17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

che modifica la decisione 2003/766/CE relativa a misure di emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

[notificata con il numero C(2006) 3582]

(2006/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/766/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure d'emergenza contro la propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte (di seguito «l’organismo») in aree diverse da quelle in cui è notoriamente presente.

(2)

In base ad accertamenti effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario nel 2003, 2004 e 2005 negli Stati membri e ad ulteriori informazioni relative ai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri nel 2004 e 2005, sembrerebbe che l’organismo si sia insediato in alcune aree della Comunità. Tuttavia, gran parte del territorio comunitario resta esente dalla presenza di tale organismo.

(3)

L’attuazione delle misure d’emergenza stabilite dalla decisione 2003/766/CE è stata valutata in varie occasioni dal comitato fitosanitario permanente nel corso del 2005. Si è concluso che le misure d’emergenza volte a eradicare l'organismo nelle aree considerate precedentemente esenti devono essere integrate da misure di contenimento in tutte le altre aree.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/766/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/766/CE è così modificata:

1)

Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

1.   Gli Stati membri, qualora i risultati del controllo di cui all’articolo 2 confermino, per più di due anni consecutivi, la presenza dell’organismo in una parte del loro territorio, delimitano alcune zone che comprendono quella parte del loro territorio in cui si è riscontrata la presenza dell’organismo (“zone infestate”).

2.   Gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 4 o, nel caso in cui sia dimostrato che l'organismo non può più essere eradicato, una volta all’anno organizzano alcuni programmi nelle zone infestate e nelle loro vicinanze per limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo (“programmi di contenimento”).

Articolo 4 ter

Nei campi di granturco, situati in un raggio di almeno 2 500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all’interno di un aeroporto dove è dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo è elevato, sono adottate le seguenti misure:

rotazione delle colture in modo tale che il granturco sia coltivato una sola volta nell’arco di due anni consecutivi, oppure

viene effettuato un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo tramite adeguate trappole a feromoni e, quando se ne rilevi la sua presenza, si adottano le misure di cui agli articoli 3 e 4.»

2)

All’articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

le aree delle zone di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1 e le loro eventuali modifiche,

i programmi di contenimento di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2 e le loro eventuali modifiche.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49.