17.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/30


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l’ulteriore propagazione della Diabrotica virgifera Le Conte nelle aree della Comunità in cui è confermata la sua presenza

(2006/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (1) («l’organismo») prevede restrizioni alla coltivazione di granturco nelle aree precedentemente esenti dall'organismo nelle quali però è stata riscontrata la sua presenza, nonchè nelle aree dove l’organismo si è già insediato.

(2)

A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2 della decisione 2003/766/CE, una volta all’anno gli Stati membri possono organizzare nelle zone infestate e nelle loro vicinanze programmi di contenimento volti a limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo.

(3)

Per favorire un approccio coordinato per quanto concerne questi programmi di contenimento, è opportuno fornire una serie di orientamenti tecnici.

(4)

È opportuno che i programmi di contenimento si fondino su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul livello di infestazione nonché sul particolare sistema produttivo del granturco esistente nello Stato membro interessato.

(5)

Ai fini dell’elaborazione degli orientamenti tecnici si è tenuto conto del lavoro e dell’esperienza degli organismi ufficiali competenti negli Stati membri in materia di lotta contro l’organismo.

(6)

Gli orientamenti tecnici di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

RACCOMANDA:

1)

L’esatta delimitazione delle zone infestate di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione 2003/766/CE dovrebbe essere decisa sulla base di principi scientifici validi, della biologia dell’organismo, del livello di infestazione nonchè del particolare sistema produttivo del granturco esistente nello Stato membro interessato.

La delimitazione delle zone infestate dovrebbe essere riesaminata qualora, per almeno due anni consecutivi, nei controlli di cui all'articolo 2 della decisione 2003/766/CE, si siano ottenuti risultati simili per quanto riguarda la presenza o l’assenza dell’organismo.

2)

Ai fini dell’attuazione dei programmi di contenimento di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, della decisione 2003/766/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei seguenti principi:

a)

misure volte a limitare la propagazione dell’organismo dalle zone infestate ad aree esenti dall’organismo (“misure di contenimento”). Dovrebbero essere previste in una zona che si estenda per almeno 10 km all’interno della zona infestata e per almeno 30 km nella zona non infestata.

Nella zona di contenimento, gli Stati membri dovrebbero garantire che nei campi di granturco:

sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il granturco sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure

sia attuata una rotazione delle colture in modo tale che il granturco possa essere coltivato due volte nell’arco di tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema locale di previsione dello sviluppo dell’organismo, almeno una di queste semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve, oppure

sia attuata una rotazione delle colture in modo tale che il granturco possa essere coltivato due volte nell’arco di tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che assicuri un analogo livello simile di lotta contro l’organismo;

b)

misure di difesa antiparassitaria ad ampio raggio nel resto della zona infestata per limitare le possibilità di ulteriore propagazione dell’organismo e garantire una produzione sostenibile del granturco («misure di soppressione»);

c)

la presenza dell’organismo nella parte non infestata della zona di contenimento dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio intensivo tramite adeguate trappole a ferormoni, tenendo conto delle condizioni locali e delle caratteristiche della zona di contenimento.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49. Decisione modificata dalla decisione 2006/564/CE (cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale).