17.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2006
che modifica la decisione 2003/766/CE relativa a misure di emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte
[notificata con il numero C(2006) 3582]
(2006/564/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/766/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure d'emergenza contro la propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte (di seguito «l’organismo») in aree diverse da quelle in cui è notoriamente presente. |
(2) |
In base ad accertamenti effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario nel 2003, 2004 e 2005 negli Stati membri e ad ulteriori informazioni relative ai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri nel 2004 e 2005, sembrerebbe che l’organismo si sia insediato in alcune aree della Comunità. Tuttavia, gran parte del territorio comunitario resta esente dalla presenza di tale organismo. |
(3) |
L’attuazione delle misure d’emergenza stabilite dalla decisione 2003/766/CE è stata valutata in varie occasioni dal comitato fitosanitario permanente nel corso del 2005. Si è concluso che le misure d’emergenza volte a eradicare l'organismo nelle aree considerate precedentemente esenti devono essere integrate da misure di contenimento in tutte le altre aree. |
(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2003/766/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/766/CE è così modificata:
1) |
Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis 1. Gli Stati membri, qualora i risultati del controllo di cui all’articolo 2 confermino, per più di due anni consecutivi, la presenza dell’organismo in una parte del loro territorio, delimitano alcune zone che comprendono quella parte del loro territorio in cui si è riscontrata la presenza dell’organismo (“zone infestate”). 2. Gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 4 o, nel caso in cui sia dimostrato che l'organismo non può più essere eradicato, una volta all’anno organizzano alcuni programmi nelle zone infestate e nelle loro vicinanze per limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo (“programmi di contenimento”). Articolo 4 ter Nei campi di granturco, situati in un raggio di almeno 2 500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all’interno di un aeroporto dove è dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo è elevato, sono adottate le seguenti misure:
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2) |
All’articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49.