Direttiva 74/647/CEE del Consiglio,
del 9 dicembre 1974,
relativa alla lotta contro la tortrice del garofano


Gazzetta ufficiale n. L 352 del 28/12/1974 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0063


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( 1 ) GU n . C 93 del 7 . 8 . 1974 , pag . 87 .

( 2 ) GU n . C 116 del 30 . 9 . 1974 , pag . 49 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

( 74/647/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la produzione di garofani occupa una posizione importante nell'agricoltura della Comunità ;

considerando che la resa di tale prodotto è costantemente compromessa da organismi nocivi ;

considerando che la protezione delle colture di garofani da tali organismi nocivi ha per scopo non soltanto di mantenere intatta la capacità di produzione , ma altresi di accrescere la produttività dell'agricoltura ;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi nei singoli Stati membri sarebbero di efficacia limitata , se tali organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente in tutta la Comunità e se non venisse loro impedito di propagarsi ;

considerando che gli organismi nocivi più pericolosi per i garofani sono la tortrice mediterranea e la tortrice sudafricana ;

considerando che detti organismi nocivi si sono già manifestati in vari Stati membri ;

considerando che la coltivazione dei garofani verrebbe a trovarsi in stato di pericolo permanente in tutta la Comunità , se non venissero prese misure efficaci di lotta e di prevenzione contro gli organismi nocivi succitati ;

considerando che , per debellare questi organismi nocivi , occorre adottare una serie di disposizioni comunitarie minime ; che gli Stati membri devono poter adottare disposizioni supplementari o più rigorose , nella misura in cui esse sono necessarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva concerne le misure minime da adottarsi negli Stati membri per combattere la tortrice del garofano e per impedirne la propagazione .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per tortrice del garofano : la tortrice mediterranea del garofano ( Cacoecimorpha pronubana Hb ) e la tortrice sudafricana del garofano ( Epichoristodes acerbella ( Walk . ) Diak . ) .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri sorvegliano che i garofani ( Dianthus L . ) non siano messi in circolazione se sono contagiati dalla tortrice del garofano e che le colture di garofani infestate dalla tortrice del garofano vengano trattate in modo tale che i garofani ottenuti non siano più contaminati all'atto della loro messa in circolazione .

2 . In deroga al paragrafo 1 , durante il periodo 16 ottobre _ 30 aprile possono essere messi in circolazione anche fiori recisi di garofano , leggermente contaminati dalla tortrice del garofano .

Articolo 4

Gli Stati membri vietano la conservazione di tortrici del garofano .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri possono autorizzare :

a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 3 e 4 per scopi scientifici , per esperimenti o per lavori di selezione ;

b ) in deroga all'articolo 3 , la messa in circolazione anche durante il periodo 1 maggio _ 15 ottobre di fiori recisi di garofano leggermente contaminati dalla tortrice del garofano .

2 . Gli Stati membri provvedono a che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 vengano accordate unicamente a condizione che adeguati controlli garantiscano che esse non pregiudicano la lotta contro la tortrice del garofano e non comportano alcun pericolo di propagazione di detto organismo nocivo .

Articolo 6

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose per combattere la tortrice del garofano o per impedirne la propagazione , sempreché tali disposizioni di lotta e di prevenzione siano necessarie .

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizione della presente direttiva non oltre un anno dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 9 dicembre 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . BONNET