27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/98


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2010

che proroga la decisione 2002/499/CE per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2010) 7281]

(2010/646/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea (2), autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie della Repubblica di Corea, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.

(2)

Le deroghe concesse dalla decisione 2002/499/CE erano limitate nel tempo e i periodi previsti in detta decisione sono stati prolungati con le decisioni della Commissione 2005/775/CE (3) e 2007/432/CE (4).

(3)

Poiché le circostanze che hanno determinato tali deroghe sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni che giustifichino una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare l’autorizzazione di dette deroghe. Le informazioni raccolte dagli Stati membri conformemente all’articolo 2 della decisione 2002/499/CE, nonché i contatti con la Repubblica di Corea hanno inoltre permesso di acquisire esperienza sufficiente. La presente decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse nella presente decisione per un periodo più lungo di quelli concessi dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Per motivi fitosanitari, l’importazione di vegetali di Juniperus L. nanizzati naturalmente o artificialmente originari della Repubblica di Corea dovrà tuttavia avvenire solamente in un periodo preciso di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.

(5)

La decisione 2002/499/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/499/CE è così modificata:

1)

nell’articolo 2, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1o agosto di ogni anno dal 2005 al 2010» con «1o agosto di ogni anno»;

2)

la tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:

«Vegetali

Periodo

Chamaecyparis

dall’1.1.2011 al 31.12.2020

Juniperus

dall’1.11 al 31.3 di ogni anno fino al 31.12.2020

Pinus

dall’1.1.2011 al 31.12.2020».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.

(3)  GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 11.

(4)  GU L 161 del 22.6.2007, pag. 65.