26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2008

che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba

[notificata con il numero C(2008) 6950]

(2008/882/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della direttiva 2000/29/CE, le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba non possono essere introdotte nella Comunità. Tuttavia, la medesima direttiva autorizza deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/63/CE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione di patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba, subordinatamente a condizioni specifiche.

(3)

Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga.

(4)

La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi.

(5)

La decisione 2003/63/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2003/63/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il disposto dell'articolo 1 si applica alle patate non destinate alla piantagione introdotte nella Comunità nei periodi seguenti:

i)

dal 1o gennaio al 31 maggio 2009;

ii)

dal 1o gennaio al 31 maggio 2010;

iii)

dal 1o gennaio al 31 maggio 2011.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 11.