8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

[notificata con il numero C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di permettere l’introduzione nella Comunità di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e dei relativi ibridi dai paesi terzi o la loro circolazione all'interno della Comunità a norma della direttiva 2000/29/CE, la decisione 98/83/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (2), ha riconosciuto taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da questi organismi nocivi.

(2)

Dalla sua adozione, la decisione 98/83/CE ha subito varie modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogare e sostituire la decisione 98/83/CE.

(3)

La Nuova Zelanda ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che il suo territorio è indenne da Xanthomonas campestris e Guignardia citricarpa. Pertanto, la Nuova Zelanda deve essere riconosciuta come indenne da questi organismi nocivi.

(4)

Il Sudafrica ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton nel Northern Cape sono indenni da Guignardia citricarpa. Pertanto, queste circoscrizioni del Sudafrica devono essere riconosciute come indenni da tale organismo nocivo.

(5)

L’Australia ha presentato informazioni che dimostrano che il Queensland non è più indenne da Xanthomonas campestris. Pertanto, il Queensland non deve più essere riconosciuto come indenne da questo organismo nocivo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus:

a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia;

b)

Africa: Sudafrica, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Sudan, Swaziland e Zimbabwe;

c)

America centrale e del Sud e Caraibi: Bahama, Belize, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica dominicana, Saint Lucia, Salvador, Suriname e Venezuela;

d)

Oceania: Nuova Zelanda.

2.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus:

a)

Australia: New South Wales, South Australia e Victoria;

b)

Brasile, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul;

c)

Stati Uniti: Arizona, California, Guam, Hawai, Luisiana, Isole Marianne settentrionali, Puerto Rico, Isole Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;

d)

Uruguay, ad eccezione dei dipartimenti di Salto, Rivera e Paysandu — a nord del fiume Chapicuy.

Articolo 2

Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.3, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da Cercospora angolensis Carv. et Mendes:

a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione dello Yemen, in Europa e in Oceania;

b)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guinea, Kenia, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Articolo 3

1.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, ad eccezione dell’Argentina e del Brasile, nei Caraibi e in Europa;

b)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan;

c)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sudafrica, Kenia, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe;

d)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell’Australia e di Vanuatu.

2.   Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di Guignardia citricarpa Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

a)

Sudafrica: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton;

b)

Australia: Australia meridionale e occidentatle e i territori del Nord;

c)

Cina: tutte le regioni, ad eccezione di Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian e Zhejiang;

d)

Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Articolo 4

La decisione 98/83/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE della Commissione (GU L 51 del 26.2.2003, pag. 21).