10.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/68


Rettifica della decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/416/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile

[notificata con il numero C(2004) 1584]

(2004/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quando segue:

(1)

La Spagna ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che, in occasione di controlli fitosanitari svolti nel 2003, sono state riscontrate numerose infestazioni di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus). Inoltre, nel 2003 i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno riferito infestazioni di agrumi originari del Brasile da parte di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus).

(2)

La Spagna ha adottato misure ufficiali di emergenza che vietano l'importazione nel suo territorio di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile a decorrere dal 12 novembre 2003.

(3)

Per proteggere la Comunità dall'introduzione degli organismi nocivi in questione, la direttiva 2000/29/CE stabilisce che gli agrumi originari di paesi terzi devono essere conformi a taluni requisiti tecnici, in particolare quelli stabiliti all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della medesima direttiva. Dalle informazioni pervenute dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito risulta che per quanto riguarda gli agrumi importati in provenienza dall'Argentina e dal Brasile i summenzionati requisiti non sono soddisfatti.

(4)

Occorre quindi adottare misure di emergenza temporanee per le importazioni nella Comunità di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile.

(5)

Qualora risulti che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione, oppure che esse non sono state debitamente applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.

(6)

Gli effetti delle misure di emergenza dovranno essere costantemente valutati fino al 30 novembre 2004, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione sarà presa in considerazione l'eventuale adozione di altre misure.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE, a decorrere dal 1o maggio 2004 i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi (in appresso denominati «agrumi») originari dell'Argentina o del Brasile possono essere introdotti nel territorio della Comunità soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (2), ciascuno Stato membro importatore di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti in questione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE nel periodo dal 1o maggio al 30 novembre 2004.

Articolo 3

Nel periodo dal 1o maggio al 30 novembre 2004, la Commissione segue costantemente l'evolversi della situazione. Qualora si constati che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) o di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), oppure che tali misure non sono state debitamente applicate, la Commissione adotta misure alternative o più rigorose, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

Entro e non oltre il 30 aprile 2004 la Spagna adegua le misure da essa adottate al fine di proteggersi contro l'introduzione e la diffusione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) per renderle conformi agli articoli 1 e 2, e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è riesaminata entro e non oltre il 31 gennaio 2005.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3 e 16.5, della direttiva 2000/29/CE, si applicano i seguenti requisiti:

1.

Gli agrumi originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, recante la constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sul certificato;

oppure

b)

che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, compreso un appropriato sistema d'analisi, che i frutti raccolti nel luogo di produzione sono indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

e

che i frutti sono stati sottoposti a trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sul certificato,

e

che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono registrati ufficialmente a tal fine.

2.

Gli agrumi diversi da Citrus aurantium L. originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, recante la constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sul certificato;

oppure

b)

che nessun sintomo della presenza di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo,

e

che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori ed ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono ufficialmente registrati a tal fine.

3.

I frutti oggetto della presente decisione possono entrare nella Comunità soltanto se il loro movimento, dal luogo di produzione al punto di esportazione verso la Comunità, è accompagnato da documenti rilasciati sotto l'autorità e la supervisione del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell'Argentina o del Brasile, nell'ambito di un sistema documentale di cui viene informata la Commissione.


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

(2)  GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37. Versione rettificata: GU L 59 del 3.3.1994, pag. 30.