23.2.2006
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L 52/34
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2006
che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
[notificata con il numero C(2006) 345]
(2006/133/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista
la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente
le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
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Quando
uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di
introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato
membro, del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.
(nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure
supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale
rischio.
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(2)
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Il
25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la
Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio
risultavano infestati dal nematode del pino. La Commissione ha adottato
le decisioni 2000/58/CE (2) e 2001/218/CE (3) che definiscono le misure da prendere contro il nematode del pino.
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(3)
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Da
ulteriori accertamenti effettuati nel novembre 2004 dall’Ufficio
alimentare e veterinario e da un complemento di informazioni trasmesse
dal Portogallo, oltre che da indagini ufficiali condotte dagli altri
Stati membri su campioni di legname, cortecce isolate e piante di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga
Carr., risulterebbe che la diffusione del nematode del pino rimane
circoscritta alla zona delimitata del Portogallo grazie all’attuazione
di un piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini
condotte nella regione sono stati ancora riscontrati alberi che
presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo.
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(4)
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L’applicazione
da parte del Portogallo di un piano a medio termine di lotta contro la
diffusione del nematode del pino del febbraio 2003, modificato nel
giugno 2003, è stata valutata dal comitato fitosanitario permanente
nelle sue riunioni del luglio 2004 e maggio 2005. Nel corso dell’ultima
riunione, la conclusione è stata che la riduzione del livello di
infezione richiesto nelle zone circoscritte non è stato raggiunto fino
a quel momento.
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(5)
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È
quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure
specifiche relative al trasporto di legname, cortecce isolate e piante
ospiti all’interno delle zone delimitate del Portogallo, nonché da
queste zone verso il resto del territorio portoghese e verso gli altri
Stati membri.
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(6)
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Occorre
altresì che il Portogallo continui ad attuare misure di lotta contro la
diffusione del nematode del pino finalizzate all’eradicazione di tale
organismo. Il Portogallo deve quindi presentare un piano a medio
termine aggiornato di lotta contro la diffusione del nematode del pino,
al fine dell’eradicazione di tale organismo.
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(7)
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Gli
altri Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di
applicare ulteriori misure per proteggere i loro territori dal nematode
del pino.
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(8)
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I
risultati delle misure specifiche e dell’attuazione del piano a medio
termine dovrebbero essere valutati regolarmente, in particolare sulla
base delle informazioni che il Portogallo e gli altri Stati membri
dovranno fornire.
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(9)
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Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
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«nematode del pino (PWN)»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.;
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b)
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«legname e cortecce sensibili»: le cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L.;
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c)
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«piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutta e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.
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Articolo 2
Il
Portogallo provvede affinché fino al 31 marzo 2008 siano rispettate le
condizioni previste nell'allegato della presente decisione riguardo al
legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere
trasportati all'interno o da regioni delimitate del Portogallo,
definite in conformità dell'articolo 5, verso altre zone del territorio
portoghese o verso altri Stati membri.
Entro
il 15 febbraio 2006 il Portogallo deve presentare un piano aggiornato a
medio termine di lotta contro la difffusione del nematode del pino,
finalizzato all’eradicazione di tale organismo. Il piano deve
comprendere misure specifiche sulla gestione, nell’ambito delle zone
delimitate, delle specie vegetali notoriamente molto sensibili al
nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano sarà rivisto il
30 aprile 2007 e il 30 marzo 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:
a)
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sottoporre
ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e
di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dalle
zone delimitate del Portogallo e introdotte nel proprio territorio;
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b)
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adottare
opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di
dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni
specificate nell’allegato della presente decisione.
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Articolo 4
Gli
Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se
il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio
territorio siano infestati dal nematode del pino.
Fatto
salvo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2000/29/CE, i risultati delle indagini sono notificati agli altri Stati
membri e alla Commissione rispettivamente entro il 15 dicembre 2006 e
il 15 dicembre 2007.
Articolo 5
Sulla
base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, il Portogallo
designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita
le zone (di seguito «zone delimitate») comprendenti una parte in cui il
nematode del pino è notoriamente presente ed una parte, definita come
zona cuscinetto, di larghezza non inferiore a 20 km, circondante la
prima.
La Commissione compila un elenco delle
zone notoriamente indenni dal nematode del pino e lo trasmette al
comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. Qualunque zona
del Portogallo non figurante nel suddetto elenco è considerata come
zona delimitata.
L’elenco è aggiornato sulla
base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, primo comma, e
i risultati notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2000/29/CE.
Articolo 6
La decisione 2001/218/CE è abrogata.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).
(2) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 36.
(3) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE (GU L 50 del 25.3.2003, pag. 27).
ALLEGATO
Agli effetti dell’articolo 2, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1.
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Fatto
salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto, dalle zone
delimitate del Portogallo verso altre zone non delimitate del
territorio portoghese o verso altri Stati membri:
a)
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le
piante sensibili saranno accompagnate da un «passaporto delle piante»
redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva
92/105/CEE della Commissione (1) dopo che:
—
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i vegetali sono stati ufficialmente ispezionati e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e
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—
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nessun
sintomo del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione
o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo
completo;
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b)
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il legname e le cortecce isolate sensibili, ad eccezione del legname in forma di:
—
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piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
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—
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casse, cassette o fusti per imballaggio,
|
—
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palette, palette a cassa o altre palette di carico,
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—
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paglioli, distanziatori e supporti,
|
ma
compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
saranno accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1,
lettera a), dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento
termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è
stata mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C al fine di
garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
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c)
|
il
legname sensibile in forma di piccole placche, particelle, avanzi o
cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere,
sarà accompagnato dal passaporto delle piante di cui sopra dopo essere
stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza
di nematodi del pino vivi;
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d)
|
il
legname sensibile in forma di paglioli sciolti, distanziatori e
supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, dovrà:
—
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essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,
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—
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presentare
un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di
materia secca, raggiunto al momento della lavorazione;
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e)
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il
legname sensibile in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed
imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico,
spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di
oggetti vari, sarà sottoposto a un adeguato trattamento termico durante
il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30
minuti a una temperatura di 56 °C, o ad un trattamento a pressione
(impregnato) o a fumigazione, al fine di garantire l'assenza di
nematodi del pino vivi, e recherà un marchio ufficialmente riconosciuto
attestante il trattamento subìto e atto a rintracciare il luogo in cui
detto trattamento è stato praticato nonché l'operatore responsabile,
oppure sarà accompagnato dal passaporto delle piante di cui sopra,
attestante le operazioni compiute.
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2.
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Nel caso di trasporto, all'interno delle zone delimitate del Portogallo:
a)
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le piante sensibili:
—
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coltivate
in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei
quali, nessun sintomo di nematode del pino è stato osservato a partire
dall'ultimo ciclo vegetativo completo, e risultate indenni dal nematode
del pino nel corso di ispezioni ufficiali, devono essere accompagnate
dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il
luogo di produzione,
|
—
|
coltivate
in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei
quali, sono stati osservati sintomi di nematode del pino a partire
dall’ultimo ciclo vegetativo completo, o risultati infestati dal
nematode del pino, non devono lasciare il luogo di produzione e devono
essere distrutte mediante incenerimento,
|
—
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coltivate
in luoghi, come foreste, giardini pubblici o privati, riconosciuti
infestati dal nematode del pino o che presentano sintomi di malattia o
situati in zone protette:
—
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se identificate nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1o aprile, devono essere abbattute entro questo stesso periodo,
|
—
|
se identificate nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, devono essere abbattute immediatamente, e
|
—
|
se
ubicate nella parte di una zona delimitata definita come zona
cuscinetto ai sensi dell'articolo 5, devono essere sottoposte ad
analisi per accertare la presenza del nematode del pino. Se la presenza
del nematode del pino è confermata, i confini della zona delimitata
devono essere modificati conseguentemente;
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b)
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nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1o
aprile, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza
corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda
naturale,
i)
|
ottenuto
da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in
zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere, entro
il 2 aprile:
—
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distrutto mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o
|
—
|
trasportato sotto controllo ufficiale verso:
—
|
uno stabilimento di trasformazione per essere ridotto in schegge e utilizzato all'interno di detto stabilimento, oppure
|
—
|
uno stabilimento industriale per esservi utilizzato come combustibile, oppure
|
—
|
uno stabilimento di trasformazione per esservi:
—
|
sottoposto
a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname
è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
|
—
|
ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
|
|
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ii)
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ottenuto
da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere sottoposto
ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino o
di Monochamus spp.; se la presenza di nematode del pino o di Monochamus
spp. è confermata, il legname dovrà essere sottoposto a quanto previsto
al punto i); se la presenza dei suddetti organismi è esclusa, il
legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno
stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come
legname da costruzione, oppure, in deroga a quanto sopra, può essere
trasportato sotto controllo ufficiale verso stabilimenti di
trasformazione riconosciuti e notificati alla Commissione, situati in
zone non delimitate del Portogallo, dove il legname stesso, anche sotto
forma di schegge, sarà, nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1o aprile,
—
|
nel caso di schegge da essere utilizzate a scopi industriali all’interno dello stabilimento, o
|
—
|
nel caso di legname:
—
|
sottoposto
a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname
è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori
trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta
del passaporto delle piante di cui sopra, oppure
|
—
|
ridotto
in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di
nematodi del pino vivi; ulteriori trasferimenti del legname così
trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di
cui sopra, oppure
|
—
|
ridotto in schegge e destinato a scopi industriali nello stabilimento stesso, oppure
|
—
|
trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:
—
|
sottoposto
a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname
è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
|
—
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ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o
|
—
|
ridotto in schegge e destinato a scopi industriali;
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|
|
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c)
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nel
periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, il legname sensibile
in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello
che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
i)
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ottenuto
da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in
zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:
—
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distrutto immediatamente mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o
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—
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privato
immediatamente della corteccia in luoghi appropriati esterni alla
foresta per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso
unità di magazzinaggio in atmosfera umida adeguate e riconosciute,
disponibili almeno per il periodo sopra menzionato, dove il legname
sarà trattato con un insetticida adatto, e successivamente trasportato
verso uno stabilimento industriale per essere:
—
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ridotto immediatamente in schegge e destinato a scopi industriali, o
|
—
|
utilizzato immediatamente come combustibile nello stabilimento stesso, o
|
—
|
sottoposto
immediatamente a trattamento termico durante il quale la parte più
interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura
di almeno 56 °C, o
|
—
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ridotto immediatamente in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
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ii)
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ottenuto
da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere
immediatamente privato della corteccia sul luogo di abbattimento o
nelle immediate vicinanze e successivamente:
—
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sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp.; se la presenza di nematode del pino e di Monochamus
spp. è confermata il legname deve essere sottoposto a quanto previsto
al punto i); se la presenza dei suddetti organismi è esclusa, il
legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno
stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come
legname da costruzione, o
|
—
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trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:
—
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ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o
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—
|
sottoposto
a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname
è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
|
—
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ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
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d)
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le cortecce sensibili devono essere:
—
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distrutte mediante incenerimento o utilizzate come combustibile presso un impianto di trasformazione industriale, o
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—
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sottoposte
a trattamento termico durante il quale l'intera corteccia è mantenuta
per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
|
—
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ridotte in schegge e sottoposte a fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi;
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e)
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il
legname sensibile in forma di cascami prodotti al momento
dell'abbattimento deve essere bruciato in luoghi adeguati sotto
controllo ufficiale:
—
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nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1o aprile, entro tale periodo,
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—
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nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, immediatamente;
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f)
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il
legname sensibile in forma di cascami prodotti durante il processo di
trasformazione deve essere bruciato immediatamente in luoghi adeguati
sotto controllo ufficiale o utilizzato come combustibile presso
l'impianto di trasformazione o sottoposto a fumigazione al fine di
garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
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g)
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il
legname sensibile in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio,
palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di
palette, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha
conservato la superficie rotonda naturale, deve:
—
|
essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,
|
—
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presentare
un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di
materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.
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(1) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).