2004/200/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino [notificata con il numero C(2004) 581]

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0043 - 0044


Decisione della Commissione

del 27 febbraio 2004

relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

[notificata con il numero C(2004) 581]

(2004/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Alla fine del 1999 e all'inizio del 2000 la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino nelle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate.

(2) Con la decisione 2003/64/CE della Commissione(2) gli Stati membri sono stati invitati ad adottare misure provvisorie contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino. La validità di tale decisione è cessata il 31 gennaio 2004.

(3) Il virus del mosaico del pepino non figura attualmente negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Un'analisi preliminare del rischio fitosanitario, effettuata da numerosi Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili, ha tuttavia provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute dei vegetali nella Comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori. Gli studi scientifici condotti sul virus del mosaico del pepino non hanno ancora fornito i chiarimenti necessari per riesaminare la suddetta analisi preliminare del rischio fitosanitario, anche se maggiori dati sono ora disponibili, in particolare sui danni causati dal virus del mosaico del pepino sulle piante di pomodori destinate alla piantagione.

(4) Pertanto, essendo cessata la validità della decisione 2003/64/CE, è necessario adottare misure provvisorie contro il virus del mosaico del pepino.

(5) A seguito degli studi ufficiali effettuati ai sensi della decisione 2003/64/CE e in base ai dati recenti sui danni causati dal virus del mosaico del pepino, il ruolo delle sementi di pomodoro come fonte importante di infezione è ora accertato.

(6) Le misure stabilite dalla presente decisione devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, all'ispezione delle sementi di pomodoro originarie di paesi terzi e al trasporto delle stesse. Occorre inoltre prevedere un controllo più generale della presenza del virus del mosaico del pepino negli Stati membri.

(7) È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di una valutazione costante e che alla luce dell'esito di tale valutazione eventuali misure successive siano considerate. Le misure successive devono inoltre tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e del parere scientifico da essi formulato.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella Comunità di sementi di pomodoro, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., contaminate dal virus del mosaico del pepino.

Articolo 2

Le sementi di pomodoro originarie di paesi terzi possono essere importate nella Comunità soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 1 dell'allegato. Esse sono ispezionate e, se necessario, sottoposte a controllo al loro ingresso nella Comunità per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2000/29/CE, mutatis mutandis.

Articolo 3

1. Le sementi di pomodoro originarie della Comunità possono essere trasportate al suo interno unicamente se soddisfano le condizioni stabilite al punto 2 dell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non si applica al trasporto di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di vegetali a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichino chiaramente tale destinazione.

Articolo 4

Gli Stati membri effettuano studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti.

Fatte salve le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 13 quater, paragrafo 8, della direttiva 2000/29/CE, i risultati degli studi di cui al paragrafo 1 nonché le risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 2 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 novembre 2004.

Articolo 5

La Commissione riesamina l'applicazione della presente decisione entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 36).

(2) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 15.

ALLEGATO

Condizioni stabilite agli articoli 2 e 3

1. Le sementi di pomodoro originarie di paesi terzi sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:

a) dette sementi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o

c) le sementi sono state oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

2. Le sementi di pomodoro originarie della Comunità possono essere trasportate al suo interno unicamente se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:

a) dette sementi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o

c) le sementi sono state oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.