11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

[notificata con il numero C(2008) 6631]

(2008/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE figurano Anoplophora malasiaca (Forster) e Anoplophora chinensis (Thomson). Studi recenti hanno rivelato che quelle due denominazioni fanno riferimento ad un’unica specie di organismo nocivo. Ai fini della presente decisione, è quindi opportuno che venga utilizzata la sola denominazione scientifica Anoplophora chinensis (Forster) per designare Anoplophora malasiaca (Forster) e Anoplophora chinensis (Thomson) elencate nel suddetto allegato.

(2)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che vi sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, elencato o meno nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da tale pericolo.

(3)

A motivo della presenza di Anoplophora chinensis (Forster) su varie piante ospiti nella regione Lombardia, il 23 novembre 2007 l’Italia ha informato la Commissione e gli altri Stati membri di aver adottato, in data 9 novembre 2007, misure aggiuntive per prevenire l’ulteriore introduzione e la diffusione di tale organismo all’interno del suo territorio.

(4)

In seguito all’accertamento della presenza di Anoplophora chinensis (Forster) su varie piante ospiti nei Paesi Bassi, la Commissione e gli altri Stati membri sono stati informati, in data 21 gennaio 2008, circa le misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale organismo nei Paesi Bassi.

(5)

L’organismo Anoplophora chinensis (Forster) è stato recentemente intercettato in molte spedizioni di piante di Acer spp destinate all’impianto, originarie di paesi terzi. Attualmente non vi sono particolari requisiti nei confronti di questo organismo nocivo per piante di Acer spp, né per altre piante considerate tra le piante ospiti più sensibili, originarie di paesi terzi o della Comunità.

(6)

Nel 2008 i Paesi Bassi hanno pubblicato i risultati di un’analisi del rischio fitosanitario effettuata su Anoplophora chinensis (Forster), che constata l’esistenza di una elevata probabilità di insediamento dell’organismo nella Comunità e di un alto potenziale di rischio economico per diverse piante ospiti.

(7)

Occorre quindi adottare misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster). È necessario applicare tali misure ad un elenco di piante di qualsiasi origine, le cosiddette «piante specificate», note come piante ospiti dell’organismo nocivo Anoplophora chinensis (Forster) e che presentano il più alto rischio di infestazione.

(8)

È pertanto opportuno adottare misure precise in relazione all’importazione delle piante specificate, alla loro produzione nei paesi terzi e alle ispezioni all’entrata nella Comunità. È inoltre necessario stabilire le misure per la produzione, lo spostamento e il controllo delle piante specificate originarie di zone della Comunità dove è confermata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

È necessario stabilire provvedimenti dettagliati da applicare nelle zone della Comunità dove è confermata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), ossia le zone infestate. In tali zone si devono applicare misure atte a eradicare l’organismo nocivo e si deve procedere a una sorveglianza intensiva della sua presenza. Le zone confinanti con le suddette aree, ossia le zone cuscinetto, devono essere oggetto di un monitoraggio intensivo al fine di rilevare l’eventuale presenza dell’organismo. In caso di prima segnalazione dell’organismo in una zona della Comunità, la superficie della relativa zona cuscinetto può essere ridotta per rispecchiare meglio il rischio di diffusione più limitato.

(10)

Un’ispezione per controllare la presenza o l’assenza continua di Anoplophora chinensis (Forster) deve essere effettuata su tutte le piante ospiti in tutti gli Stati membri.

(11)

È opportuno che tali misure vengano riesaminate entro il 31 maggio 2009 tenendo conto della disponibilità, dopo un periodo vegetativo, dei risultati delle ispezioni ufficiali e degli esami effettuati dagli Stati membri sulle piante specificate importate e trasportate nel territorio della Comunità nel quadro delle misure di emergenza.

(12)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «piante specificate» si intendono le piante destinate all’impianto, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., e Ulmus spp.;

b)

per «luogo di produzione» si intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 (2).

Articolo 2

Importazione delle piante specificate

Le piante specificate importate da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte nella Comunità solo se:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, punto 1, della presente decisione;

b)

fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nella Comunità sono ispezionate dall’organismo ufficiale competente, conformemente all’allegato I, sezione I, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è stata riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 3

Spostamenti di piante specificate all’interno della Comunità

Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità, definite ai sensi dell’articolo 5, possono essere spostate all’interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste nell’allegato I, sezione II, punto 1.

Le piante specificate importate a norma dell’articolo 2 da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere spostate all’interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste all’allegato I, sezione II, punto 2.

Articolo 4

Ispezioni

Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e individuare eventuali indizi di contaminazione sulle piante ospiti nel loro territorio.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali ispezioni, unitamente agli elenchi delle zone delimitate di cui all’articolo 5 della presente decisione, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 5

Zone delimitate

Se i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 4 confermano la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) in una zona determinata, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, gli Stati membri definiscono zone delimitate, comprendenti una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1.

Gli Stati membri adottano misure ufficiali nelle zone delimitate come stabilito nell’allegato II, sezione 2.

Articolo 6

Rispetto della decisione

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Riesame

La presente decisione verrà riesaminata entro il 31 maggio 2009.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 del Segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.


ALLEGATO I

MISURE DI EMERGENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

I.   Prescrizioni specifiche relative all’importazione

1)

Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «luogo di origine»; oppure

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine, e

ii)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster) o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione, stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

II.   Condizioni per il trasporto

1)

Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2) e se sono state coltivate durante un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:

i)

che è registrato in conformità con la direttiva 92/90/CEE (3) e

ii)

che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali meticolose per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; se del caso, l’ispezione include un campionamento distruttivo e

iii)

dove le piante sono state collocate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster); o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata, in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.

2)

Le piante specificate importate, ai sensi della sezione I, da paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(3)  GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.


ALLEGATO II

MISURE DI EMERGENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 5

1.   Definizione delle zone delimitate

a)

Le zone delimitate di cui all’articolo 5 sono costituite dalle seguenti parti:

i)

una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora chinensis (Forster) e, se del caso, tutte le piante appartenenti ad uno stesso lotto al momento dell’impianto;

ii)

una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata.

b)

La delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a) è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo Anoplophora chinensis (Forster), sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento di tale organismo. In caso di prima segnalazione dell’organismo in una zona e in seguito a un’ispezione di delimitazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km al di là del confine della zona infestata.

c)

Qualora la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) venga confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona delimitata sono modificati conseguentemente oppure vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.

d)

Qualora, in base alle ispezioni annuali di cui al punto 2, lettera b), Anoplophora chinensis (Forster) non sia rilevata in una zona delimitata per un periodo di quattro anni, tale delimitazione viene revocata e le misure di cui al punto 2 non vengono più applicate.

2.   Misure applicabili nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui all’articolo 5 da applicare nelle zone delimitate comprendono almeno:

a)

nella zona infestata, misure atte a eradicare Anoplophora chinensis (Forster), inclusi l’abbattimento e la distruzione delle piante infestate e delle piante con tracce di Anoplophora chinensis (Forster), comprese le radici, da effettuare annualmente prima del 30 aprile;

b)

nella zona infestata e nella zona cuscinetto, un monitoraggio intensivo per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) tramite ispezioni delle piante ospiti effettuate annualmente ad opportuni intervalli.