27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/98 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2010
che proroga la decisione 2002/499/CE per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
[notificata con il numero C(2010) 7281]
(2010/646/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea (2), autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie della Repubblica di Corea, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni. |
(2) |
Le deroghe concesse dalla decisione 2002/499/CE erano limitate nel tempo e i periodi previsti in detta decisione sono stati prolungati con le decisioni della Commissione 2005/775/CE (3) e 2007/432/CE (4). |
(3) |
Poiché le circostanze che hanno determinato tali deroghe sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni che giustifichino una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare l’autorizzazione di dette deroghe. Le informazioni raccolte dagli Stati membri conformemente all’articolo 2 della decisione 2002/499/CE, nonché i contatti con la Repubblica di Corea hanno inoltre permesso di acquisire esperienza sufficiente. La presente decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse nella presente decisione per un periodo più lungo di quelli concessi dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 dicembre 2020. |
(4) |
Per motivi fitosanitari, l’importazione di vegetali di Juniperus L. nanizzati naturalmente o artificialmente originari della Repubblica di Corea dovrà tuttavia avvenire solamente in un periodo preciso di ogni anno fino al 31 dicembre 2020. |
(5) |
La decisione 2002/499/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/499/CE è così modificata:
1) |
nell’articolo 2, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1o agosto di ogni anno dal 2005 al 2010» con «1o agosto di ogni anno»; |
2) |
la tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.
(3) GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 11.
(4) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 65.