Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0545
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0561
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0170
( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 454/67 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 1969
concernente la lotta contro la rogna nera della patata
( 69/464/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;
considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;
considerando che la protezione della patata contro tali organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ;
considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti sumultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ;
considerando che uno degli organismi novici più pericolosi per la patata è il Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della malattia crittogamica " rogna nera " ;
considerando che questa malattia si è manifestata in vari Stati membri e che esistono ancora nella Comunità taluni focolai d'infezione di scarsa entità ;
considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale malattia e prevenirne la propagazione ;
considerando che , per debellare detto organismo nocivo , è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ;
considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ; che la loro utilizzazione , soprattutto nelle zone di sicurezza che circondano le parcelle contaminate , rappresenta una necessita fondamentale ; che è pertano nell'interesse generale provvedere alla pubblicazione periodica dell'elenco delle varietà resistenti ;
considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la rogna nera e impedire la propagazione di tale malattia crittogamica .
Articolo 2
1 . Non appena costatata la presenza del Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della rogna nera , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti .
2 . Una parcella si considera contaminata quando è stata costatata la presenza dei sintomi di rogna nera su almeno un vegetale di tale parcella .
Articolo 3
Gli Stati membri dispongono che i tuberi e gli steli di patate provenienti da parcelle contaminate subiscano un trattamento volto a distruggere l'organismo nocivo . Qualora non sia più possibile determinare il luogo ove sono stati raccolti i tuberi e gli steli contaminati , l'intera partita in cui i tuberi o gli steli sono stati trovati deve essere sottoposta al trattamento .
Articolo 4
Gli Stati membri dispongono che sulle parcelle contaminate ,
a ) non possano essere coltivate patate ,
b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto .
Articolo 5
1 . Gli Stati membri dispongono che nella zona di sicurezza vengano coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze di Synchytrium endobioticum costatate sulle parcelle contaminate .
2 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza di Synchytrium endobioticum quando reagisce alla contaminazione da agente patogeno di tale razza in misura tale da non far temere un'infezione secondaria .
Articolo 6
Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la rogna nera o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza del Synchytrium endobioticum non è più costatata .
Articolo 7
Gli Stati membri vietano la detenzione di colture di Synchytrium endobioticum .
Articolo 8
Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti , o per lavori di selezione , a condizione che tali deroghe non compromettano la lotta contro la rogna nera e non prevochino un pericolo di propagazione della malattia .
Articolo 9
Gli Stati membri possono adottare misure supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro la rogna nera , ove cio sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .
Articolo 10
1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1 * gennaio di ogni anno , l'elenco di tutte le varietà di patate da essi ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali , essi abbiano determinato la resistenza al Synchytrium endobioticum . Gli Stati membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti .
2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 * febbraio , la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti .
Articolo 11
Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di contaminazione da parte del Synchytrium endobioticum e di resistenza delle varietà di patate a tale organismo nocivo siano effettuati in base a metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri .
Articolo 12
Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 13
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . M . A . H . LUNS