15.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata

[notificata con il numero C(2007) 2451]

(2007/410/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che esista un pericolo di introduzione o di diffusione sul proprio territorio di un organismo nocivo di cui agli allegati I o II della suddetta direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da tale pericolo.

(2)

A seguito della presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, in data 14 febbraio 2007 i Paesi Bassi hanno informato gli Stati membri e la Commissione di aver adottato, in pari data, misure ufficiali per impedire l’ulteriore introduzione e diffusione sul proprio territorio di tale organismo nocivo.

(3)

Il viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata si trova nella sezione I della parte A dell’allegato I alla direttiva 2000/29/CE in quanto organismo la cui introduzione e diffusione sul territorio di tutti gli Stati membri deve essere proibito.

(4)

Il viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata è stato trovato su piante di Solanum jasminoides Paxton e di Brugmansia Pers. spp. Rispetto a questo organismo nocivo, tali piante originarie della Comunità non devono soddisfare attualmente requisiti particolari.

(5)

È necessario adottare provvedimenti contro l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità dell’organismo nocivo poiché, secondo i dati scientifici disponibili, la presenza dell’organismo su tali piante può portare a una sua ulteriore diffusione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione si applicano all’introduzione o alla diffusione dell’organismo nocivo, all’importazione, produzione e trasporto delle piante del genere Brugmansia Pers. spp. e della specie Solanum jasminoides Paxton, e dei loro semi, destinate alla piantagione all’interno della Comunità. Va inoltre effettuata un’indagine sulla presenza o l’assenza continuata dell’organismo nocivo negli Stati membri.

(7)

È opportuno valutare i risultati delle misure, soprattutto alla luce delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, in modo da disporre di una base per possibili provvedimenti futuri.

(8)

Gli Stati membri adegueranno eventualmente la propria legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(9)

I risultati dei provvedimenti andranno vagliati entro il 29 febbraio 2008.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazione delle piante specificate

Le piante del genere Brugmansia Pers. spp. e della specie Solanum jasminoides Paxton, e i loro semi, destinate alla piantagione (di seguito «le piante specificate»), possono essere introdotte nel territorio della Comunità purché:

a)

soddisfino i requisiti fissati al punto 1 dell’allegato; e

b)

all’ingresso nella Comunità, siano ispezionate e analizzate dal competente ente ufficiale per la presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, ai sensi dell’articolo 13, punto 1, lettera a) della direttiva 2000/29/CE, e trovate esenti da esso.

Articolo 2

Trasporto delle piante specificate all’interno della Comunità

Le piante specificate originarie della Comunità o importate nella Comunità ai sensi dell’articolo 1 possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni fissate al punto 2 dell’allegato.

Articolo 3

Ispezioni e notifiche

1.   Gli Stati membri eseguiranno ispezioni ufficiali e analisi appropriate per verificare la presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata su piante ospiti o se esistano prove d’infezione da tale organismo nocivo sul loro territorio.

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle ispezioni vanno notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 10 gennaio 2008.

2.   Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata va immediatamente comunicato agli enti ufficiali competenti.

Articolo 4

Conformità alla direttiva

Se necessario, gli Stati membri modificheranno i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata in modo che tali provvedimenti siano conformi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti suddetti.

Articolo 5

Revisione

La presente decisione sarà riesaminata entro e non oltre il 29 febbraio 2008.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO

Provvedimenti supplementari di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione

1.   Prescrizioni specifiche relative all’importazione

Fatto salvo il punto 13 della parte A dell’allegato III alla direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi saranno accompagnate dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii) di tale direttiva che, alla rubrica «dichiarazione supplementare», attesti che le piante specificate provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO (1) (di seguito «luogo di produzione»), registrato e sorvegliato dall’organismo fitosanitario ufficiale del paese d’origine,

a)

in paesi in cui il viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata è assente; o

b)

in una zona definita dall’organismo fitosanitario ufficiale del paese d’origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d’origine»; oppure

c)

in cui tutti i lotti delle piante specificate siano stati controllati e trovati esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto; oppure

d)

in cui tutte le piante madri associate delle piante specificate sono state controllate e trovate esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto delle piante specificate. Dopo l’ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata prima del trasporto.

2.   Condizioni per il trasporto

Tutte le piante specificate originarie della Comunità o importate nella Comunità ai sensi dell’articolo 1 della presente decisione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell’organismo nocivo, possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario preparato e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2) della Commissione e se sono state coltivate ininterrottamente o a partire dalla loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione:

a)

in uno Stato membro in cui il viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata è assente; o

b)

in una zona definita dall’ente ufficialmente responsabile in uno Stato membro ai sensi delle pertinenti ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi; oppure

c)

in cui tutti i lotti delle piante specificate siano stati controllati e trovati esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto; oppure

d)

in cui tutte le piante madri associate delle piante specificate sono state controllate e trovate esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto delle piante specificate. Dopo l’ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata prima del trasporto.


(1)  Glossario dei termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5, della segreteria per la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).