22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

[notificata con il numero C(2007) 2496]

(2007/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 2000/29/CE uno Stato membro, qualora ritenga che esista un rischio di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo non indicato nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva stessa, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari necessarie per proteggersi da tale rischio.

(2)

In conseguenza della presenza del fungo Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, nella forma anamorfica nota anche come Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, in materiali forestali di moltiplicazione nel nord della penisola iberica, il 16 giugno 2006 la Spagna ha comunicato agli Stati membri e alla Commissione di aver adottato, il 26 maggio 2006, misure ufficiali mediante un programma nazionale di eradicazione e di lotta volto ad impedire l’ulteriore introduzione e diffusione di tale organismo nel suo territorio.

(3)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell («l’organismo specificato») non è citata nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione del rischio fitosanitario basata sui limitati dati scientifici disponibili ha dimostrato che l’organismo specificato può provocare una significativa mortalità di Pinus spp. e danni agli alberi di Pseudotsuga menziesii. Si tratta di piante ampiamente diffuse in Europa, e diverse specie hanno un’elevata suscettibilità. Occorre pertanto adottare immediatamente misure provvisorie contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità dell’organismo specificato.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione devono riguardare l’introduzione o la diffusione dell’organismo specificato, la delimitazione delle aree infestate nella Comunità e la lotta contro l’organismo specificato in tali aree, l’importazione, la produzione e gli spostamenti nella Comunità dei vegetali specificati, comprese le sementi, e un’indagine per rilevare la presenza o l’assenza continuata dell’organismo specificato negli Stati membri.

(5)

È opportuno che i risultati delle misure applicate siano regolarmente valutati nel 2007 e nel 2008, in particolare sulla base delle informazioni che dovranno essere fornite dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione si contemplerà l’opportunità di adottare misure ulteriori.

(6)

Gli Stati membri devono adeguare, se necessario, la loro legislazione allo scopo di conformarsi alla presente decisione.

(7)

I risultati delle misure dovranno essere riesaminati entro il 1o aprile 2008.

(8)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«organismo specificato»: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;

2)

«vegetali specificati»: i vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione;

3)

«luogo di produzione»:

un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali; possono rientrare in questa definizione siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari, o

un’estensione forestale delimitata.

Articolo 2

Misure contro l’organismo specificato

Sono vietate l’introduzione e la diffusione nella Comunità dell’organismo specificato.

Articolo 3

Importazione dei vegetali specificati

L’introduzione nella Comunità dei vegetali specificati è consentita solo se essi:

a)

soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I, sezione I, e

b)

al momento del loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione e, se del caso, a prove per determinare la presenza dell’organismo specificato, in conformità dell’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e risultano indenni da esso.

Articolo 4

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno della Comunità

Fatte salve le disposizioni dell’allegato II, sezione II, della presente decisione, i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità a norma dell’articolo 3 possono essere spostati all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato I, sezione II.

Articolo 5

Indagini e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza dell’organismo specificato o di segni d’infezione da parte di tale organismo nel loro territorio.

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali indagini, unitamente all’elenco delle zone delimitate di cui all’articolo 6 e alle misure di cui all’allegato II, sezione II, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 15 dicembre di ogni anno.

2.   Ogni caso sospetto o confermato di presenza dell’organismo specificato è immediatamente notificato agli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 6

Fissazione di zone delimitate

Quando i risultati delle indagini di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o una notifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, confermano la presenza dell’organismo specificato in una zona, o se si rilevano con altri mezzi segni dell’insediamento di tale organismo, gli Stati membri definiscono zone delimitate e adottano le misure ufficiali stabilite rispettivamente nelle sezioni I e II dell’allegato II.

Articolo 7

Conformità

Gli Stati membri modificano, all’occorrenza, le misure da loro adottate per proteggersi contro l’introduzione e la diffusione dell’organismo specificato, in modo tale che le stesse siano conformi alla presente decisione, e comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

Articolo 8

Riesame

La presente decisione è riesaminata entro il 31 marzo 2008.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO I

MISURE D’EMERGENZA CUI FANNO RIFERIMENTO GLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA PRESENTE DECISIONE

I.   Requisiti specifici per l’importazione

Ferme restando le disposizioni elencate nell’allegato III, parte A, punto 1, e nell’allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9 e 10, e parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17, della direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originari di paesi terzi sono accompagnati da un certificato quale menzionato all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE che attesta, nella rubrica «dichiarazione supplementare», che i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione registrato e sorvegliato dal servizio nazionale di protezione dei vegetali del paese d’origine e:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in paesi in cui non è nota la presenza dell’organismo specificato; o

b)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio nazionale di protezione dei vegetali del paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «luogo d’origine»; o

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato nelle ispezioni ufficiali nessun indizio della presenza dell’organismo specificato nel periodo di due anni precedente l’esportazione e sono stati sottoposti a controlli immediatamente prima dell’esportazione.

II.   Condizioni per gli spostamenti

Ferme restando le disposizioni elencate nell’allegato II, sezione II, della presente decisione, nonché nell’allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5, e parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17, e nell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.1, e sezione II, punto 1.1, della direttiva 2000/29/CE, tutti i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità a norma dell’articolo 3 della presente decisione, salvo piccole quantità di vegetali destinati all’uso da parte del detentore o del destinatario per fini non commerciali e a condizione che non vi sia rischio di diffusione dell’organismo specificato, possono essere spostati all’interno della Comunità solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante preparato e rilasciato in conformità delle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione di uno Stato membro in cui non è nota la presenza dell’organismo; o

b)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da un organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato nelle ispezioni ufficiali nessun indizio della presenza dell’organismo specificato nel periodo di due anni precedente lo spostamento e sono stati sottoposti a controlli immediatamente prima dello spostamento.


(1)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).


ALLEGATO II

MISURE D’EMERGENZA CUI FA RIFERIMENTO L’ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE DECISIONE

I.   Fissazione delle zone delimitate

1.

Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono delle seguenti parti:

a)

una zona infetta in cui la presenza dell’organismo specificato è stata confermata e in cui sono inclusi tutti i vegetali specificati che presentano sintomi causati dall’organismo specificato, e

b)

una zona cuscinetto che si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infetta.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano geograficamente vicine viene definita una zona delimitata più ampia che include le pertinenti zone delimitate e le zone comprese tra esse.

2.

La delimitazione esatta delle zone di cui al paragrafo 1 si basa su solidi elementi scientifici, sulla biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello d’infezione, sul periodo dell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali specificati nello Stato membro interessato.

3.

Se la presenza dell’organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, il confine della zona delimitata è modificato di conseguenza.

4.

Se, in base alle indagini annuali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di almeno due anni consecutivi, tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure di cui alla sezione II del presente allegato.

II.   Misure nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui all’articolo 6 da adottare nelle zone delimitate comprendono almeno:

misure appropriate volte all’eradicazione dell’organismo specificato,

monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato tramite idonee ispezioni.