27.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/1 |
Rettifica della decisione 2004/426/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
La decisione 2004/426/CE va letta come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004
che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
[notificata con il numero C(2004) 1585]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/426/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2002 il Regno Unito ha informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di focolai di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (in appresso «l'organismo nocivo») nel suo territorio e alle misure di lotta adottate. |
(2) |
La decisione 2002/757/CE della Commissione (2) ha stabilito che gli Stati membri adottassero misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione dell'organismo nocivo nella Comunità. |
(3) |
Dalle indagini ufficiali effettuate ai sensi della decisione 2002/757/CE e in base alle recenti informazioni sui danni causati dall'organismo nocivo, risulta necessario ampliare l'elenco delle piante ospiti dell'organismo nocivo, indicate come «piante sensibili» nella summenzionata decisione. |
(4) |
Le misure di cui alla decisione 2002/757/CE non dovrebbero essere applicabili al fogliame e ai rami tagliati, bensì limitate ai vegetali destinati alla piantagione trasferiti dal luogo di produzione nella Comunità; le misure in questione dovrebbero inoltre essere estese ai vegetali di Camellia spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. |
(5) |
Risulta necessario garantire che i produttori registrati segnalino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili la presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo. |
(6) |
Risulta inoltre necessario estendere le indagini effettuate dagli Stati membri per la ricerca di segni di contaminazione da parte dell'organismo nocivo affinché riguardino tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate. |
(7) |
È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di costante valutazione e che eventuali misure successive siano prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione. Queste misure successive dovrebbero inoltre tener conto delle informazioni che gli Stati membri dovranno fornire e dei pareri scientifici che essi dovranno formulare. |
(8) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/757/CE. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/757/CE è modificata come segue:
1) |
All'articolo 1, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:
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2) |
All'articolo 3, paragrafo 4, l'espressione «le piante di Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi» è sostituita dall'espressione «le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi». |
3) |
L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 1. Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp., e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originari della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori delle piante in questione sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE della Commissione (3). 2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori registrati notifichino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili ogni presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo sul luogo di produzione.» |
4) |
L'articolo 6 è modificato come segue:
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5) |
All'articolo 8, la data “31 dicembre 2003” è sostituita da “31 dicembre 2004”. |
6) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2002/757/CE è modificato come segue:
1) |
Al punto 1 A, primo comma, e al punto 2, primo comma, l'espressione “all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva 2000/29/CE” è sostituita dall'espressione “all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE”. |
2) |
Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
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3) |
È aggiunto un punto 4 redatto nel modo seguente:
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(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 2004/31/CE (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).
(2) GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37.
(3) GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.