11.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/12


DIRETTIVA 2009/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE elenca organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e prevede misure contro la loro introduzione negli Stati membri in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi.

(2)

A seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri e in base a un'analisi degli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE da parte degli esperti, è opportuno modificare gli elenchi degli organismi nocivi di cui agli allegati I e II ai fini di una migliore protezione contro l'introduzione di tali organismi nella Comunità. Tutte le modifiche si basano su dati tecnici e scientifici.

(3)

Tenuto conto dei maggiori scambi internazionali di vegetali e prodotti vegetali, occorre una protezione fitosanitaria della Comunità contro l'introduzione dei seguenti organismi nocivi dai quali la Comunità risulta per ora essere indenne: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire su vegetali di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq., e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., notoriamente presenti solo in Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti; Chrysanthemum stem necrosis virus su vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) su tuberi di Solanum tuberosum L. e Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow su vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi. Per le stesse ragioni occorre altresì limitare l'ulteriore diffusione della Paysandisia archon (Burmeister), riscontrata in alcune zone della Comunità su 11 generi di palme e sottoposta a un regime di controllo ufficiale.

(4)

È opportuno modificare il nome degli organismi Saissetia nigra (Nietm.) e Diabrotica virgifera Le Conte conformemente alla loro denominazione scientifica corretta. La Saissetia nigra (Nietm.) ha assunto la denominazione Parasaissetia nigra (Nietner), mentre la Diabrotica virgifera Le Conte è stata suddivisa in due sottospecie: la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, presente in alcune regioni della Comunità, e la Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, che non è presente nella Comunità.

(5)

Occorre pertanto modificare la registrazione di questi organismi negli elenchi di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE.

(6)

Di conseguenza i requisiti particolari di cui agli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE relativi all'importazione o agli spostamenti delle piante ospiti degli organismi nocivi compresi negli allegati I e II devono essere modificati per tener conto della modifica degli elenchi degli allegati I e II.

(7)

Nell'allegato V, parte B, occorre aggiornare il codice NC relativo al legname di Acer saccharum Marsh. così da completare l'elenco dei codici NC dei legnami sottoposti a controllo all'importazione.

(8)

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I, la parte A è modificata come segue:

a)

nella sezione I, lettera a):

i)

dopo il punto 10, è inserito il seguente punto 10.0:

«10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»;

ii)

il punto 10.4 è sostituito dal seguente:

«10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»;

iii)

dopo il punto 19, è inserito il seguente punto 19.1:

«19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)»;

b)

nella sezione II, lettera a), prima del punto 1 è inserito il seguente punto 0.1:

«0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»;

2)

nell'allegato II, la parte A è modificata come segue:

a)

nella sezione I, lettera a):

i)

dopo il punto 1, è inserito il seguente punto 1.1:

«1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Vegetali destinati alla piantagione, eccetto i vegetali in coltura tissutale e le sementi, il legname e la corteccia di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA»;

ii)

il punto 24 è soppresso;

iii)

dopo il punto 28, è inserito il seguente punto 28.1:

«28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tuberi di Solanum tuberosum L.»;

b)

nella sezione I, lettera c), dopo il punto 14 è inserito il seguente punto 14.1:

«14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi»;

c)

nella sezione I, lettera d), dopo il punto 5 è inserito il seguente punto 5.1:

«5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi»;

d)

nella sezione II, lettera a):

i)

dopo il punto 6.2, è inserito il seguente punto 6.3:

«6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi»;

ii)

dopo il punto 9, è inserito il seguente punto 10:

«10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»;

3)

nell'allegato IV, parte A, la sezione I è modificata come segue:

a)

dopo il punto 2.2, sono inseriti i seguenti punti 2.3, 2.4 e 2.5:

«2.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,. a eccezione del legname in forma di:

piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda.

2.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

2.5.

Corteccia, separata dal tronco, di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.»;

b)

dopo il punto 11.3, è inserito il seguente punto 11.4:

«11.4.

Vegetali di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. destinati alla piantagione, eccetto le sementi e i vegetali in coltura tissutale, originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

Constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione della piante ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell'Agrilus planipennis Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.»;

c)

al punto 14, il testo della colonna di destra è modificato come segue: «Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

d)

dopo il punto 25.4 sono inseriti i seguenti punti 25.4.1 e 25.4.2:

«25.4.1.

Tuberi di Solanum tuberosum L., a eccezione di quelli destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.4.2.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:

a)

i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny; oppure

b)

i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.»;

e)

il punto 25.8 è soppresso;

f)

dopo il punto 28, è inserito il seguente punto 28.1:

«28.1.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus; oppure

b)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.»;

g)

dopo il punto 37, è inserito il seguente punto 37.1:

«37.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, e i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister); oppure

b)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c)

per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,

in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della Paysandisia archon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.»;

4)

nell'allegato IV, parte A, sezione II, dopo il punto 19 è inserito il seguente punto 19.1:

«19.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,

in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della Paysandisia archon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.»;

5)

l'allegato V è modificato come segue:

a)

nella parte A, sezione I, dopo il punto 2.3 è inserito il seguente punto 2.3.1:

«2.3.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»;

b)

la parte B, sezione I, è modificata come segue:

i)

al punto 5 è aggiunto il seguente terzo trattino:

«—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.»;

ii)

al punto 6, lettera a), è aggiunto il seguente sesto trattino:

«—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.»;

iii)

al punto 6, lettera b), la voce:

«ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

è soppressa e sostituita dalle seguenti:

«ex 4407 93

Legname di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legname di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)] segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»