17.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/30 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2006
relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l’ulteriore propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte nelle aree della Comunità in cui è confermata la sua presenza
(2006/565/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (1) («l’organismo») prevede restrizioni alla coltivazione di granturco nelle aree precedentemente esenti dall'organismo nelle quali però è stata riscontrata la sua presenza, nonchè nelle aree dove l’organismo si è già insediato. |
(2) |
A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2 della decisione 2003/766/CE, una volta all’anno gli Stati membri possono organizzare nelle zone infestate e nelle loro vicinanze programmi di contenimento volti a limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo. |
(3) |
Per favorire un approccio coordinato per quanto concerne questi programmi di contenimento, è opportuno fornire una serie di orientamenti tecnici. |
(4) |
È opportuno che i programmi di contenimento si fondino su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul livello di infestazione nonché sul particolare sistema produttivo del granturco esistente nello Stato membro interessato. |
(5) |
Ai fini dell’elaborazione degli orientamenti tecnici si è tenuto conto del lavoro e dell’esperienza degli organismi ufficiali competenti negli Stati membri in materia di lotta contro l’organismo. |
(6) |
Gli orientamenti tecnici di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
RACCOMANDA:
1) |
L’esatta delimitazione delle zone infestate di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione 2003/766/CE dovrebbe essere decisa sulla base di principi scientifici validi, della biologia dell’organismo, del livello di infestazione nonchè del particolare sistema produttivo del granturco esistente nello Stato membro interessato. La delimitazione delle zone infestate dovrebbe essere riesaminata qualora, per almeno due anni consecutivi, nei controlli di cui all'articolo 2 della decisione 2003/766/CE, si siano ottenuti risultati simili per quanto riguarda la presenza o l’assenza dell’organismo. |
2) |
Ai fini dell’attuazione dei programmi di contenimento di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, della decisione 2003/766/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei seguenti principi:
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Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49. Decisione modificata dalla decisione 2006/564/CE (cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale).