27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/96 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2010
che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
[notificata con il numero C(2010) 7249]
(2010/645/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone (2), autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie del Giappone, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni. |
(2) |
Le deroghe concesse in un primo momento dalla decisione 93/452/CEE della Commissione (3) e in seguito dalla decisione 2002/887/CE erano limitate nel tempo e i periodi previsti in dette decisioni sono stati prolungati dapprima con le decisioni della Commissione 94/816/CE (4), 96/711/CE (5), 98/641/CE (6) e 2001/841/CE (7) e, successivamente, con le decisioni della Commissione 2004/826/CE (8), 2006/915/CE (9) e 2008/826/CE (10). |
(3) |
Poiché le circostanze che hanno determinato tali deroghe sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni che giustifichino una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare l’autorizzazione di dette deroghe. Le informazioni raccolte dagli Stati membri conformemente all’articolo 2 della decisione 2002/887/CE, nonché i contatti con il Giappone hanno inoltre permesso di acquisire esperienza sufficiente. La presente decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse nella presente decisione per un periodo più lungo di quelli concessi dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 dicembre 2020. |
(4) |
Per motivi fitosanitari, l’importazione di vegetali di Juniperus L. nanizzati naturalmente o artificialmente originari del Giappone dovrà tuttavia avvenire solamente in un periodo preciso di ogni anno fino al 31 dicembre 2020. |
(5) |
La decisione 2002/887/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/887/CE è così modificata:
1) |
nell’articolo 2, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1o agosto 2009 e 1o agosto 2010» con «1o agosto di ogni anno»; |
2) |
la tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8.
(3) GU L 210 del 21.8.1993, pag. 29.
(4) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 87.
(5) GU L 326 del 17.12.1996, pag. 66.
(6) GU L 304 del 14.11.1998, pag. 36.
(7) GU L 313 del 30.11.2001, pag. 44.
(8) GU L 358 del 3.12.2004, pag. 32.
(9) GU L 349 del 12.12.2006, pag. 51.
(10) GU L 290 del 31.10.2008, pag. 25.