2003/766/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte [notificata con il numero C(2003) 3880]

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 25/10/2003 pag. 0049 - 0050


Decisione della Commissione

del 24 ottobre 2003

relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

[notificata con il numero C(2003) 3880]

(2003/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE della Commissione(2) in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2002, la Francia e l'Austria hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione di aver constatato, per la prima volta, la presenza nei rispettivi territori di focolai di Diabrotica virgifera Le Conte (in appresso "l'organismo") e delle misure adottate per controllarli.

(2) Nel 2002, il controllo è stato effettuato nelle aree dell'Italia già infestate dall'organismo, in particolare nelle monocolture di mais e nei luoghi di possibile introduzione dell'organismo come gli aeroporti ed i posti doganali. Sembra che le misure di eradicazione adottate in Veneto per limitare la diffusione dell'organismo siano state efficaci e che il numero degli esemplari sia diminuito. In Lombardia e in Piemonte, sono stati catturati numerosi esemplari dell'organismo adulto in diverse province, mentre un focolaio è stato individuato per la prima volta nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(3) Da una recente ricerca condotta dalla Comunità, relativa alle possibilità di insediamento dell'organismo sul territorio comunitario, risulta che i principali fattori occorrenti per tale insediamento, come le condizioni trofiche e climatiche, sono presenti nella Comunità.

(4) Inoltre, tale ricerca mette in evidenza la grave minaccia fitosanitaria che l'organismo ed i suoi effetti nocivi possono costituire per la produzione comunitaria di granturco, in termini di possibili perdite economiche e di una maggiore dipendenza dagli insetticidi nonché della necessità di trovare un'alternativa al granturco ai fini della rotazione delle colture.

(5) La direttiva 2000/29/CE vieta soltanto l'introduzione e la diffusione dell'organismo nella Comunità. Tuttavia non esistono misure da applicare quando gli Stati membri rilevano nuovi focolai in zone fino ad allora esenti o quando la presenza dell'organismo è accertata in una fase iniziale di sviluppo della popolazione. Occorre pertanto definire tali misure, allo scopo di eradicare l'organismo entro un ragionevole lasso di tempo.

(6) Dette misure debbono includere un controllo generale della presenza dell'organismo negli Stati membri.

(7) Le misure vanno applicate al fine di controllare la diffusione dell'organismo nella Comunità, la delimitazione delle zone, i movimenti delle piante ospiti, della terra e dei macchinari, nonché la rotazione delle colture nelle zone delimitate.

(8) È opportuno che i risultati di tali misure siano oggetto di una valutazione costante e che si esamini la possibilità di istituire ulteriori misure in base ai risultati di tale valutazione.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri verificano che la presenza, presunta o confermata, di Diabrotica virgifera Le Conte (in appresso "l'organismo") sia segnalata ai rispettivi organismi ufficiali responsabili a norma della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno controlli ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nelle zone del rispettivo territorio in cui viene coltivato il granturco.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione ed agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

1. Quando i risultati del controllo di cui all'articolo 2 confermano la presenza dell'organismo in un'area precedentemente considerata esente, gli Stati membri delimitano alcune zone che comprendono le seguenti parti:

a) una zona del focolaio che circonda il punto in cui è stato catturato l'organismo ed ha un raggio di almeno 1 km; e

b) una zona di sicurezza che circonda la zona del focolaio ed ha un raggio di almeno 5 km.

Inoltre gli Stati membri possono definire una zona tampone che circonda le zone del focolaio e di sicurezza.

2. L'esatta delimitazione delle zone di cui al paragrafo 1 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonché del particolare sistema produttivo esistente nello Stato membro di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.

3. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo è stato inizialmente catturato nella zona del focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.

4. Se non sono più effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura, la zona delimitata è abolita e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'articolo 4.

5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle aree in cui si trovano le zone di cui al paragrafo 1, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.

Articolo 4

1. Tramite adeguate trappole a feromoni, da disporre a reticolato e da controllare regolarmente, gli Stati membri controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo ed il numero di trappole nonché la metodologia da utilizzare sono decisi in base alle circostanze locali ed alle caratteristiche delle zone delimitate.

2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, gli Stati membri verificano che nella zona del focolaio:

a) non vengono trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nello Stato membro di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

b) la terra dei campi di granturco che si trovano nella zona del focolaio non può essere trasportata al di fuori della zona in questione;

c) il granturco non è raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nello Stato membro di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

d) nei campi di granturco è attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non è coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura;

e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, viene effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco nell'anno in cui l'organismo è stato rilevato ed in quello successivo;

f) le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco vengono ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;

g) le piante spontanee di granturco sono rimosse dai campi non coltivati a granturco.

3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, gli Stati membri verificano che nella zona di sicurezza sia almeno:

a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta; oppure

b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco contro l'organismo, nell'anno in cui questo è stato rilevato ed in quello successivo.

4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere l'attuazione nella zona tampone di una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta.

Articolo 5

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative a:

- le aree delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 5,

- i periodi stabiliti e le relative giustificazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c),

- il trattamento attuato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 6

Entro il 1o dicembre 2003, gli Stati membri procedono all'adeguamento delle misure adottate per prevenire la diffusione dell'organismo in modo da rendere tali misure conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

La Commissione riesamina l'applicazione della presente decisione entro il 28 febbraio 2005, ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 138 del 5.6.2003, pag. 47.