1999/355/CE: Decisione della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong) [notificata con il numero C(1999) 1346]

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 01/06/1999 pag. 0045 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong)

[notificata con il numero C(1999) 1346]

(1999/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

(1) considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in provenienza da un paese terzo, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

(2) considerando che, in seguito ad intercettazioni di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) su materiali d'imballaggio in legno duro originari di alcune zone della Cina, il Regno Unito ha adottato, il 14 dicembre 1998, misure ufficiali per proteggere il proprio territorio dal pericolo dell'introduzione del suddetto organismo ed ha predisposto procedure supplementari specifiche di controllo dei prodotti al riguardo;

(3) considerando che, in base alle informazioni fornite dal Regno Unito e secondo la letteratura tecnica e scientifica internazionale, Hong Kong è notoriamente indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

(4) considerando che le intercettazioni di cui sopra esigono l'adozione di misure d'emergenza applicabili nell'intera Comunità allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nella Comunità di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in provenienza dal paese suddetto, esclusa Hong Kong; che tali misure dovrebbero comprendere il requisito che il legno, diverso da quello di conifere (Coniferales), originario della Cina (esclusa Hong Kong), in forma di

- casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

o

- legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale,

sia scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

(5) considerando che, qualora risulti che le misure di emergenza di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono sufficienti a impedire l'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) o non sono state rispettate, si dovranno prevedere misure alternative o più rigorose;

(6) considerando che gli effetti delle misure di emergenza saranno regolarmente verificati e valutati nel corso del 1999 e che in base ai risultati della verifica e della valutazione suddette verrà esaminata la possibilità di ulteriori misure entro il 31 dicembre 1999;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il legno di cui all'allegato della presente decisione originario della Cina (esclusa Hong Kong) può essere introdotto nel territorio della Comunità soltanto a condizione che siano rispettate le misure d'emergenza fissate nell'allegato della presente decisione. Le misure d'emergenza specificate nell'allegato si applicano soltanto al legno che lascia la Cina a partire dal 10 giugno 1999.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione(3), gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 31 ottobre 1999, una relazione tecnica dettagliata sulla verifica ufficiale di cui al punto 2 dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in modo da renderle conformi all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

(2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 34.

(3) GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37 e rettifica (GU L 59 del 3.3.1995, pag. 30).

ALLEGATO

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

1. Il legno originario della Cina (esclusa Hong Kong), diverso da quello di conifere (Coniferales), in forma di:

- casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

o

- legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale,

deve essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

2. Il rispetto delle disposizioni contemplate al punto 1 viene verificato dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 77/93/CEE.