3.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/19


DIRETTIVA 2005/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunitą di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitą

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITĄ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunitą europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunitą di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitą (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché l'istituzione di zone protette.

(2)

Per un errore materiale nell’atto di adesione del 2003, l’elenco delle contee della Svezia riconosciute come zone protette nei confronti di Leptinotarsa decemlineata Say č errato e deve essere corretto.

(3)

Da informazioni fornite dalla Danimarca, risulta che questo Stato membro non deve pił essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus del giallume della barbabietola, essendosi questo organismo nocivo ivi radicato.

(4)

Da informazioni fornite dal Regno Unito, risulta che Dendroctonus micans Kugelan č ormai radicato in alcune zone del paese. La zona protetta nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan deve pertanto essere limitata all’Irlanda del Nord, all’Isola di Man e a Jersey.

(5)

Da informazioni fornite dall’Estonia, risulta che non si riscontra in quello Stato membro la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L’Estonia puņ pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo.

(6)

Da informazioni fornite dall’Italia e da altre informazioni raccolte dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nel corso di una missione effettuata in Italia nel maggio 2004, risulta che il virus Citrus tristeza č ormai radicato in quello Stato membro. L’Italia non puņ pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza.

(7)

Dalla legislazione svizzera in materia di fitoprotezione, risulta che il Canton Ticino non č pił riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La normativa sull’importazione nella Comunitą deve pertanto essere modificata, sopprimendo il trattamento speciale riservato alle piante originarie del Canton Ticino.

(8)

Per un errore materiale nella redazione della direttiva 2004/31/CE della Commissione (2), i requisiti particolari per l’introduzione e il movimento di vegetali di Vitis a Cipro, definiti al punto 21.1 della parte B dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE, sono stati erroneamente soppressi. L’allegato in questione deve pertanto essere modificato.

(9)

Per potenziare la protezione fitosanitaria delle sementi comunitarie di Medicago sativa L. e delle sementi certificate comunitarie di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., occorre che tali sementi siano accompagnate da un passaporto fitosanitario nei movimenti non locali all’interno della Comunitą.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati pertinenti della direttiva 2000/29/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 15 maggio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitą del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore di cui alla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).

(2)  GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1)

L'allegato I, parte B, č modificato come segue:

a)

alla lettera a), punto 3, il testo della seconda colonna č sostituito dal testo seguente:

«E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)»;

b)

alla lettera b), punto 1, seconda colonna, «DK» č soppresso.

2)

L'allegato II, parte B, č modificato come segue:

a)

alla lettera a), punto 3, il testo della terza colonna č sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)»;

b)

alla lettera b), punto 2, terza colonna, «EE» č inserito prima di «F (Corsica)»;

c)

alla lettera d), punto 1, terza colonna, «I» č soppresso.

3)

Nell’allegato III, parte B, ai punti 1 e 2, seconda colonna, «EE» č inserito prima di «F (Corsica)».

4)

Nell'allegato IV, la parte B č modificata come segue:

a)

al punto 1, il testo della terza colonna č sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)»;

b)

al punto 7, il testo della terza colonna č sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)»;

c)

al punto 14.1, il testo della terza colonna č sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)»;

d)

al punto 20.1, terza colonna, «DK» č soppresso;

e)

al punto 20.2, terza colonna, «DK» č soppresso;

f)

il punto 21 č cosģ modificato:

i)

nella seconda colonna, alla lettera c), «Ticino» č soppresso;

ii)

nella terza colonna, «EE» č inserito prima di «F (Corsica)»;

g)

č aggiunto il seguente punto 21.1:

«21.1.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti di cui all’allegato III, parte A, punto 15, relativi all’introduzione nella Comunitą di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che:

a)

sono originari di una zona notoriamente indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

o

b)

sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;

o

c)

sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

.

CY»

h)

il punto 21.3 č cosģ modificato:

i)

nella seconda colonna, al punto b), «Ticino» č soppresso;

ii)

nella terza colonna, «EE» č inserito prima di «F (Corsica)»;

i)

al punto 22, terza colonna, «DK» č soppresso;

j)

al punto 23, terza colonna, «DK» č soppresso;

k)

al punto 25, terza colonna, «DK» č soppresso;

l)

al punto 26, terza colonna, «DK» č soppresso;

m)

al punto 27.1, terza colonna, «DK» č soppresso;

n)

al punto 27.2, terza colonna, «DK» č soppresso;

o)

al punto 30, terza colonna, «DK» č soppresso;

p)

il punto 31 č cosģ modificato:

«31.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto la Corsica), CY e I

Fermo restando il requisito di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l’imballaggio deve recare un marchio di origine:

a)

i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure

b)

nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherą un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

EL, F (Corsica), M, P»

5)

L'allegato V, parte A, č modificato come segue:

 

Il testo del punto 2.4 č sostituito dal testo seguente:

«—

Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione,

Sementi di Medicago sativa L.,

Sementi certificate di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.».