93/359/CEE: Decisione della Commissione del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 19/06/1993 pag. 0041 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

(93/359/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di Thuja L., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli Stati Uniti d'America, può essere introdotto nella Comunità solo se scortato dai certificati prescritti all'articolo 7 o all'articolo 8 della medesima e se scortecciato ed esente da perforazioni provocate da Monochamus spp. (specie extraeuropee);

considerando che attualmente viene importato nella Comunità legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America; che, per detto legname, in tale paese non sono generalmente rilasciati certificati fitosanitari;

considerando che la Commissione ha accertato, in base alle informazioni fornite da tale paese ed ivi raccolte nel corso di una missione svolta nel 1990, che negli Stati Uniti d'America è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » al fine di garantire una scortecciatura adeguata e di ridurre il rischio della presenza di organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è scortato da detti certificati rilasciati secondo detto programma;

considerando che la Commissione provvederà affinché gli Stati Uniti d'America forniscano tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del programma relativo ai citati certificati;

considerando che la presente decisione dovrebbe essere riesaminata entro il 1o aprile 1995;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, per quanto riguarda il legname di Thuja L., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America.

2. Devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.4 della direttiva 77/93/CEE è stata verificata da selezionatori addestrati, qualificati e appositamente autorizzati secondo un programma approvato e controllato dall'« Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture »;

b) i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) sono stati eseguiti nelle segherie da ispettori dell'industria o loro agenti, qualificati e appositamente autorizzati dall'ufficio menzionato alla lettera a); il sistema di controllo deve altresì prevedere che ispettori di detto ufficio procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

c) il legname è scortato da un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera a), sia conforme al modello che figura in allegato, sia rilasciato da persona autorizzata, per conto di segherie autorizzate a partecipare a detto programma dall'ufficio di cui alla lettera a), e sia compilato secondo le istruzioni impartite nell'ambito del medesimo programma.

Articolo 2

Fermo restando l'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite importate ai sensi della presente decisione non conformi alle norme dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è efficace a partire dal 1o giugno 1993. Essa è revocata ove si constati che le norme dell'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono state osservate. L'autorizzazione sarà riesaminata entro il 1o aprile 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING

AND

GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

BILL OF LADING NUMBER NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE (Optional)

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT VOLUME

INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD

FEET/CUBIC METERS BY LOT (Lot number and volume are required).

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes; and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country.

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

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