22.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2007
che modifica la decisione 2004/416/CE relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell’Argentina o del Brasile
[notificata con il numero C(2007) 2089]
(2007/347/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2004/416/CE della Commissione (2) stabilisce misure provvisorie di emergenza finalizzate a fornire una maggiore protezione contro l’introduzione di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely e Xanthomonas campestris per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari dell’Argentina o del Brasile. |
(2) |
Sulla base degli accertamenti effettuati nel 2004 e nel 2005 dall’Ufficio alimentare e veterinario in Argentina e in Brasile, delle informazioni contenute in relazioni tecniche particolareggiate sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti nel 2004, 2005 e 2006 dagli Stati membri sugli agrumi importati dall’Argentina e dal Brasile, nonché di ulteriori informazioni fornite dall’Argentina nel 2006 e nel 2007 sul sistema di tracciabilità e sul registro ufficiale degli operatori istituito in Argentina nel settore di esportazione degli agrumi, è ormai evidente che le misure provvisorie di emergenza non sono più necessarie per quanto concerne l’Argentina. |
(3) |
Nel 2005, 2006 e 2007 il comitato fitosanitario permanente ha valutato in diverse occasioni gli effetti delle misure provvisorie di emergenza in questione. Si è raccomandato che le misure provvisorie di emergenza non siano più applicate agli agrumi originari dell’Argentina, pur rimanendo tuttavia in vigore per quanto concerne gli agrumi originari del Brasile. |
(4) |
La decisione 2004/416/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/416/CE è modificata come segue:
1) |
nel titolo, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi; |
2) |
all’articolo 1, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi; |
3) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (3), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1o maggio e il 30 novembre 2007 in ottemperanza all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. |
4) |
all’articolo 3, l’anno «2004» è sostituito dall’anno «2007»; |
5) |
l’articolo 4 è soppresso; |
6) |
all’articolo 5, l’anno «2005» è sostituito dall’anno «2008»; |
7) |
l’allegato è modificato come segue:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 68.
(3) GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.»