3.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2011
che modifica la decisione 2003/248/CE della Commissione per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina
[notificata con il numero C(2011) 447]
(2011/74/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, non devono in linea di massima essere introdotte nell’Unione piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. A norma della medesima direttiva si possono tuttavia prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2003/248/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE per consentire l’importazione di piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina. |
(3) |
Le circostanze che hanno motivato l’autorizzazione accordata con decisione 2003/248/CE sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche. |
(4) |
Con la direttiva 2008/64/CE della Commissione (3) Colletotrichum acutatum Simmonds è stato soppresso dalla lettera c) della sezione II, parte A, dell’allegato II alla direttiva 2000/29/CE. Tale organismo va pertanto escluso dall’allegato alla decisione 2003/248/CE. |
(5) |
In base all’esperienza acquisita dall’applicazione della decisione 2003/248/CE, è opportuno prorogare di 10 anni il periodo di validità dell’autorizzazione. |
(6) |
La decisione 2003/248/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/248/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata “l’autorizzazione”) è soggetta, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 settembre di ogni anno.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis La presente decisione scade il 30 settembre 2020.»; |
3) |
al punto 1, lettera c), dell’allegato è soppresso il secondo trattino. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 28.
(3) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31.