Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 20/07/2002 pag. 0012 - 0032


Direttiva 2002/54/CE del Consiglio

del 13 giugno 2002

relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole(2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni(3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Le barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate "barbabietole", occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

(3) I risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.

(4) Una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio(4).

(5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.

(6) Per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. La scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificate" è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si dovrà rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.

(7) È opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi.

(8) Per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne, in particolare, la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità.

(9) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.

(10) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.

(11) Delle deroghe dovranno essere ammesse a particolari condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si prestino assistenza reciproca in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.

(12) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

(13) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.

(14) È necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.

(15) Occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

(16) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occore ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché di qualità inferiore come anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.

(17) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria "sementi certificate".

(18) È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.

(19) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(5).

(20) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.

Essa non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "commercializzazione": la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,

- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

b) Barbabietole: le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.

c) Sementi di base: le sementi

i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda la varietà,

ii) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate",

iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base e

iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

d) Sementi certificate: le sementi

i) provenienti direttamente da sementi di base,

ii) previste per la produzione di barbabietole,

iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate e

iv) - per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure

- per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I, parte A, mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

e) Sementi monogermi: sementi geneticamente monogermi.

f) Sementi di precisione: le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), commi bb) e cc), danno solo una plantula.

g) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

i) da autorità di uno Stato o

ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o

iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

h) Piccoli imballaggi CE: gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:

i) sementi monogermi o di precisione: a concorrenza di 100000 glomeruli o semi, o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;

ii) sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

2. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3. Quando si effettua l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iv), secondo trattino, debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ispettore

i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;

ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

iii) dev'essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

b) la coltura da seme da ispezionare dev'essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle colture da seme dev'essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10 % per le colture ad autoimpollinazione e del 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 % e del 15 %;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi dalle colture da seme raccolte dev'essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza delle varietà.

Gli Stati membri determinano le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al primo comma. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono comprendere il ritiro del riconoscimento di cui al primo comma, lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente in questione soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione(6).

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

- le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

Articolo 5

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie "sementi di base" o "sementi certificate", per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 22 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3. Le autorizzazoni concesse, prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo delle varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 a seconda dei casi, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CE, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 12, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE,

a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato III, parte A I, punti 3, 5, 6, 11 e 12. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE:

a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato III, parte B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiale delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno purché sia leggibile attraverso l'imballaggio; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate;

b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CE confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato III, parte B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino stesso, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12.

Articolo 15

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Articolo 16

1. In casi diversi da quelli già considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 12.

Articolo 17

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 18

Gli stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o sull'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 19

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

Articolo 20

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Articolo 21

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

- il numero di riferimento della partita,

- il mese e l'anno della chiusura, oppure

- il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

- la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con la sua denominazione comune, o con entrambe; indicare se si tratta di barbabietola da zucchero o di barbabietole da foraggio,

- la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

- la dicitura "sementi pre-base",

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 22

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole:

- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e

- raccolte in un altro Stato membro,

devono a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, parte A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotti direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di barbabietole raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo I sono:

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e

- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole:

- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b),

- raccolte in un paese terzo,

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Articolo 23

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

a) nel caso previsto nell'articolo 22, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I, parte A;

b) che sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offfrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base o alle sementi certificate raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizione legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 24

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà, non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 25

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di barbabietola, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondi cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 26

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati esami comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi certificate di barbabietole prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione degli esami e i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 28, paragrafo 2, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 27

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 28

1. La Commissine è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio(7).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 29

Le presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 30

1. Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:

a) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 31

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

La Commissione, entro e non oltre il 1o febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 1 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

Articolo 33

1. La direttiva 66/400/CE come modificata dalle direttive indicate di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato V, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Articolo 34

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Rajoy Brey

(1) Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(3) Cfr. allegato V, parte A.

(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/396/CE (GU L 128 del 29.5.1996, pag. 23).

(7) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE

A. Coltura

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibli con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

3. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

4. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i planchons ed una per le piante da seme.

5. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

6. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Coltura Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base:
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta
1 000 m
2. Per la produzione di sementi certificate
- a)     di barbabietole da zucchero:
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto
1 000 m
-— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola
da zucchero tetraploide
600 m
— - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola
da zucchero diploide
600 m
—- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta 600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola
da zucchero diploide
300 m
— - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola
da zucchero tetraploide
300 m
—-  tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui
non si fa ricorso alla maschio-sterilità
300 m
b)     di barbabietola da foraggio:
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto
1 000 m
— - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola
da foraggio tetraploide
600 m
— - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola
da foraggio diploide
600 m
— - da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta 600 m
— - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole
da foraggio diploide
300 m
-— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola
da foraggio tetraploide
300 m
— - tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui
non si fa ricorso alla maschio-sterilità
300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle specie di varietà di piante agricole stabilito ai sensi della direttiva 2002/53/CE, oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva. Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta sconosciuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m.

B. Sementi

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

a)


Purezza minima
specifica
(% in peso) (1)
Facoltà germinativa
minima
(% dei glomeruli o
semipuri)
Tenore massimo di
umidità
(% in peso) (1)
aa) Barbabietole da zucchero


— Sementi monogermi 97 80 15
— Sementi di precisione 97 75 15
— Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale
in diploidia supera 85
97 73 15
— Altre sementi 97 68 15
bb) Barbabietole da foraggio


— Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale
in diploidia supera 85, sementi monogermi,
sementi di precisione
97 73 15
— Altre sementi 97 68 15
La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3.


(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.






b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

aa) Sementi monogermi:

almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.

La percentuale in glomeruli che porta tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.

bb) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:

al minimo 70 % dei glomeruli germinati porta una sola piantina. La percentuale in glomeruli che dà tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.

cc) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:

per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. La percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai germinati.

dd) Per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5 %. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.

c) Altre condizioni speciali

Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5 %.

ALLEGATO II

Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate.

Peso minimo di un campione: 500 grammi.

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.

ALLEGATO III

CONTRASSEGNO

A. Etichetta ufficiale

I. Indicazioni prescritte

1. "Normativa CE".

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

3. Numero di riferimento del lotto.

4. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso ..." (mese, anno), o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: "campione prelevato ..." (mese, anno).

5. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

7. Categoria.

8. Paese di produzione.

9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di glomeruli o di semi puri.

10. In caso d'indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale.

11. Per le sementi monogermi: la menzione "monogermi".

12. Per le sementi di precisione: la menzione "precisione".

13. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ... (mese ed anno)" e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

II. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.

B. Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte

1. "Piccolo imballaggio CE".

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o relativo segno di identificazione.

3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla.

5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto.

6. Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

7. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

8. "Categorie".

9. Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri.

10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale.

11. Per le sementi monogermi: la menzione "monogermi".

12. Per le sementi di precisione: la menzione "precisione".

ALLEGATO IV

ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Peso netto o lordo dichiarato.

- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.

- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.

- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

- Se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

ALLEGATO V

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 33)

Direttiva 66/400/CEE (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66)
Direttiva 69/61/CEE del Consiglio (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 4)
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24) unicamente l'articolo 1
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37) unicamente per quanto concerne i riferimenti
alle disposizioni della direttiva
66/400/CEE di cui agli articoli 1 e 2
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22) unicamente l'articolo 1
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79) unicamente l'articolo 1
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6) unicamente l'articolo 1
Direttiva 76/331/CEE della Commissione (GU L 83 del 30.3.1976, pag. 34)
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23) unicamente l'articolo 1
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13) unicamente l'articolo 1
Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39) unicamente l'articolo 1
Direttiva 88/95/CEE della Commissione (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 42)
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82) unicamente l'articolo 1
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31) unicamente l'articolo 1
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48) unicamente per quanto concerne i riferimenti
alle disposizioni della direttiva
66/400/CEE di cui agli articolo 2 e all'allegato
II.I.1, lettera a)
Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10) unicamente l'articolo 1 punto 1
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1) unicamente l'articolo 1 e l'articolo 9,
paragrafo 2
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27) unicamente l'articolo 1, l'articolo 8, paragrafo
2 e l'articolo 9

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 33)

Direttiva              Termine di attuazione
66/400/CEE 1 luglio 1968 (articolo 14, paragrafo 1)
                       1 luglio 1969 (altre disposizioni) (1) (2)
69/61/CEE      1 luglio 1969 (3)
71/162/CEE    1 luglio 1970 (articolo 1, paragrafo 3)
                       1 luglio 1972 (articolo 1, paragrafo 1)
                       1 luglio 1971 (altre disposizioni) (1)
72/274/CEE  1 luglio 1972 (articolo 1)
                     1 gennaio 1973 (articolo 2)
72/418/CEE  1 luglio 1973
73/438/CEE  1 luglio 1973 (articolo 1, paragrafo 1)
                     1 gennaio 1974 (articolo 1, paragrafo 2)
75/444/CEE 1 luglio 1977
76/331/CEE 1 luglio 1978 (articolo 1)
                     1 luglio 1979 (altre disposizioni)
78/55/CEE 1 luglio 1979
78/692/CEE 1 luglio 1977 (articolo 1)
1o luglio 1979 (altre disposizioni)
87/120/CEE 1 luglio 1988
88/95/CEE 1 luglio 1988
88/332/CEE
88/380/CEE 1 luglio 1992 (articolo 1, paragrafo 8)
1o luglio 1990 (altre disposizioni)
90/654/CEE
96/72/CE 1 luglio 1997 (3)
98/95/CE 1 febbraio 2000 (Rettifica: GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)
98/96/CE 1 febbraio 2000

(1) Il 1o luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1o luglio 1974 per le disposizioni relative alle sementi di base e il 1o 1976 per le
restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.
(2) Il 1o gennaio 1986 per la Grecia, il 1o marzo 1986 per la Spagna, il 1o gennaio 1991 per il Portogallo e il 1o gennaio 1995 per
l'Austria, la Finlandia e la Svezia.
(3) Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 66/400/CEE Presente direttiva
Articolo 1 Articolo 1, primo comma
Articolo 18 Articolo 1, secondo comma
Articolo 1 bis Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto i) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv), primo trattino
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto ii) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv) secondo trattino
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b) Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, primo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, secondo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1 bis Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2 —
Articolo 2, paragrafo 3, punto i) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a),
punto i)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a),
punto ii)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a),
punto iii)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a),
punto iv)
Articolo 2, paragrafo 3, punto ii) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, punto iii) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 3, punto iv) Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 3, punto v) Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3 Articolo 3
Articolo 3 bis Articolo 4
Articolo 4 Articolo 5
Articolo 4 bis Articolo 6
Articolo 5 Articolo 7
Articolo 6 Articolo 8
Articolo 7 Articolo 9
Articolo 9 Articolo 10

Articolo 10 Articolo 11
Articolo 11 Articolo 12
Articolo 11 bis Articolo 13
Articolo 11 ter Articolo 14
Articolo 11 quater Articolo 15
Articolo 12 Articolo 16
Articolo 12 bis Articolo 17
Articolo 13 Articolo 18
Articolo 13 bis Articolo 19
Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 20
— —Articolo 14 bis Articolo 21
Articolo 15 Articolo 22
Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2 —
Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 4 —
Articolo 17 Articolo 24
Articolo 19 Articolo 25
Articolo 20 Articolo 26
Articolo 21 bis Articolo 27
Articolo 21 Articolo 28
Articolo 22 Articolo 29
Articolo 22 bis, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto i) Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto ii) Articolo 30, paragrafo 2, lettera b)
— -- Articolo 31 (1)
— -- Articolo 32 (2)
—-- Articolo 33
—--  Articolo 34
—-- Articolo 35
ALLEGATO I, parte A, punto 01 ALLEGATO I, parte A, punto 1
ALLEGATO I, parte A, punto 1 ALLEGATO I, parte A, punto 2
ALLEGATO I, parte A, punto 2 ALLEGATO I, parte A, punto 3
ALLEGATO I, parte A, punto 3 ALLEGATO I, parte A, punto 4
ALLEGATO I, parte A, punto 4 ALLEGATO I, parte A, punto 5
ALLEGATO I, parte A, punto 5 ALLEGATO I, parte A, punto 6
ALLEGATO I, parte B, punto 1 ALLEGATO I, parte B, punto 1
ALLEGATO I, parte B, punto 2 ALLEGATO I, parte B, punto 2
ALLEGATO I, parte B, punto 3.a) ALLEGATO I, parte B, punto 3.a)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) bis ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb) ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc) ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), dd)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.c) ALLEGATO I, parte B, punto 3.c)
ALLEGATO II ALLEGATO II
ALLEGATO III, parte A, punto 1.1 ALLEGATO III, parte A, punto 1.1
ALLEGATO III, parte A, punto 1.2 ALLEGATO III, parte A, punto 1.2
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 ALLEGATO III, parte A, punto 1.3
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 a ALLEGATO III, parte A, punto 1.4
ALLEGATO III, parte A, punto 1.4 ALLEGATO III, parte A, punto 1.5
ALLEGATO III, parte A, punto 1.5 ALLEGATO III, parte A, punto 1.6
ALLEGATO III, parte A, punto 1.6 ALLEGATO III, parte A, punto 1.7
ALLEGATO III, parte A, punto 1.7 ALLEGATO III, parte A, punto 1.8
ALLEGATO III, parte A, punto 1.8 ALLEGATO III, parte A, punto 1.9
ALLEGATO III, parte A, punto 1.9 ALLEGATO III, parte A, punto 1.10
ALLEGATO III, parte A, punto 1.10 ALLEGATO III, parte A, punto 1.11
ALLEGATO III, parte A, punto 1.11 ALLEGATO III, parte A, punto 1.12
ALLEGATO III, parte A, punto 1.12 ALLEGATO III, parte A, punto 1.13
ALLEGATO III, parte A, punto II ALLEGATO III, parte A, punto II
ALLEGATO III, parte B ALLEGATO III, parte B
ALLEGATO IV ALLEGATO IV
—--  ALLEGATO V
—-- ALLEGATO VI

(1) 98/95/CE, articolo 9.2 e 98/96/CE, articolo 8.2.
(2) 98/96/CE, articolo 9

>SPAZIO PER TABELLA>