3.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2011

che modifica la decisione 2003/248/CE della Commissione per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina

[notificata con il numero C(2011) 447]

(2011/74/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, non devono in linea di massima essere introdotte nell’Unione piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. A norma della medesima direttiva si possono tuttavia prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/248/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE per consentire l’importazione di piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina.

(3)

Le circostanze che hanno motivato l’autorizzazione accordata con decisione 2003/248/CE sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.

(4)

Con la direttiva 2008/64/CE della Commissione (3) Colletotrichum acutatum Simmonds è stato soppresso dalla lettera c) della sezione II, parte A, dell’allegato II alla direttiva 2000/29/CE. Tale organismo va pertanto escluso dall’allegato alla decisione 2003/248/CE.

(5)

In base all’esperienza acquisita dall’applicazione della decisione 2003/248/CE, è opportuno prorogare di 10 anni il periodo di validità dell’autorizzazione.

(6)

La decisione 2003/248/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/248/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata “l’autorizzazione”) è soggetta, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 settembre di ogni anno.»;

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

La presente decisione scade il 30 settembre 2020.»;

3)

al punto 1, lettera c), dell’allegato è soppresso il secondo trattino.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 28.

(3)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31.