25.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2005

che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2005) 92]

(2005/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, la terra originaria dei paesi terzi non può, in linea di principio, essere introdotta nella Comunità.

(2)

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) gestisce un programma di prevenzione e di eliminazione degli antiparassitari obsoleti per fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nell’identificazione ed eliminazione degli stock di antiparassitari obsoleti, nonché della terra contaminata da questi prodotti in seguito a infiltrazioni. Peraltro, due strumenti giuridici vincolanti a livello internazionale disciplinano la produzione, l’uso e le emissioni di sostanze inquinanti organiche persistenti e la gestione sicura dei rifiuti contenenti queste sostanze, allo scopo di proteggere la salute umana e tutelare l’ambiente. Dal momento che i paesi in via di sviluppo e i paesi con economie in fase di transizione non sempre dispongono dei mezzi adeguati per distruggere gli stock e la terra contaminata in condizioni di sicurezza, ovvero a predisporne il ritrattamento, accordi e programmi internazionali prevedono la spedizione della terra in questione verso impianti di trattamento per la trasformazione o la distruzione.

(3)

Il succitato programma dispone che la terra venga imballata ed etichettata conformemente alle norme del codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), avvalendosi esclusivamente di contenitori autorizzati dalle Nazioni Unite. Oltre al codice IMDG, la spedizione deve essere conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2).

(4)

La Commissione ritiene che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali qualora la terra venga trattata in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (3), in modo tale da garantire che il contenuto di antiparassitari o di inquinanti organici persistenti venga distrutto o trasformato in modo irreversibile.

(5)

Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe per un periodo limitato di tempo e a determinate condizioni onde consentire l’importazione della terra contaminata.

(6)

L'autorizzazione a concedere deroghe va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi, ovvero qualora queste non siano state rispettate.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i divieti di cui al punto 14 dell’allegato III, parte A, della stessa direttiva, nonché alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i requisiti particolari di cui al punto 34 dell’allegato IV, parte A, sezione I, relativi alla terra originaria di alcuni paesi terzi.

L’autorizzazione a concedere deroghe di cui al paragrafo 1 è soggetta alle condizioni specifiche fornite in allegato e si applica unicamente alla terra introdotta nella Comunità tra il 1o marzo 2005 e il 28 febbraio 2007 e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

L’autorizzazione non prescinde da ulteriori autorizzazioni o procedure richieste in forza di altre normative.

Articolo 2

Anteriormente al 31 dicembre dell'anno di importazione, gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione e agli altri Stati membri, confomemente a quanto specificato al punto 7 dell’allegato, per ciascuna partita di terra importata precedentemente alla data indicata, in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le spedizioni introdotte nel proprio territorio in applicazione della presente decisione che sono risultate non conformi alle condizioni qui stabilite.

Articolo 4

La presente decisione può essere revocata qualora le condizioni di cui all’allegato risultino insufficienti a prevenire l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).

(2)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(3)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.


ALLEGATO

Condizioni specifiche relative alla terra originaria dei paesi terzi beneficiari della deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione

1.

La terra deve essere:

a)

terra contaminata da antiparassitari, che rientra nel programma della FAO sulla prevenzione e l’eliminazione degli antiparassitari obsoleti o in programmi analoghi multilaterali, ovvero terra contaminata da inquinanti organici persistenti che figurano nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente agli inquinanti organici persistenti;

b)

imballata in fusti o sacchi conformemente al codice IMDG e trasportata dal luogo di imballaggio nel paese di origine all’impianto di trattamento sito nella Comunità in contenitori da trasporto sigillati, conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93;

c)

destinata a essere trattata nella Comunità in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

2.

La terra deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario emesso dal paese di origine conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Alla voce «Dichiarazione supplementare», il certificato deve recare la seguente dicitura: «La presente partita è conforme alle condizioni di cui alla decisione 2005/51/CE».

3.

Prima dell’introduzione nella Comunità, l’importatore sarà informato ufficialmente di quanto disposto nei punti da 1 a 7 del presente allegato. L’importatore fornisce con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione informazioni dettagliate relative a ciascuna partita, indicando quanto segue:

a)

il quantitativo e l’origine della terra;

b)

la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata nella Comunità;

c)

il nome, l’indirizzo e l’ubicazione degli impianti di cui al punto 5 dove verrà trattata la terra.

Non appena ne è a conoscenza, l'importatore comunica ogni eventuale cambiamento dei dati di cui sopra agli organismi responsabili.

4.

La terra deve essere introdotta attraverso i punti d’entrata situati nel territorio di uno Stato membro e designati da questo ai fini della presente deroga; detti punti d’entrata sono notificati con sufficiente anticipo dagli Stati membri alla Commissione e sono disponibili, su richiesta, per gli altri Stati membri. Deve essere garantito il trasporto diretto fra il punto d’entrata e il luogo in cui si procede al trattamento. Nei casi in cui l’introduzione nella Comunità avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della deroga, gli organi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione informano gli organi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con esso al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente decisione.

5.

La terra deve essere trattata esclusivamente in impianti:

a)

di cui, conformemente al punto 3, sono stati notificati il nome, l’indirizzo e l’ubicazione agli organismi ufficiali responsabili;

b)

ufficialmente registrati e riconosciuti ai fini della presente deroga dagli organismi ufficiali responsabili.

Qualora gli impianti siano ubicati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, nel momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui la terra verrà trattata, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti in causa.

6.

Presso gli impianti di cui al punto 5:

a)

la terra deve essere manipolata alla stregua dei rifiuti pericolosi con tutte le precauzioni del caso;

b)

la terra deve essere trattata in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

7.

Lo Stato membro che si avvale della deroga comunica annualmente e per ciascuna introduzione quanto indicato al punto 3 alla Commissione e agli altri Stati membri.