31969L0465
Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0251
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0547
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0251
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0563
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0172
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( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 454/67 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 1969
concernente la lotta contro il nematode dorato
( 69/465/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;
considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;
considerando che la protezione della patata contro tali organismi
nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma
costituire anche un mezzo per accrescere la produttività
dell'agricoltura ;
considerando che le misure protettive contro l'introduzione di
organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato
se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e i
metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne
impedisse la propagazione ;
considerando che uno degli organismi nocivi più pericolosi per la
patata è il nematode dorato ( Heterodera rostochiensis Woll . ) ;
considerando che questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate ;
considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della
Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si
adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e
prevenirne la propagazione ;
considerando che per debellare detto organismo nocivo è necessario
adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri
devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni
supplementari o più rigorose ;
considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze
dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ;
che la loro utilizzazione sulle parcelle contaminate puo presentare una
certa utilità ; che è pertanto nell'interesse generale provvedere alla
pubblicazione periodica degli elenchi di tali varietà ;
considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della
resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non
sollevino obiezioni da parte degli Stati membri ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno
adottare negli Stati membri per combattere il nematode dorato (
Heterodera rostochiensis Woll . ) e impedirne la propagazione .
Articolo 2
Gli Stati membri dispongono che i tuberi-seme di patata destinati alla
commercializzazione possano essere prodotti unicamente su parcelle che
, in occasione di un esame ufficiale , siano stato riconosciute non
contaminate dal nematode dorato .
Articolo 3
Non appena costatata la presenza del nematode dorato , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata .
Articolo 4
Gli Stati membri dispongono che sulle parcelle contaminate ,
a ) non possano essere coltivate patate ,
b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto .
Articolo 5
Gli Stati membri dispongono che i tuberi-seme di patata contaminati o
sospetti di contaminazione devono essere trattati in modo che non
risultino più contaminati se sono posti in circolazione in qualità di
tuberi-seme di patata .
Articolo 6
Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro il
nematode dorato o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza
di tale organismo non è più costatata .
Articolo 7
Gli Stati membri vietano la detenzione del nematode dorato .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri possono autorizzare :
a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti o per lavori di selezione ;
b ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura su parcelle
contaminate , di varietà di patate resistenti alle razze del nematode
dorato costatate su queste parcelle ;
c ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura di patate , su
parcelle contaminate , eccettuati i tuberi-semi di patate se si
garantisce che tali patate saranno raccolte prima della maturazione
delle cisti di nematode ;
d ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura , su parcelle
contaminate , di patate , eccettuati i tuberi-seme di patate , a
condizione che il suolo sia stato disinfettato con mezzi appropriati .
2 . Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al
paragrafo 1 sono concesse soltanto se controlli sufficienti
garantiscono che esse non compromettono la lotta contro il nematode
dorato e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo
nocivo .
3 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza del
nematode dorato quando nella coltura di tale varietà si costata un
regresso naturale ed annuo della popolazione di tale razza di nematode .
Articolo 9
Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più
rigorose di prevenzione o di lotta contro il nematode dorato , ove cio
sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .
Articolo 10
1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1
* gennaio di ogni anno , l'elenco di tutte le varietà di patate da essi
ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali ,
essi abbiano determinato la resistenza al nematode dorato . Gli Stati
membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti .
2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione
assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 * febbraio
, la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti .
Articolo 11
Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di
contaminazione da parte del nematode dorato e di resistenza delle
varietà di patate a tale organismo nocivo siano effettuati in base a
metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati
membri .
Articolo 12
Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi
alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne
informano immediatamente la Commissione .
Articolo 13
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . M . A . H . LUNS