpiti dalla malattia.

3. Fatto salvo il divieto di commercializzazione di piante di agrumi colpite da malsecco ai sensi di

quanto previsto nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, citato nelle premesse,

i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei fondi ove sono presenti piante colpite dalla malattia

sono tenuti al taglio ed alla relativa distruzione, con il fuoco, delle parti infette, o dell'intera pianta

qualora sia irrimediabilmente compromessa, secondo le disposizioni impartite dal servizio

fitosanitario regionale competente per territorio.

4. I servizi fitosanitari regionali promuovono la divulgazione delle tecniche di difesa atte a

controllare la malattia, con particolare riguardo all'impiego di varietà resistenti.

5. Il decreto ministeriale 11 marzo 1950, citato nelle premesse, è abrogato.

6. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni

amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

7. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione