7.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2008

che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notificata con il numero C(2008) 5550]

(2008/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/365/CE (2) della Commissione richiede agli Stati membri di adottare misure atte a tutelarsi dall’introduzione e dalla diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (organismo specificato). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di contaminazione nelle piante della specie Palmae nel loro territorio.

(2)

I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2007 dagli Stati membri mostrano che l'organismo precisato ha, inoltre, infettato le piante della specie Palmae, che non sono definite piante sensibili nella decisione 2007/365/CE. È opportuno che le misure di emergenza previste nella decisione 2007/365/CE si applichino anche a tali piante.

(3)

I risultati delle misure di emergenza di cui alla decisione 2007/365/CE sono stati valutati dal comitato fitosanitario permanente nell’aprile 2008. Si è concluso che è necessario aggiornare l'elenco delle piante sensibili.

(4)

La decisione 2007/365/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione 2007/365/CE, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

«b)

“vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24.