6.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/9


DIRETTIVA 2004/102/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE stabilisce che il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA, dev’essere scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti, di diametro superiore a 3 mm, e presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

(2)

La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2) comprende misure fitosanitarie concernenti il materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, gabbie, fusti per imballaggio, palette, piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, destinate a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di parassiti da quarantena associati al materiale da imballaggio in legno grezzo di conifere o altro, utilizzato negli scambi internazionali. Le disposizioni della direttiva 2000/29/CE relative al materiale da imballaggio in legno devono essere rese conformi alle disposizioni dei summenzionati orientamenti.

(3)

Le disposizioni concernenti il legname originario di paesi in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente devono essere modificate, essendo ora disponibili nuovi trattamenti tecnici contro questo organismo patogeno.

(4)

Le disposizioni concernenti il legname originario di Russia, Kazakistan, Turchia e altri paesi terzi devono essere migliorate e adeguate per assicurare una migliore protezione della Comunità contro l’introduzione di organismi nocivi al legno, tenendo conto dei nuovi trattamenti tecnici che sono stati recentemente introdotti contro tali organismi.

(5)

Tali misure di miglioramento devono prevedere l’impiego di un «certificato fitosanitario» per i prodotti di legno originari di paesi terzi.

(6)

Le disposizioni concernenti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr devono essere modificate per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza nella Comunità di tale organismo nocivo e sul rischio della sua introduzione e diffusione nella Comunità attraverso il legno e le cortecce isolate di Castanea Mill. limitandone l’applicazione alle zone protette della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, dell’Irlanda, della Svezia e del Regno Unito, dove la presenza di tale organismo è stata esclusa.

(7)

Le disposizioni concernenti i prodotti di legno originari di paesi terzi che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l’introduzione nella Comunità o il trasporto all’interno della stessa devono essere modificate sulla scorta delle variazioni apportate ai requisiti tecnici validi per tali prodotti e delle modifiche introdotte nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune.

(8)

Le disposizioni riguardanti il rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso le cortecce isolate di conifere (Coniferales) originarie di taluni paesi terzi vanno modificate per tener conto delle nuove informazioni disponibili sui trattamenti di tali cortecce che consentono di ovviare a tale rischio.

(9)

Il nome dell’organismo nocivo Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau diverrà probabilmente la denominazione generalmente accettata dell’organismo Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

(10)

I pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE devono essere modificati di conseguenza.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).

(2)  ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.


ALLEGATO

1.

Nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.».

2.

Nell’allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

3.

Nell’allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:

«01

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (tranne l’Isola di Man)».

4.

Nell’allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso.

5.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di

legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c)

adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

1.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è privo di corteccia

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è ottenuto da legname rotondo scortecciato

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

1.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da:

Monochamus spp. (specie non europee)

Pissodes spp. (specie non europee)

Scolytidae spp. (specie non europee).

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine»,

oppure

b)

è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

Russia, Kazakistan e Turchia,

paesi europei,

Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

1.7.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:

Russia, Kazakistan e Turchia,

paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da:

Monochamus spp. (specie non europee)

Pissodes spp. (specie non europee)

Scolytidae spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,

oppure

b)

è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».

6.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:

«2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere ottenuto da legname rotondo scortecciato,

essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere contrassegnato con:

a)

il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere “DB” sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato,

e

b)

il logo specificato nell’allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1o marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.».

7.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;

in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

8.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.».

9.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

oppure

b)

è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

c)

è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

d)

nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

10.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso.

11.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell’Armenia.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

12.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«Legname di Populus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname:

è scortecciato

oppure

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

13.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

Acer saccharum Marsh, originario degli USA e del Canada,

Platanus L., originario degli USA o dell’Armenia,

Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legno

a)

è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. originario degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».

14.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:

«7.3.

Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

b)

è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».

15.

Nell’allegato IV, parte A, sezione 1, è aggiunto un nuovo punto 8:

«8.

Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il legname:

a)

è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed

è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato

oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,

b)

è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.».

16.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.01.

Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1.

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione.»

17.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«12.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell’Armenia.».

18.

Nell’allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi.

19.

Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:

«6.3.

Legname di Castanea Mill.

a)

Il legname è scortecciato

oppure

b)

constatazione ufficiale che il legname:

i)

è originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

oppure

ii)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l’Isola di Man)».

20.

Nell’allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all’Allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

21.

Nell’allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

22.

Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:

«14.9.

Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è originaria di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

oppure

b)

è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l’isola di Man)».

23.

Nell’allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:

a)

il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7.

Legname a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

b)

il punto 1.8 è soppresso.

24.

Nell’allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:

a)

il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10.

Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato,

Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

b)

il punto 1.11 è sostituito dal seguente:

«1.11.

corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales)».

25.

Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada».

26.

Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei».

27.

Nell’allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Legname a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell’Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;

Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 10

Segatura

ex 4401 30 90

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno»

28.

Nell’allegato V, parte B, sezione II, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere

ex 4401 30

Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 20

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno»

29.

Nell’allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:

«9.

Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).