22.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

che modifica la decisione 2004/416/CE relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell’Argentina o del Brasile

[notificata con il numero C(2007) 2089]

(2007/347/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/416/CE della Commissione (2) stabilisce misure provvisorie di emergenza finalizzate a fornire una maggiore protezione contro l’introduzione di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely e Xanthomonas campestris per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari dell’Argentina o del Brasile.

(2)

Sulla base degli accertamenti effettuati nel 2004 e nel 2005 dall’Ufficio alimentare e veterinario in Argentina e in Brasile, delle informazioni contenute in relazioni tecniche particolareggiate sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti nel 2004, 2005 e 2006 dagli Stati membri sugli agrumi importati dall’Argentina e dal Brasile, nonché di ulteriori informazioni fornite dall’Argentina nel 2006 e nel 2007 sul sistema di tracciabilità e sul registro ufficiale degli operatori istituito in Argentina nel settore di esportazione degli agrumi, è ormai evidente che le misure provvisorie di emergenza non sono più necessarie per quanto concerne l’Argentina.

(3)

Nel 2005, 2006 e 2007 il comitato fitosanitario permanente ha valutato in diverse occasioni gli effetti delle misure provvisorie di emergenza in questione. Si è raccomandato che le misure provvisorie di emergenza non siano più applicate agli agrumi originari dell’Argentina, pur rimanendo tuttavia in vigore per quanto concerne gli agrumi originari del Brasile.

(4)

La decisione 2004/416/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/416/CE è modificata come segue:

1)

nel titolo, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi;

2)

all’articolo 1, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (3), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1o maggio e il 30 novembre 2007 in ottemperanza all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

4)

all’articolo 3, l’anno «2004» è sostituito dall’anno «2007»;

5)

l’articolo 4 è soppresso;

6)

all’articolo 5, l’anno «2005» è sostituito dall’anno «2008»;

7)

l’allegato è modificato come segue:

a)

ai punti 1 e 2, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi;

b)

al punto 3, i termini «del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell’Argentina o del Brasile» sono sostituiti da «dell’organismo di protezione dei vegetali del Brasile».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 68.

(3)  GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37