31966L0402

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(03) */

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2309 - 2319
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0125
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0143
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0185
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0185
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0142


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale ; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei ; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinale al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate ; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica ; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1760/64. controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie ; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di cereali commercializzate all'interno della Comunità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per A. Cereali : le piante delle specie seguenti:

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B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco: a) Varietà a impollinazione libera : varietà sufficientemente omogenea e stabile.

b) Linea «inbred» : linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.

c) Ibrido semplice : prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.

d) Ibrido doppio : prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.

e) Ibrido a tre vie : prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.

f) Ibrido «Top Cross» : prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

g) Ibrido intervarietale : prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

C. Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale) : le sementi a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi di base (granturco) 1. di varietà a impollinazione libera : le sementi a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. di linee «inbred» : sementi a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

3. gli ibridi semplici : le sementi a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. Sementi certificate (segale, granturco) : le sementi a) provenienti direttamente da sementi di base,

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta) : le sementi a) provenienti direttamente da sementi di base di una data varietà,

b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta) : le sementi a) prodotte direttamente sia da sementi di base sia da sementi certificate di prima riproduzione di una data varietà,

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

H. Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

2. Gli Stati membri possono a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,

b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di cereali soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» e rispondano alle condizioni dell'allegato II.

2. Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione e la commercializzazione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2: a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3: a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa ; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi di granturco, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario ; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria ; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

2. Gli Stati membri, per le sementi di granturco, possono ridurre fino all'85 % del seme puro il minimo della facoltà germinativa prevista nell'allegato II.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di cereali ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio.

2. Una varietà è ammessa alla certificazione solo quando sia stato accertato durante due annate successive, e per la segale e le varietà di granturco a impollinazione libera durante tre annate successive, mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura: a) per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento e la spelta, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile ; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di identificare la varietà;

b) per la segale e le varietà di granturco a impollinazione libera, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile ; il registro indica le principali caratteristische morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere tra varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate»;

c) per le varietà ibride di granturco, che le linee «inbred» di base siano sufficientemente omogenee e stabili e che la varietà sia il risultato di incroci definiti dal costitutore ; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentano di distinguere tra varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate». Se la certificazione, in quanto si tratti di sementi di base, è richiesta per i componenti geneologici degli ibridi, delle varietà sintetiche e simili, deve essere fornita la descrizione dei principali caratteri morfologici o fisiologici di tali componenti.

3. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

4. Le varietà ammesse sono regolarmente e ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro. In caso di modifica di una o più caratteristiche secondarie di una varietà di segale o di granturco a impollinazione libera, la descrizione nel registro viene immediatamente modificata.

5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e delle linee «inbred» di granturco e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei ; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo: a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV in una delle lingue ufficiali della Comunità ; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura ; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e le sementi certificate di prima riproduzione ; rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione ; negli scambi fra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale ; qualora, nei casi previsti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base e le sementi di granturco non rispondano alle condizioni dell'allegato II quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza deve essere indicata nell'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato IV per l'etichetta stessa ; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;

b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 11

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo di produzione nazionale o importate siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di una etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

2. Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate di ogni tipo, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono a) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di avena, orzo, riso, frumento o spelta a quelle di prima riproduzione;

b) limitare la commercializzazione delle sementi di cereali alle sementi delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1º gennaio 1970 ; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro o da sementi certificate di prima riproduzione e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo sono equivalenti alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima o di seconda riproduzione, a condizione che tali sementi siano state raccolte nello Stato produttore delle sementi di base o delle sementi certificate di prima riproduzione, e che siano state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I e che sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per le sementi certificate o le sementi certificate di prima o di seconda riproduzione.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata: a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima o di seconda riproduzione raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1º luglio 1969.

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà o di una data linea «inbred», il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente ; in tutti gli altri casi il colore è giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di cereali soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene effettuato in ciascuna annata un controllo a posteriori di campioni di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo prelevati mediante sondaggi ; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per affettuare gli esami comparativi. Sementi di cereali raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1) denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la (1)Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta. Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 22

Con riserva delle tolleranze previste nell'allegato II, punto 2 circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

ALLEGATO I

Condizioni per la certificazione relative alla coltura

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Questa condizione è applicabile per analogia alle linee «inbred» di granturco.

2. Si deve procedere a un numero di ispezioni ufficiali in campo che sia almeno il seguente: >PIC FILE= "T9000273">

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali nonché dello stato sanitario, e oltracciò, per il granturco, dell'identità e della purezza delle linee «inbred» e della castrazione per la produzione di sementi di varietà ibride.

4. Per la segale e il granturco, le distanze minime da colture vicine di altre varietà o linee «inbred» della stessa specie e da colture della stessa varietà o linea «inbred»

che non rispondano alle condizioni di purezza richieste per la produzione di sementi della stessa categoria, devono essere le seguenti per: >PIC FILE= "T0001600">

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi, in particolare delle Ustilagineae, non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

6. Condizioni particolari per il granturco: A. la percentuale in numero di cespi che presentino aberrazioni tipiche non deve superare: >PIC FILE= "T9000274">

B. per quanto riguarda la castrazione per la produzione di sementi di varietà ibride, la percentuale costatata di cespi del progenitore femminile che abbiano emesso polline non deve superare 1 all'atto di un'ispezione ufficiale in campo, e non deve superare 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo effettuate.

C. Per la produzione di sementi di varietà ibride, la fioritura di tutti i cespi dei progenitori deve avvenire in modo sufficientemente simultaneo.

ALLEGATO II

Condizioni cui devono soddisfare le sementi 1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Questa condizione è applicabile per analogia alle linee «inbred» di granturco.

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. Per sementi certificate sono tollerati due pezzi o frammenti di Claviceps purpurea per 500 grammi.

3. A. Le sementi devono rispondere alle norme seguenti: >PIC FILE= "T0001601">

B. La rispondenza alle condizioni di purezza minima varietale è controllata principalmente in coltura.

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

Etichetta A. Indicazioni prescritte a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1. «Sementi certificate secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea»

2. Servizio di certificazione e Stato membro

3. Numero di riferimento del lotto

4. Specie

5. Varietà o linea «inbred» di granturco

6. Categoria

7. Paese di produzione

8. Peso netto o lordo dichiarato

9. Per le varietà ibride di granturco, la menzione «ibrido»

b) Per i miscugli di sementi: 1.>PIC FILE= "T9000275">

2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro

3. Numero di riferimento del lotto

4. Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti

5. Peso netto o lordo dichiarato

B. Dimensioni minime 110 mm X 67 mm