98/109/CE: Decisione della Commissione del 2 febbraio 1998 che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 03/02/1998 pag. 0047 - 0048


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1998 che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny (98/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio delle Thrips palmi Karny in provenienza da un paese terzo, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che, in seguito a intercettazione del Thrips palmi Karny su fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia, alcuni Stati membri hanno adottato misure ufficiali per proteggere il territorio della Comunità dal pericolo dell'introduzione del suddetto organismo ed hanno predisposto procedure supplementari specifiche di controllo dei prodotti in causa per tale organismo;

considerando che le continue intercettazioni del Thrips palmi Karny esigono l'adozione di misure d'emergenza applicabili nell'intera Comunità allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nella Comunità del Thrips palmi Karny in provenienza dal paese suddetto; che tali misure dovrebbero comprendere il requisito di un certificato fitosanitario per i fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia, unitamente ad una dichiarazione ufficiale secondo cui il luogo di produzione è risultato indenne dal Thrips palmi Karny o che la partita è stata sottoposta ad un idoneo trattamento di fumigazione per garantire l'assenza di tisanotteri;

considerando che, qualora risulti che le misure di emergenza di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono sufficienti a impedire l'introduzione del Thrips palmi Karny o non sono state rispettate, si dovranno prevedere misure alternative o più rigorose;

considerando che gli effetti delle misure di emergenza saranno regolarmente valutati nel corso del 1997/1998 e che in base ai risultati di tale valutazione verrà presa in esame la possibilità di ulteriori misure applicabili all'introduzione di fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia possono essere introdotti nel territorio della Comunità soltanto a condizione che siano rispettate le misure fissate nell'allegato alla presente decisione. Le misure supplementari specificate nell'allegato si applicano soltanto alle partite che lasciano la Thailandia dopo che la Commissione avrà comunicato tali misure al paese suddetto.

Articolo 2

Anteriormente al 30 agosto 1998, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sui quantitativi importati a norma della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui al punto 3 dell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata entro il 30 settembre 1998.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

1. I fiori recisi di orchidacee devono:

a) provenire da un luogo di produzione risultato indenne dal Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

b) essere stati sottoposti, come partita destinata all'esportazione, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l'assenza di tisanotteri.

2. I fiori recisi di orchidacee devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato in Thailandia ai sensi degli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, sulla base delle condizioni indicate al punto 1.

Il certificato precisa nella rubrica «Dichiarazione supplementare» se è stata seguita la procedura del punto 1, lettera a) oppure quella del punto 1, lettera b); nei casi in cui sia stata seguita la procedura di cui al punto 1, lettera b), viene indicato nella rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell'esportazione.

3. Le ispezioni sui fiori recisi di orchidacee da introdurre nelle Comunità sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/93/CEE dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla stessa direttiva.