16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/12


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2007/33/CE

dell'11 giugno 2007

relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’adozione della direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato (1), la nomenclatura, la biologia e l’epidemiologia delle specie di nematode a cisti della patata, delle loro popolazioni e della loro distribuzione hanno subito sviluppi significativi.

(2)

I nematodi a cisti della patata [Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee)] sono riconosciuti come organismi nocivi per la patata.

(3)

Le disposizioni della direttiva 69/465/CEE sono state riesaminate e si sono rivelate insufficienti; è pertanto necessario adottare disposizioni più complete.

(4)

Le disposizioni dovrebbero tenere conto del fatto che sono necessari esami ufficiali per garantire che siano esenti da nematodi a cisti della patata le parcelle nelle quali sono piantati o immagazzinati tuberi-seme di patata destinati alla produzione di tuberi-seme e talune piante destinate alla produzione di vegetali destinati all’impianto.

(5)

È opportuno svolgere indagini ufficiali sulle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

(6)

È opportuno definire procedure di campionamento e di analisi per lo svolgimento degli esami e delle indagini ufficiali.

(7)

È necessario tener conto dei mezzi di propagazione del patogeno.

(8)

Le disposizioni dovrebbero tenere conto del fatto che la lotta contro i nematodi a cisti della patata è tradizionalmente effettuata tramite la rotazione delle colture, essendo dimostrato che la sospensione della coltivazione della patata per diversi anni riduce significativamente la popolazione di nematodi. Più di recente, la rotazione delle colture è stata sostituita dal ricorso a varietà di patate resistenti.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose, qualora risultino necessarie e purché non vengano creati ostacoli alla circolazione delle patate nella Comunità, fatto salvo il disposto della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (2); tali interventi dovrebbero essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

(10)

La direttiva 69/465/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata, prevenirne la diffusione e combatterli, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, secondo il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure che gli Stati membri devono prendere contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate «nematodi a cisti della patata», per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterle.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«ufficiale o ufficialmente»: stabilito, autorizzato o realizzato dagli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;

b)

«varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;

c)

«esame»: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;

d)

«indagine»: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 3

1.   Gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro precisano che cosa si intende per «parcella» ai fini della presente direttiva, per garantire che le condizioni fitosanitarie in una parcella siano omogenee per quanto riguarda la presenza di nematodi a cisti della patata. A tal fine, essi si basano su principi scientifici e statistici riconosciuti, sulla biologia del nematode a cisti della patata, sulla coltivazione della parcella e sui sistemi di produzione della pianta ospite specifici di quello Stato membro. I criteri dettagliati per la definizione di «parcella» sono notificati ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri.

2.   Altre disposizioni relative ai criteri per la definizione di una parcella possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE

Articolo 4

1.   Gli Stati membri dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.

2.   L’esame ufficiale di cui al paragrafo 1 è svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al paragrafo 1. Esso può essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non erano presenti al momento dell’esame né sono state coltivate successivamente all’esame.

3.   I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, eseguiti prima del 1o luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al paragrafo 2.

4.   Qualora gli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro abbiano stabilito che non esiste rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, l’esame ufficiale di cui al paragrafo 1 non è necessario per:

a)

la messa a dimora delle piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,

b)

la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,

c)

la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III.

5.   Gli Stati membri garantiscono che i risultati degli esami di cui ai paragrafi 1 e 3 siano riportati in un registro ufficiale di cui la Commissione possa prendere visione.

Articolo 5

1.   Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1 dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, l’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all’allegato II.

2.   Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, l’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata, conformemente all’allegato II, ovvero una verifica conformemente alla sezione I dell’allegato III.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri dispongono che siano effettuate indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

2.   Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in conformità del punto 2 dell’allegato II e sono svolte conformemente alla sezione II dell’allegato III.

3.   I risultati delle indagini ufficiali sono trasmessi per iscritto alla Commissione in conformità della sezione II dell'allegato III.

Articolo 7

Se, a seguito dell’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e degli altri esami ufficiali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, non è rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

Articolo 8

1.   Qualora al momento dell’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

2.   Qualora al momento dell’indagine ufficiale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

3.   Le patate o le piante di cui all’allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.

CAPITOLO III

MISURE DI LOTTA

Articolo 9

1.   Gli Stati membri dispongono che in una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato all’articolo 8, paragrafi 1 o 2:

a)

non possano essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; e

b)

non possano essere impiantate o immagazzinate piante di cui all’allegato I destinate al reimpianto. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, purché siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell’allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

2.   Nel caso delle parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata che da un registro ufficiale risultano infestate da nematodi a cisti della patata, come indicato all’articolo 8, paragrafi 1 o 2, gli organismi ufficiali competenti degli Stati membri dispongono che dette parcelle siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli.

Il programma di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nello Stato membro interessato, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varietà di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell’allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. Il contenuto del programma è notificato per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri, al fine di garantire livelli di sicurezza comparabili tra gli Stati membri.

Il grado di resistenza delle varietà di patate diverse da quelle già notificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE è quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell’allegato IV della presente direttiva. Il test di resistenza è effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all’allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3:

a)

i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione degli organismi ufficiali nazionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, basato sulla dimostrazione scientifica dell’inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata;

b)

le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto B, dell’allegato III;

c)

le piante di cui al punto 2 dell’allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell’allegato III;

2.   Le specifiche dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 11

1.   Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri dispongono che la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata nel loro territorio risultante dalla perdita o dall’alterazione dell’efficacia di una varietà di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza sia segnalata ai propri organismi ufficiali competenti.

2.   Per tutti i casi segnalati in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati.

3.   I particolari della conferma di cui al paragrafo 2 sono comunicati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

4.   I metodi adeguati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco di tutte le nuove varietà di patate per le quali il test ufficiale ha accertato la resistenza ai nematodi a cisti della patata e indicano le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni a cui le varietà sono resistenti, il grado di resistenza e l’anno in cui ciò è stato determinato.

Articolo 13

Se, dopo l’attuazione delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto C, dell’allegato III, la presenza di nematodi a cisti della patata non è confermata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro dispongono l’aggiornamento del registro ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e la revoca di tutte le restrizioni imposte per la parcella interessata.

Articolo 14

Fatti salvi gli articoli 3 e 5 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente direttiva, in conformità delle disposizioni della direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. (4)

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 15

Gli Stati membri possono adottare per la produzione nazionale misure supplementari o più rigorose, qualora ciò sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purché siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.

Tali misure devono essere notificate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 16

Gli adeguamenti da apportare agli allegati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

1.   La Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente, di seguito denominato «comitato».

2.   Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La direttiva 69/465/CEE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2010.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 323 del 24.12.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(2)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(4)  GU L 184 del 3.8.1995 pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 43).


ALLEGATO I

Elenco delle piante di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 1.

1.

Piante ospiti con radici:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Altre piante con radici:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Bulbi, tuberi e rizomi che non sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III, coltivati in terra e destinati all’impianto, diversi da quelli che, in base al tipo di confezione o ad altre indicazioni, risultano destinati alla vendita ad utenti finali che non producono a titolo professionale piante o fiori da taglio:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


ALLEGATO II

1.

Procedure di campionamento e di analisi per l’esame ufficiale di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2:

a)

per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di dimensioni standard pari ad almeno 1 500 ml terreno/ha, prelevato con almeno 100 carote/ha, di preferenza secondo una griglia rettangolare che copre l’intera parcella, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e più di 20 m in lunghezza. La totalità del campione è usata per gli esami successivi, ossia l’estrazione di cisti, l’identificazione della specie e, se del caso, la determinazione del patotipo/gruppo di virulenza;

b)

per l'analisi si applicano i metodi per l’estrazione di nematodi a cisti della patata descritti nelle procedure fitosanitarie o nei protocolli diagnostici pertinenti per Globodera pallida e Globodera rostochiensis: norme OEPP.

2.

Procedure di campionamento e di analisi per l’indagine ufficiale di cui all’articolo 6, paragrafo 2:

a)

campionamento:

come descritto al punto 1, con campione minimo di terreno di almeno 400 ml/ha;

oppure

campionamento mirato di almeno 400 ml di terreno dopo esame visuale delle radici quando i sintomi siano visibili;

oppure

campionamento di almeno 400 ml di terreno a contatto con i tuberi, dopo il raccolto, purché la parcella nella quale le patate sono state coltivate sia identificabile;

b)

le procedure per l'analisi sono quelle indicate al punto 1.

3.

In via eccezionale, le dimensioni standard di campionamento di cui al punto 1 possono essere ridotte a 400 ml di terreno/ha purché:

a)

sia possibile dimostrare che nella parcella non sono state coltivate o non erano presenti piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I nei sei anni precedenti l’esame ufficiale;

oppure

b)

gli ultimi due esami ufficiali eseguiti su campioni di 1 500 ml terreno/ha non abbiano rivelato la presenza di nematodi a cisti della patata e non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo esame ufficiale;

oppure

c)

non siano stati identificati nella parcella nematodi a cisti della patata o cisti di nematodi senza contenuto vivo nell’ultimo esame ufficiale eseguito su un campione di almeno 1 500 ml terreno/ha e nella parcella non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, successivamente all’ultimo esame ufficiale.

I risultati di altri esami ufficiali eseguiti prima del 1o luglio 2010 possono essere considerati esami ufficiali ai sensi delle lettere b) e c).

4.

A titolo di deroga, le dimensioni del campionamento di cui ai punti 1 e 3 possono essere ridotte per particelle di larghezza superiore a 8 ha e 4 ha rispettivamente:

a)

nel caso di dimensioni standard di cui al punto 1, i primi 8 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 400 ml di terreno/ha;

b)

nel caso di dimensioni ridotte di cui al punto 3, i primi 4 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ulteriormente ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 200 ml di terreno/ha.

5.

Nei successivi esami ufficiali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, può essere utilizzato il campione di dimensioni ridotte di cui ai punti 3 e 4, fintanto che nella parcella sia rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata.

6.

A titolo di deroga, le dimensioni standard del campione di terreno di cui al punto 1 possono essere ridotte ad un minimo di 200 ml di terreno/ha purché la parcella si trovi in una zona dichiarata indenne da nematodi a cisti della patata e dichiarata, tutelata e sottoposta ad indagine in conformità alle pertinenti Norme internazionali per le misure fitosanitarie. I particolari relativi a tali zone sono ufficialmente notificati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

7.

Le dimensioni minime del campione di terreno sono in tutti i casi pari a 100 ml di terreno per parcella.


ALLEGATO III

SEZIONE I

VERIFICA

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, l’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che alla data della verifica uno dei criteri seguenti è soddisfatto:

dai risultati di analisi adeguate, approvate ufficialmente, emerge l'assenza di nematodi a cisti della patata nella parcella negli ultimi dodici anni,

oppure

dalle precedenti rotazioni colturali risulta che negli ultimi dodici anni nella parcella non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I.

SEZIONE II

INDAGINI

Le indagini ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono svolte su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata. I risultati delle indagini sono trasmessi alla Commissione entro il 1o aprile per i precedenti dodici mesi.

SEZIONE III

MISURE UFFICIALI

A)

Le misure approvate ufficialmente di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato I, punto 2.b), sono:

1.

disinfestazione con metodi adeguati, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata;

2.

eliminazione pressoché completa della terra mediante lavaggio o spazzolatura, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

B)

Le misure approvate ufficialmente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), consistono nella consegna ad un impianto di trasformazione o selezione che disponga di procedure per lo smaltimento dei rifiuti adeguate e approvate ufficialmente, e in relazione al quale sia stata stabilita l’assenza del rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

C)

Le misure approvate ufficialmente di cui all’articolo 13 consistono nella ripetizione del campionamento ufficiale nella parcella che dal registro ufficiale di cui all’articolo 8, paragrafo 1 o 2, risulta infestata e nell’effettuazione di analisi con uno dei metodi descritti nell’allegato II, dopo un periodo minimo di sei anni a decorrere dalla conferma della presenza di nematodi a cisti della patata o dall’ultima coltura di patate. Detto periodo può essere ridotto ad un minimo di tre anni purché siano state attuate le misure di controllo approvate ufficialmente.


ALLEGATO IV

SEZIONE I

GRADO DI RESISTENZA

Il grado di suscettibilità delle patate ai nematodi a cisti della patata è quantificato in base alla scala di punteggio standard di cui all’articolo 9, paragrafo 2, riportata qui di seguito.

Il punteggio 9 indica il livello massimo di resistenza.

Suscettibilità relativa (%)

Punteggio

< 1

9

1,1-3

8

3,1-5

7

5,1-10

6

10,1-15

5

15,1-25

4

25,1-50

3

50,1-100

2

> 100

1

SEZIONE II

PROTOCOLLO PER IL TEST DI RESISTENZA

1.

Il test è realizzato in un impianto di quarantena o all’esterno, in serra, o in camere climatizzate.

2.

Il test è realizzato in vasi, ciascuno dei quali contiene almeno un litro di terreno o di substrato adeguato.

3.

La temperatura del terreno nel corso del test non deve superare i 25 °C; il terreno è adeguatamente irrigato.

4.

Per l’impianto della varietà sottoposta al test o della varietà di controllo viene utilizzato un occhio di patata per ogni varietà sottoposta al test o varietà di controllo; si raccomanda di eliminare tutti i gambi tranne uno.

5.

In ogni test è utilizzata come varietà di controllo a suscettibilità standard la varietà di patata «Desirée»; ad essa possono essere aggiunte ulteriori varietà di controllo completamente suscettibili che siano di interesse locale, a fini di verifica interna. La varietà di controllo a suscettibilità standard può essere sostituita qualora la ricerca indichi che altre varietà sono più idonee o più accessibili.

6.

Per i patotipi Ro1, Ro5, Pa1 e Pa3 sono utilizzate le seguenti popolazioni standard di nematodi a cisti della patata:

 

Ro1: popolazione Ecosse

 

Ro5: popolazione Harmerz

 

Pa1: popolazione Scottish

 

Pa3: popolazione Chavornay

Possono essere aggiunte altre popolazioni di nematodi a cisti della patata di interesse locale.

7.

L’identità della popolazione standard utilizzata è controllata con metodi adeguati; si raccomanda di utilizzare per i test almeno due varietà resistenti o due cloni standard differenziali con capacità di resistenza nota.

8.

L’inoculum di nematodi a cisti della patata (Pi) comprende in totale di 5 uova e larve infette per ml di terreno; si raccomanda di determinare il numero di nematodi a cisti della patata da inoculare per ml di terreno con esperimenti di schiusa. I nematodi a cisti della patata possono essere inoculati come cisti o come combinato di uova e larve in sospensione.

9.

La vitalità del contenuto delle cisti di nematode della patata utilizzate come inoculum è almeno del 70 %; si raccomanda che le cisti abbiano tra 6 e 24 mesi d’età e siano state conservate a 4 °C almeno per 4 mesi immediatamente prima dell’utilizzazione.

10.

Vi sono almeno 4 ripetizioni (vasi) per ogni combinazione di popolazione di nematodi a cisti della patata e varietà di patata sottoposta a test; si raccomanda di utilizzare almeno 10 ripetizioni per la varietà di controllo a suscettibilità standard.

11.

La durata del test è di almeno 3 mesi; prima di interrompere l’esperimento deve essere verificata la maturità delle femmine in fase di sviluppo.

12.

Le cisti di nematodi a cisti della patata delle 4 repliche sono estratte e contate separatamente per ogni vaso.

13.

La popolazione finale (Pf) per la varietà di controllo a suscettibilità standard a conclusione del test di resistenza è determinata contando le cisti di tutte le repliche e le uova e larve di almeno 4 repliche.

14.

Deve essere ottenuto un tasso di moltiplicazione di almeno 20 × (Pf/Pi) per la varietà di controllo a suscettibilità standard.

15.

Il coefficiente di variazione (CV) per la varietà di controllo a suscettibilità standard non deve superare il 35 %.

16.

La suscettibilità relativa della varietà di patata sottoposta a test rispetto alla varietà di controllo a suscettibilità standard è determinata ed espressa in percentuale in base alla formula:

Pfvarietà test/Pfvarietà di controllo a suscettibilità standard × 100 %.

17.

Nel caso in cui una varietà di patata sottoposta a test abbia una suscettibilità relativa superiore al 3 %, è sufficiente contare il numero delle cisti. Nei casi in cui la suscettibilità relativa sia inferiore al 3 %, occorre contare, oltre al numero delle cisti, il numero delle uova e delle larve.

18.

Qualora dai risultati del test del primo anno emerga che una varietà è totalmente suscettibile ad un patotipo, non è necessario ripetere i test nel secondo anno.

19.

I risultati del test sono confermati da almeno un’altra prova effettuata nel corso di un altro anno; la media aritmetica della suscettibilità relativa nei due anni è utilizzata per determinare il punteggio in base alla scala di punteggio standard.