2003/63/CE: Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2003, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba [notificata con il numero C(2003) 338]

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2003 pag. 0011 - 0014


Decisione della Commissione

del 28 gennaio 2003

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba

[notificata con il numero C(2003) 338]

(2003/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della direttiva 2000/29/CE, le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba non possono, di norma, essere introdotte nella Comunità. Tuttavia, la direttiva summenzionata prevede alcune deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2) La produzione di patate primaticce a Cuba, diverse da quelle destinate alla piantagione, ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta. Parte dell'approvvigionamento di patate primaticce nella Comunità è assicurata mediante importazioni da Cuba.

(3) Dal 1987, con una serie di decisioni, la più recente delle quali è la decisione 2001/99/CE della Commissione(3), sono state autorizzate deroghe, a condizioni specifiche e per periodi limitati, ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba.

(4) Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora. Nel frattempo non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.

(5) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a concedere deroghe, per periodi limitati e a condizioni specifiche.

(6) L'autorizzazione a concedere deroghe va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12, dell'allegato III della stessa direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di patate non destinate alla piantagione originarie di Cuba, alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri importatori informano la Commissione e gli altri Stati membri, per mezzo della notifica di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato, sull'uso fatto dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o settembre 2003, al 1o settembre 2004 e al 1o settembre 2005, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 2, lettera f), dell'allegato. Copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 3

Il disposto dell'articolo 1 si applica alle patate non destinate alla piantagione introdotte nella Comunità nei periodi seguenti:

i) dal 1o febbraio 2003 al 31 maggio 2003;

ii) dal 1o gennaio 2004 al 31 maggio 2004;

iii) dal 1o gennaio 2005 al 31 maggio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 45.

(3) GU L 36 del 7.2.2001, pag. 5.

ALLEGATO

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE PATATE ORIGINARIE DI CUBA CHE BENEFICIANO DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE DECISIONE

1. Le patate non destinate alla piantagione introdotte in virtù dell'articolo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE:

a) sono immature, cioè patate "non suberizzate" prive di buccia oppure sono state sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa;

b) sono state coltivate nelle province Ciego de Avila, La Habana, Matanzas o Pinar del Río in zone notoriamente esenti da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

c) appartengono a varietà i cui tuberi-seme sono stati importati a Cuba esclusivamente a partire dagli Stati membri o da un altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE;

d) sono state coltivate in una delle province di cui alla lettera b) direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in un altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE, oppure sono la prima progenie di tali patate da semina, che sono state coltivate nelle province di cui alla lettera b), certificate ufficialmente e qualificate come patate da semina conformemente alle norme attualmente vigenti a Cuba;

e) sono state coltivate in aziende che negli ultimi cinque anni non hanno coltivato patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera c) oppure, in caso di aziende statali, sono state coltivate in appezzamenti separati da quelli in cui negli ultimi cinque anni sono state coltivate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera c);

f) sono state trattate con macchinario ad esse riservato o adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi;

g) non sono state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera c);

h) sono imballate in sacchi nuovi oppure in contenitori debitamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate al punto 3;

i) prima dell'esportazione sono state mondate della terra nonché delle foglie o di altri residui vegetali;

j) sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato a Cuba a norma degli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, in base all'ispezione ivi prescritta, volta in particolare a certificare l'assenza dell'organismo nocivo di cui alla lettera b).

Nel certificato figura:

- sotto il titolo "Dichiarazione supplementare":

- la dichiarazione "Conformi ai requisiti CE fissati nella decisione 2003/63/CE",

- il nome della varietà,

- il numero di identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,

- un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata conformemente alla lettera d),

- sotto il titolo "Disinfestazione e/o disinfezione", ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera a), seconda ipotesi, e/o di cui alla lettera h).

2. a) Le patate sono introdotte attraverso punti d'entrata situati nel territorio di uno Stato membro e da esso designati ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 1; gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE. Qualora l'introduzione nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione;

b) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore è ufficialmente informato delle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a j), e al punto 2, lettere da a) a e); egli notifica i dati relativi ad ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, indicando:

- il tipo di patate,

- il quantitativo,

- la data dichiarata d'introduzione e il punto di entrata nel territorio comunitario,

- gli impianti di cui alla lettera d).

L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili le eventuali modifiche della notifica preventiva non appena ne viene a conoscenza e comunque prima della data d'importazione delle patate.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione tali dati e i dettagli di eventuali modifiche;

c) le ispezioni, eventualmente comprendenti esami su campioni, prescritte ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con le disposizioni della presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali di cui alla suddetta direttiva; i controlli fitosanitari richiesti nell'ambito di tali ispezioni sono di competenza dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Durante i controlli fitosanitari suddetti, gli Stati membri ricercano inoltre, se del caso, anche tutti gli altri organismi nocivi. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della stessa direttiva;

d) le patate sono imballate e reimballate soltanto in impianti autorizzati e registrati dagli organismi ufficiali responsabili suddetti;

e) le patate sono imballate o reimballate in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta ai rivenditori o ai consumatori finali, di peso non superiore a quello abitualmente praticato a tale scopo nello Stato membro d'introduzione, e comunque non superiore a 25 kg; sull'imballaggio devono figurare il numero degli impianti registrati di cui alla lettera d) e la menzione che le patate sono originarie di Cuba;

f) gli Stati membri che si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 provvedono, se del caso e di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati, da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate a norma della presente decisione o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad analisi ufficiale per la ricerca di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi di questi organismi nocivi. I tuberi vengono sottoposti ad analisi ufficiale anche per la ricerca del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata applicando il metodo return-PAGE o la procedura di ibridazione c-DNA.

I tuberi devono inoltre essere esaminati ufficialmente per escludere la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutti i ceppi) o di Meloidogyne fallax Karssen.

Qualora si sospetti la presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi di cui al primo comma, le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino a quando le analisi non abbiano escluso la presenza degli organismi nocivi summenzionati.

3. Come riferito al punto 1, lettera h), ciascun sacco o contenitore deve recare le informazioni seguenti:

a) nome dell'autorità che rilascia l'etichetta;

b) nome dell'organizzazione di esportatori, se disponibile;

c) timbro "Patate non destinate alla piantagione originarie di Cuba";

d) varietà;

e) provincia di produzione;

f) calibro delle patate;

g) peso netto dichiarato delle patate;

h) dichiarazione "Conformi ai requisiti CE fissati nella decisione 2003/63/CE";

i) timbro o contrassegno dell'autorità cubana per la protezione dei vegetali.