8.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2006
che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
[notificata con il numero C(2006) 3024]
(2006/473/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di permettere l’introduzione nella Comunità di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e dei relativi ibridi dai paesi terzi o la loro circolazione all'interno della Comunità a norma della direttiva 2000/29/CE, la decisione 98/83/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (2), ha riconosciuto taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da questi organismi nocivi. |
(2) |
Dalla sua adozione, la decisione 98/83/CE ha subito varie modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogare e sostituire la decisione 98/83/CE. |
(3) |
La Nuova Zelanda ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che il suo territorio è indenne da Xanthomonas campestris e Guignardia citricarpa. Pertanto, la Nuova Zelanda deve essere riconosciuta come indenne da questi organismi nocivi. |
(4) |
Il Sudafrica ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton nel Northern Cape sono indenni da Guignardia citricarpa. Pertanto, queste circoscrizioni del Sudafrica devono essere riconosciute come indenni da tale organismo nocivo. |
(5) |
L’Australia ha presentato informazioni che dimostrano che il Queensland non è più indenne da Xanthomonas campestris. Pertanto, il Queensland non deve più essere riconosciuto come indenne da questo organismo nocivo. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus:
a) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia; |
b) |
Africa: Sudafrica, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Sudan, Swaziland e Zimbabwe; |
c) |
America centrale e del Sud e Caraibi: Bahama, Belize, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica dominicana, Saint Lucia, Salvador, Suriname e Venezuela; |
d) |
Oceania: Nuova Zelanda. |
2. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus:
a) |
Australia: New South Wales, South Australia e Victoria; |
b) |
Brasile, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul; |
c) |
Stati Uniti: Arizona, California, Guam, Hawai, Luisiana, Isole Marianne settentrionali, Puerto Rico, Isole Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane; |
d) |
Uruguay, ad eccezione dei dipartimenti di Salto, Rivera e Paysandu — a nord del fiume Chapicuy. |
Articolo 2
Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.3, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da Cercospora angolensis Carv. et Mendes:
a) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione dello Yemen, in Europa e in Oceania; |
b) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guinea, Kenia, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe. |
Articolo 3
1. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus:
a) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, ad eccezione dell’Argentina e del Brasile, nei Caraibi e in Europa; |
b) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan; |
c) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sudafrica, Kenia, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe; |
d) |
tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell’Australia e di Vanuatu. |
2. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus:
a) |
Sudafrica: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton; |
b) |
Australia: Australia meridionale e occidentatle e i territori del Nord; |
c) |
Cina: tutte le regioni, ad eccezione di Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian e Zhejiang; |
d) |
Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. |
Articolo 4
La decisione 98/83/CE è abrogata.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
(2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE della Commissione (GU L 51 del 26.2.2003, pag. 21).