20.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/9


DIRETTIVA 2004/105/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITĄ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunitą europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunitą di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitą (1), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati in detta direttiva, provenienti da paesi terzi, devono in linea di massima essere scortati dall’originale del necessario «certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» («certificati»).

(2)

La convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riporta nel proprio allegato modelli di certificati che prevedono una formulazione ed un formato standard da utilizzare per l’elaborazione e il rilascio dei certificati.

(3)

La CIPV č stata modificata in modo significativo nel 1979 e nel 1997. A seguito di tali modifiche, sono stati approvati diversi modelli di certificati destinati ad accompagnare vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei loro spostamenti a livello di traffico internazionale.

(4)

Anche se le modifiche apportate alla CIPV nel 1997 non sono ancora entrate in vigore, la risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della Conferenza FAO ha consentito l’utilizzazione dei certificati modificati, come alternativa e su base volontaria, tra le parti contraenti della convenzione che li accettano. Apparentemente numerose parti contraenti della CIPV gią usano i certificati basati sui modelli previsti nell’allegato alla convenzione quale modificata nel 1997.

(5)

Occorre pertanto stabilire i modelli di certificati destinati ad accompagnare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che entrano nel territorio comunitario.

(6)

Di norma gli organismi nazionali per la protezione delle piante fanno grandi scorte dei certificati in questione. Č pertanto opportuno stabilire norme che prevedono per un periodo transitorio l’impiego dei certificati elaborati sulla base dei modelli illustrati nell’allegato della CIPV quale modificata nel 1979.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri accettano «certificati fitosanitari» ufficiali o «certificati fitosanitari di riesportazione» («certificati») che scortano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, provenienti da paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), conformi ai modelli illustrati nell’allegato I.

2.   Gli Stati membri accettano i certificati di cui al paragrafo 1 soltanto se questi sono stati completati conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO relativa agli Orientamenti per i certificati fitosanitari.

Articolo 2

Gli Stati membri accettano i certificati conformi ai modelli illustrati nell’allegato II fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e trasmettono una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitą del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni normative nazionali adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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