26.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2008
che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba
[notificata con il numero C(2008) 6950]
(2008/882/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù della direttiva 2000/29/CE, le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba non possono essere introdotte nella Comunità. Tuttavia, la medesima direttiva autorizza deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2003/63/CE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione di patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba, subordinatamente a condizioni specifiche. |
(3) |
Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga. |
(4) |
La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi. |
(5) |
La decisione 2003/63/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2003/63/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Il disposto dell'articolo 1 si applica alle patate non destinate alla piantagione introdotte nella Comunità nei periodi seguenti:
i) |
dal 1o gennaio al 31 maggio 2009; |
ii) |
dal 1o gennaio al 31 maggio 2010; |
iii) |
dal 1o gennaio al 31 maggio 2011.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 11.