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Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2007
che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2007) 2161]
(2007/365/CE)
(GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n.
pag. data
►M1 Decisione 2008/776/CE della Commissione del 6 ottobre
2008 L 266
14 7.10.2008
►M2 Decisione 2010/467/UE della Commissione del 17 agosto
2010 L 226
42 28.8.2010
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2007
che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2007) 2161]
(2007/365/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo capoverso,
considerando quanto segue:
(1) Nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene
che ci sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo
territorio di un organismo pericoloso non elencato all’allegato I o
allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le
misure necessarie per proteggersi da tale pericolo.
(2) Come risultato della presenza di Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) («l’organismo specifico») nel sud della Penisola iberica, la
Spagna ha informato la Commissione e gli altri Stati membri il 27
giugno 2006 che il 6 giugno 2006 ha adottato misure ufficiali per
proteggere il suo territorio dal pericolo d’introduzione di tale
organismo specifico.
(3) Il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) non è elencato all’allegato
I o II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di
valutazione dei rischi basata sull’attuale limitata informazione
scientifica disponibile ha dimostrato che tale organismo provoca gravi
danni agli alberi, compresa una mortalità importante in specie vegetali
specifiche appartenenti alla famiglia Palmae, e limitata a piante il
cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm («vegetali
sensibili»). I vegetali sensibili sono presenti in molte parti
d’Europa, principalmente nel sud dove sono coltivati in grandi quantità
per scopi ornamentali e dove hanno un’importanza elevata dal punto di
vista ambientale.
(4) Occorre quindi adottare misure di emergenza per impedire
l’introduzione e la diffusione nella Comunità del suddetto organismo
specifico.
__________________________________________________________________________________________________
( 1 ) GU L 169 del
10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
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(5) Tali misure di emergenza devono applicarsi all’introduzione e alla
diffusione del suddetto organismo specifico, alla delimitazione di zone
nella Comunità dove l’organismo specifico è presente, all’importazione,
alla produzione, allo spostamento e al controllo delle piante sensibili
nella Comunità. Un’indagine per controllare la presenza o l’assenza
continua del suddetto organismo specifico dovrebbe essere effettuata su
tutte le piante di Palmae negli Stati membri per raccogliere maggiori
informazioni scientifiche riguardo alla sensibilità di tali vegetali.
(6) È importante valutare i risultati delle misure entro il 31 marzo
2008, tenendo conto delle esperienze relative al primo periodo
vegetativo effettuato nel quadro delle misure d’emergenza.
(7) Gli Stati membri devono all’occorrenza adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.
(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a) «organismo specifico» significa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); ▼M2
b) «vegetali sensibili» significa piante ad eccezione dei frutti e
delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm,
di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus
flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota
maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha
gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea
chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix
theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus
fortunei e Washingtonia spp.; ▼B
c) «zona di produzione» significa il luogo di produzione come definito
nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 ( 1 ).
Articolo 2
Misure di emergenza contro l’organismo specifico
È vietata l’introduzione e la diffusione dell’organismo specifico nella Comunità.
_____________________________________________________________________________________________________________
( 1 )
Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 by
Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome.
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Articolo 3
Importazione di piante sensibili
Le piante sensibili possono essere introdotte nella Comunità unicamente nel caso in cui:
a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell’allegato I;
b) al loro ingresso nella Comunità sono sottoposte ad ispezioni da
parte dell’organismo ufficiale responsabile per determinare la presenza
dell’organismo specifico, conformemente all’articolo 13, lettera a),
paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarate indenni.
Articolo 4
Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità
I vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella
Comunità in conformità dell’articolo 3 possono essere spostati
all’interno della Comunità unicamente se soddisfano le condizioni
fissate all’allegato I, punto 2. ▼M2
Articolo 5
Controlli e notifiche
1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per
riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare
eventuali indizi di infestazione nelle piante Palmae nel loro
territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli sono notificati
alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni
anno. Negli Stati membri in cui è presente l’organismo specifico la
notifica è corredata di:
a) una versione aggiornata dei piani d’azione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;
b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, elaborato a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1, comprese informazioni aggiornate inerenti
la loro descrizione e la loro localizzazione (carte geografiche
comprese).
2. Gli Stati membri garantiscono che ogni caso sospetto o effettiva
rilevazione concernente la presenza dell’organismo specifico in una
zona del loro territorio è immediatamente notificato all’ente ufficiale
competente dello Stato membro interessato.
3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a informare in ogni
caso, entro cinque giorni e per iscritto, la Commissione e gli altri
Stati membri dell’effettiva rilevazione dell’organismo specifico in una
zona all’interno del proprio territorio in cui la sua presenza non era
stata ancora riscontrata.
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Articolo 6
Misure di eliminazione, zone delimitate e piani d’azione
1. Quando dai risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo
1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o da
informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della
presenza dell’organismo specifico nel territorio di uno Stato membro,
tale Stato membro deve immediatamente:
a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II;
b) elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a
norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali
conformemente al punto 2 dell’allegato II.
2. Quando uno Stato membro fissa una zona delimitata ed elabora un
piano d’azione conformemente al paragrafo 1, ne informa la Commissione
e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica a norma
dell’articolo 5, paragrafo 3. La notifica comprende una descrizione
della zona delimitata, la relativa carta geografica e il suddetto piano
d’azione.
3. Gli Stati membri garantiscono che il piano d’azione e le misure
tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1, siano attuate da
dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati
e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta
supervisione degli enti ufficiali competenti.
4. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fissare una zona
delimitata di cui alla lettera a), paragrafo 1, nei casi in cui dai
controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dalle notifiche di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, oppure da informazioni di qualsiasi altra
origine, sia comprovato che:
a) le piante risultate infestate facciano parte unicamente di una
partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con
un raggio di 10 km nella quale l’organismo specifico non era stato
precedentemente riscontrato;
b) la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata
da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento
dell’introduzione; e
c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia
dell’organismo, il livello di infestazione, il periodo dell’anno e la
particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro
interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione
dell’organismo specifico dal momento dell’introduzione della partita
contaminata nella zona in questione.
In tali casi gli Stati membri elaborano un piano d’azione conformemente
al punto 3 dell’allegato II, ma possono decidere di non definire una
zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3
dell’allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al
contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno
10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il
relativo materiale vegetale.
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Articolo 7
Conformità
Gli Stati membri modificano, all’occorrenza, le misure adottate per
proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo
specifico in modo da renderle conformi alla presente decisione e
comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
Articolo 8
Revisione
La presente decisione è sottoposta a riesame entro il 31 marzo 2008.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO I
Misure di emergenza previste agli articoli 3 e 4 della presente decisione
1. Prescrizioni specifiche relative all’importazione
Fermo restando quanto disposto all’allegato III, parte A, punto 17, e
all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, della direttiva
2000/29/CE, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere
accompagnati da un certificato, come previsto dall’articolo 13,
paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indica alla rubrica
«Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli
raccolti in habitat naturali:
a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese in
cui non si conoscono manifestazioni dell’organismo specifico; oppure
b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di
produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali del
paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme
internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di
origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure
c) durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:
i) registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine; e
ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale
per impedire l’introduzione dell’organismo specifico o sono utilizzati
trattamenti preventivi adeguati;
iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell’organismo
specifico nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre
mesi o immediatamente prima dell’esportazione.
2. Condizioni per gli spostamenti
Tutti i vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella
Comunità in conformità con l’articolo 3 possono essere spostati
all’interno della Comunità soltanto se sono accompagnati da un
passaporto delle piante compilato ed emesso in conformità delle norme
della direttiva 92/105/CEE della Commissione ( 1 ) e sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro o paese terzo
dove non si conoscono manifestazioni dell’organismo specifico; oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il
servizio ufficiale responsabile in uno Stato membro o il servizio
nazionale per la protezione dei vegetali di un paese terzo hanno
riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le
misure fitosanitarie; oppure
c) in un luogo di produzione in uno Stato membro durante un periodo di due anni prima dello spostamento durante i quali:
i) i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica
totale per impedire l’introduzione dell’organismo specifico oppure
sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
oppure
________________________________________________________________________________
( 1 ) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).
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▼M2
d) se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente
allegato, sono stati coltivati dal momento dell’introduzione
nell’Unione in un luogo di produzione di uno Stato membro durante un
periodo di almeno un anno prima dello spostamento, durante il quale:
i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica
totale per impedire l’introduzione e/o la diffusione dell’organismo
specifico; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.
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ALLEGATO II
Misure di emergenza previste all’articolo 6 della presente decisione
1. Fissazione delle zone delimitate
a) Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono nelle seguenti parti:
i) una zona infestata dove la presenza dell’organismo specifico è stata
confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano
sintomi causati dall’organismo specifico, e, se necessario, tutti i
vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della
messa in coltivazione;
ii) una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.
Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine
dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più
ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.
b) La delimitazione esatta delle zone di cui al punto a) deve basarsi
su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul
livello di contaminazione, sul periodo dell’anno e sulla particolare
distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato.
c) Se la presenza dell’organismo specifico è confermata al di fuori
della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di
conseguenza.
d) In base ai controlli annuali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se
l’organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un
periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le
misure previste al punto 2 del presente allegato.
▼M2
2. Misure ufficiali nelle zone delimitate
Delle misure ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:
a) adeguate misure volte all’eliminazione dell’organismo specifico comprendenti:
i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;
ii) misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo specifico
durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante
l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;
iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;
iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;
v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;
vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eliminazione dell’organismo specifico;
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▼M2
b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza
dell’organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese
le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;
c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi
particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta
in grado di prevenire, impedire o ritardare l’attuazione delle misure,
in particolare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione
adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti,
indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di
proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è
responsabile.
3. Elaborazione e attuazione dei piani d’azione
Il piano d’azione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali che lo
Stato membro interessato ha adottato o intende adottare al fine di
eliminare l’organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui
attuare ciascuna di tali misure. Il piano d’azione tiene conto della
norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 9 (1 ) e
si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati
dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 14 ( 2 ).
Nelle zone delimitate di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
per le quali i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni
evidenziano che l’eliminazione dell’organismo specifico entro il
periodo supplementare di un anno non è possibile, il piano d’azione e
la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e
sulla soppressione dell’organismo specifico nella zona infestata,
mantenendo l’eliminazione come obiettivo di più lungo termine.
Il piano d’azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto
2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2,
lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle
misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i
criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
( 1 ) Orientamenti sui
programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento
ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la
protezione dei vegetali, Roma.
( 2 ) L’impiego di
misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi
relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del
segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali, Roma.