11.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/42


DIRETTIVA 2006/91/CE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.

(2)

La produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità.

(3)

La resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi.

(4)

La protezione di tali piante da detti organismi nocivi dovrebbe non solo preservarne la capacità di produzione, ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura.

(5)

Le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbe di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione.

(6)

Uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose è la cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e nella Comunità esistono zone contaminate.

(8)

Le colture di piante dicotiledoni legnose su tutto il territorio della Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.

(9)

Per debellare detto organismo nocivo è opportuno adottare disposizioni minime per la Comunità. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare, ove siano necessarie, disposizioni supplementari o più rigorose.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) ed impedirne la propagazione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«vegetali», sono le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi;

b)

«vegetali o frutti contaminati», sono i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José, di cui non sia data la prova che sono morte;

c)

«piante ospiti della cocciniglia di San José», sono i vegetali dei generi Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)

«vivai», sono le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto, alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici.

Articolo 3

Non appena costatata la presenza della cocciniglia di San José, gli Stati membri delimitano la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

Articolo 4

Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che:

a)

tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti;

b)

tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti, se posti in circolazione, non siano più contaminati;

c)

tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José, nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona, possono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata costatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza le piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all'anno al fine di rilevare la comparsa della cocciniglia di San José.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi, sulla quale è stata costatata una contaminazione, i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o trasformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di frutti freschi leggermente contaminati.

Articolo 8

Gli Stati membri revocano le misure adottate per la lotta contro la cocciniglia di San José o per prevenirne la propagazione solo se non è più costatata la presenza della cocciniglia di San José.

Articolo 9

Gli Stati membri vietano la detenzione della cocciniglia di San José.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri possono autorizzare:

a)

deroghe alle misure di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9 a fini scientifici e di lotta fitosanitaria, per esperimenti e per lavori di selezione;

b)

in deroga all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 1, la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati;

c)

in deroga all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 1, la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli adeguati garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo.

Articolo 11

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di lotta contro la cocciniglia di San José o di prevenzione della sua propagazione, ove ciò sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione.

Articolo 12

La direttiva 69/466/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5. Direttiva modificata dalla direttiva 77/93/CEE (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20).

(4)  Cfr. allegato I, parte A, della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio

(GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5)

 

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio

(GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20)

Limitatamente all’articolo 19


PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 12)

Direttiva

Termine di attuazione

69/466/CEE (1)

9 dicembre 1971

77/93/CEE (2)  (3)  (4)

1o maggio 1980


(1)  Per l’Irlanda e il Regno Unito: 1o luglio 1973.

(2)  Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a conformarsi ad alcune delle disposizioni della presente direttiva ad una data posteriore al 1o maggio 1980, ma non oltre il 1o gennaio 1981.

(3)  Per la Grecia: 1o gennaio 1983.

(4)  Per la Spagna e il Portogallo: 1o marzo 1987.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 69/466/CEE

Presente direttiva

Articoli 1-11

Articoli 1-11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Allegato I

Allegato II