30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/83


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante modifica della decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2007) 1292]

(2007/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/757/CE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri adottino misure provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. (di seguito «organismo nocivo»).

(2)

Sulla base di recenti informazioni scientifiche sugli eventuali danni causati dall’organismo nocivo, appare opportuno ampliare ed aggiornare l’elenco delle piante, del legname e delle cortecce sensibili all’organismo nocivo.

(3)

Al fine di scongiurare interpretazioni errate, è opportuno prescrivere chiaramente l’obbligatorietà del ricorso a passaporti delle piante per ciascun movimento di specie specifiche di piante sensibili all’interno della Comunità.

(4)

Dai controlli ufficiali effettuati ai sensi della decisione 2002/757/EC è emersa la necessità di effettuare almeno due ispezioni ufficiali annue di determinate specie delle piante sensibili presso i luoghi di produzione durante il periodo di crescita, al fine di confermare l’assenza dell’organismo nocivo. In modo da poter disporre del tempo sufficiente per conformarsi a tale prescrizione, è opportuno che essa entri in vigore il 1o maggio 2007.

(5)

L’esperienza ricavata dal controllo dell’applicazione di misure di eradicazione presso i focolai dimostra che le misure non dovrebbero contemplare solo le piante, ma anche i substrati di coltivazione e i residui di piante. Tali misure dovrebbero comprendere anche misure fitosanitarie riguardanti la superficie di coltivazione che circonda i siti in questione.

(6)

Appare inoltre necessario estendere le indagini svolte dagli Stati membri riguardo agli indizi della contaminazione da parte dell’organismo nocivo e notificarne annualmente i risultati.

(7)

È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di una revisione al termine del successivo periodo di crescita e che alla luce dell’esito di tale revisione siano considerate eventuali misure successive. Le misure successive devono inoltre tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dei pareri scientifici da essi formulati.

(8)

La decisione 2002/757/CE va dunque modificata di conseguenza.

(9)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/757/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 i punti 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«2.   “piante sensibili”: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh e Viburnum spp. L.;

3.   “legname sensibile”: il legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e di Taxus brevifolia Nutt.;

4.   “cortecce sensibili”: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e di Taxus brevifolia Nutt.»;

2)

all’articolo 5, l’espressione «dal loro luogo di produzione» è sostituita dall’espressione «all’interno della Comunità»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o dicembre.»;

4)

all’articolo 8 la data «31 dicembre 2004» è sostituita da «31 gennaio 2008»;

5)

l’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2004/426/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Il punto 3 dell’allegato della decisione 2002/757/CE è modificato come segue:

1)

nella prima frase, l’espressione «trasportate a partire dal luogo di produzione» è sostituita dall’espressione «trasportate all’interno della Comunità»;

2)

alla lettera b), prima della parola «; oppure», è inserita la frase seguente:

«e, a decorrere dal 1o maggio 2007, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l’intensità di tali ispezioni dovrebbe tenere conto del particolare sistema di produzione delle piante»;

3)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

qualora la presenza di segni dell’organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno:

i)

distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette, compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante;

ii)

per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:

le piante sono rimaste nel luogo di produzione,

sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all’adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante,

nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell’organismo nocivo,

le piante sono state riconosciute indenni dall’organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;

iii)

per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall’organismo nocivo;

iv)

sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di coltivazione in un raggio di due metri dalle piante infette.»