29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/51


DIRETTIVA 2007/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE elenca organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e prevede misure contro la loro introduzione negli Stati membri a partire da altri Stati membri o da paesi terzi. Essa stabilisce inoltre il riconoscimento di zone protette all’interno della Comunità.

(2)

La Danimarca è stata riconosciuta come zona protetta nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. In esito ai pertinenti esami effettuati in Danimarca, quest’ultima ha prodotto informazioni da cui risulta che un’adeguata protezione fitosanitaria del suo territorio contro la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr non comporta la necessità di mantenere lo status della Danimarca come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo, sicché la Danimarca ha chiesto la revoca di tale status. Ne consegue che la Danimarca non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.

(3)

La Repubblica ceca, la Francia e l’Italia hanno trasmesso informazioni da cui risulta che la Repubblica ceca, le regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia nonché la regione italiana Basilicata devono essere riconosciute come zone protette per quanto riguarda il Grapevine flavescence dorée MLO, perché questo agente patogeno non è presente in tali territori. Occorre pertanto stabilire prescrizioni speciali per quanto riguarda l’introduzione e la circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nelle zone protette interessate.

(4)

Gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO

1.

Nell’allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, nella colonna di destra, «DK» è soppresso.

2.

Nell’allegato II, parte B, lettera d), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:

«2.

Grapevine flavescence dorée MLO.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).»

3.

Nell’allegato IV, parte B, punto 6.3, nella colonna di destra, «DK» è soppresso.

4.

Nell’allegato IV, parte B, dopo il punto 31 è aggiunto il seguente punto:

«32.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all’allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente; oppure

b)

che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione all’interno di una zona istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente; oppure

c)

che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata); oppure

d)

che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione:

aa)

nel quale, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e

bb)

nel quale

i)

sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure

ii)

i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.»

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).

5.

Il testo dell’allegato V, parte A.II, punto 1.3, è sostituito dal seguente:

«1.3.

Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.»