31992L0105

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1993 pag. 0022 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0181


DIRETTIVA 92/105/CEE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1992 relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo comma e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario all'interno di una comunità senza frontiere interne renderà necessario effettuare controlli fitosanitari sui prodotti comunitari interessati da problemi sanitari, prima che circolino all'interno della Comunità; che il luogo più appropriato per effettuare tali controlli è il luogo di produzione, presso i produttori elencati in un registro ufficiale;

considerando che, qualora i risultati di questi controlli siano soddisfacenti, i vegetali, il loro imballaggio o il relativo veicolo di trasporto debbono essere provvisti, invece che del certificato fitosanitario utilizzato per il commercio internazionale, di un passaporto delle piante specifico per ogni tipo di prodotto, che ne garantisca la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per le quali il passaporto è valido;

considerando che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non originari della Comunità che hanno superato i controlli fitosanitari richiesti al momento della loro prima introduzione nella Comunità debbono essere altresì provvisti di un passaporto delle piante per gli stessi scopi;

considerando che è necessario prevedere un modello uniformato per i vari tipi di vegetali o prodotti vegetali;

considerando tuttavia che, durante una prima fase, è necessario far ricorso ad un passaporto semplificato e in una certa misura uniformato, per rendere possibile, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci; che tale sistema verrà successivamente riesaminato, in base ad una valutazione dell'esperienza acquisita nella suddetta fase;

considerando che, occorre definire il marchio speciale richiesto nel caso di sostituzione di un passaporto delle piante;

considerando che onde garantire un'adeguata sorveglianza, da parte degli Stati membri, dei trasporti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci è necessario istituire procedure più precise ed uniformi per il rilascio e la sostituzione dei passaporti delle piante;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni stabilite dal paragrafo 2 siano rispettate ogniqualvolta un passaporto delle piante di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo comma della direttiva 77/93/CEE è emesso dai loro organismi ufficiali responsabili, per essere utilizzato secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente direttiva.

2. Ai fini del paragrafo 1 debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale e da un documento di accompagnamento contenente le informazioni indicate in allegato. L'etichetta deve avere il carattere di novità ed essere di materiale adatto. È consentito l'impiego di etichette adesive ufficiali. Il documento è un qualsiasi documento normalmente utilizzato per fini commerciali. Esso non è necessario qualora le informazioni indicate all'allegato figurino sulla suddetta etichetta.

b) Le informazioni richieste sono di preferenza stampate ed espresse in almeno una lingua ufficiale della Comunità.

c) Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L. è costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva 66/403/CEE del Consiglio (3). Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.

3. Gli Stati membri dispongono che, nel caso di passaporto delle piante costituito dall'etichetta e dal documento di accompagnamento:

a) l'etichetta indica almeno le informazioni di cui ai numeri da 1 a 5 dell'allegato;

b) il documento di accompagnamento indica almeno le informazioni di cui ai numeri di 1 a 5 dell'allegato.

4. Il documento di accompagnamento può contenere anche qualsiasi altra informazione oltre a quelle elencate in allegato purché rilevanti ai fini dell'etichettatura secondo le direttive del Consiglio 91/682/CEE (4), 92/33/CEE (5) e 92/34/CEE (6) e chiaramente distinte dalle informazioni di cui all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni stabilite dall'articolo 2 sussistano al momento in cui un passaporto delle piante è preparato, stampato e conservato.

2. Il passaporto delle piante è preparato, stampato e/o successivamente conservato direttamente dagli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o - sotto il loro controllo - dal produttore, da una persona o dall'importatore di cui rispettivamente agli articoli 6, paragrafo 4, terzo comma, 10, paragrafo 3, secondo trattino, e 12, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 77/93/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni stabilite dall'articolo 2 sussistono ogniqualvolta che il passaporto è rilasciato e accompagna vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché il loro imballaggio o il relativo veicolo di trasporto.

Il rilascio include la preparazione del passaporto, ed in particolare l'indicazione delle informazioni richieste, e gli atti necessari per consentire l'utilizzazione del passaporto da parte del richiedente.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 debbono, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE:

a) provvedere affinché il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, presenti ad essi la domanda per il rilascio di un passaporto delle piante o per la sua sostituzione;

b) stabilire - in base all'esame di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 77/93/CEE, eseguito secondo l'articolo 6, paragrafo 4 della stessa, o in base al disposto dell'articolo 10, paragrafo 3 o dell'articolo 12, paragrafo 6 della medesima, secondo i casi - le restrizioni applicabili ai vegetali, ai prodotti vegetali o altre voci e, di conseguenza, la validità territoriale del passaporto delle piante, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oppure determinare la sostituzione di detto passaporto, come pure le informazioni che vi debbono figurare.

Qualora il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 intenda spedire il vegetale, il prodotto vegetale o altra voce in una zona protetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della suddetta direttiva, per la quale non dispone di un passaporto delle piante valido, gli organismi ufficiali responsabili in questione adottano i provvedimenti necessari e stabiliscono, sulla base di questi, se il prodotto sia qualificato per la zona protetta considerata. I suddetti organismi ufficiali responsabili provvedono affinché il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 notifichi loro l'intenzione summenzionata entro un termine ragionevole prima della spedizione e richieda contemporaneamente il passaporto corrispondente;

c) provvedere affinché le informazioni richieste siano compilate interamente in stampatello, se il passaporto è prestampato, o in stampatello oppure interamente a macchina in tutti gli altri casi. La denominazione botanica del vegetale o del prodotto vegetale è indicata con il nome latino; modifiche non convalidate o cancellature rendono invalido il passaporto;

d) provvedere affinché se il vegetale, il prodotto vegetale o le altre voci sono stati da essi autorizzati per una o più determinate zone protette, il codice per tale o tali zone figuri sul passaporto delle piante accanto alla dicitura « ZP » (« zona protecta »), indicando così che detto passaporto riguarda un vegetale, un prodotto vegetale od altri materiali autorizzati per una o più zone protette;

e) provvedere affinché qualora un passaporto debba essere rilasciato per un vegetale, prodotto vegetale od altri materiali non originari della Comunità venga usato il passaporto delle piante, con l'indicazione del nome del paese di origine o, se del caso, del paese di spedizione;

f) provvedere affinché, in caso di sostituzione di un passaporto delle piante, sia utilizzato il passaporto di cui all'articolo 1, paragrafo 1; il codice del produttore o dell'importatore originariamente registrato deve figurare sul suddetto passaporto accanto alla dicitura « RP » (« passaporto duplicato »), indicando così che il passaporto in oggetto ne sostituisce un altro;

g) a seconda del luogo dove il passaporto è materialmente conservato, rilasciare il passaporto o autorizzare il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ad utilizzarlo di conseguenza;

h) provvedere affinché la parte del passaporto costituita dall'etichetta sia apposta, sotto la responsabilità del produttore, della persona o dell'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto in modo da impedirne il reimpiego.

Articolo 4

Il sistema di utilizzazione del passaporto delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 1 verrà riesaminato entro il 30 giugno 1994.

Il periodo di utilizzazione del passaporto delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) scade il 30 giugno 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio (7). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27. (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21. (5) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10. (7) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

ALLEGATO

INFORMAZIONI RICHIESTE

1. « Passaporto delle piante CEE »

2. Indicazione del codice dello Stato membro

3. Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice

4. Numero di registrazione

5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita

6. Denominazione botanica

7. Quantitativo

8. La dicitura specifica « ZP » per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato

9. La dicitura specifica « RP » in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore o dell'importatore originariamente registrato

10. Se del caso, il nome del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di paesi terzi