25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/9 |
DIRETTIVA 2006/35/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2006
che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunitŕ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitŕ
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITŔ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunitŕ europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunitŕ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitŕ (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettera c),
consultati gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE verte sui provvedimenti miranti a tutelare l’Unione contro l’introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché sull’ istituzione di zone protette. |
(2) |
Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che la Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) si č ora radicata nella regione Alentejo e in alcuni comuni della regione Ribatejo e Oeste. Queste zone del territorio portoghese non vanno pertanto piů considerate zone protette per quanto riguarda questo organismo nocivo. |
(3) |
Da informazioni fornite dalla Slovenia risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si č ora radicata nelle regioni Gorenjska e Maribor. Queste regioni non vanno piů considerate zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(4) |
Da informazioni fornite dalla Slovacchia risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. č ora radicata in alcuni comuni delle province di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov. Questi comuni non vanno piů considerati zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(5) |
L’Italia ha fornito informazioni dalle quali risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si č ora radicata in alcune parti del suo territorio. Tali parti del territorio italiano non vanno quindi piů considerate zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(6) |
La Lituania ha fornito informazioni da cui risulta che il virus del giallume della barbabietola si č ora radicato sul suo territorio. La Lituania non va quindi piů considerata zona protetta per quanto riguarda tale virus. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitŕ del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24).
ALLEGATO
Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono cosě modificati:
1) |
La parte B dell’allegato I č modificata come segue:
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2) |
La parte B dell’allegato II č modificata come segue: alla lettera b), nella terza colonna del punto 2:
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3) |
La parte B dell’allegato III č modificata come segue: nella seconda colonna dei punti 1 e 2:
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4) |
La parte B dell’allegato IV č modificata come segue:
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