31969L0465

Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0251
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0547
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0251
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0563
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0172

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( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 454/67 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1969

concernente la lotta contro il nematode dorato

( 69/465/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;

considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;

considerando che la protezione della patata contro tali organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e i metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ;

considerando che uno degli organismi nocivi più pericolosi per la patata è il nematode dorato ( Heterodera rostochiensis Woll . ) ;

considerando che questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate ;

considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione ;

considerando che per debellare detto organismo nocivo è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ;

considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ; che la loro utilizzazione sulle parcelle contaminate puo presentare una certa utilità ; che è pertanto nell'interesse generale provvedere alla pubblicazione periodica degli elenchi di tali varietà ;

considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere il nematode dorato ( Heterodera rostochiensis Woll . ) e impedirne la propagazione .

Articolo 2

Gli Stati membri dispongono che i tuberi-seme di patata destinati alla commercializzazione possano essere prodotti unicamente su parcelle che , in occasione di un esame ufficiale , siano stato riconosciute non contaminate dal nematode dorato .

Articolo 3

Non appena costatata la presenza del nematode dorato , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata .

Articolo 4

Gli Stati membri dispongono che sulle parcelle contaminate ,

a ) non possano essere coltivate patate ,

b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto .

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che i tuberi-seme di patata contaminati o sospetti di contaminazione devono essere trattati in modo che non risultino più contaminati se sono posti in circolazione in qualità di tuberi-seme di patata .

Articolo 6

Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro il nematode dorato o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza di tale organismo non è più costatata .

Articolo 7

Gli Stati membri vietano la detenzione del nematode dorato .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri possono autorizzare :

a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti o per lavori di selezione ;

b ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura su parcelle contaminate , di varietà di patate resistenti alle razze del nematode dorato costatate su queste parcelle ;

c ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura di patate , su parcelle contaminate , eccettuati i tuberi-semi di patate se si garantisce che tali patate saranno raccolte prima della maturazione delle cisti di nematode ;

d ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura , su parcelle contaminate , di patate , eccettuati i tuberi-seme di patate , a condizione che il suolo sia stato disinfettato con mezzi appropriati .

2 . Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se controlli sufficienti garantiscono che esse non compromettono la lotta contro il nematode dorato e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo .

3 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza del nematode dorato quando nella coltura di tale varietà si costata un regresso naturale ed annuo della popolazione di tale razza di nematode .

Articolo 9

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro il nematode dorato , ove cio sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1 * gennaio di ogni anno , l'elenco di tutte le varietà di patate da essi ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali , essi abbiano determinato la resistenza al nematode dorato . Gli Stati membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti .

2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 * febbraio , la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti .

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di contaminazione da parte del nematode dorato e di resistenza delle varietà di patate a tale organismo nocivo siano effettuati in base a metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri .

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . M . A . H . LUNS