30.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2011) 8633]

(I testi in lingua greca, italiana, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2011/778/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE i tuberi-seme di patata originari del continente Americano non possono essere introdotti nell’Unione. Tuttavia la direttiva summenzionata prevede alcune deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/61/CE della Commissione, del 27 gennaio 2003, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada (2), è stata modificata varie volte in modo sostanziale. Dato che il Portogallo ha richiesto una proroga per suddette deroghe e sono necessarie ulteriori modifiche, tale decisione va sostituita.

(3)

Il Canada è ora completamente esente dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata ma non ancora del tutto dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. («Clavibacter michiganenis»).

(4)

Dalle informazioni fornite dal Canada, risulta che tale paese ha messo in atto un programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis nelle province di New Brunswick e Isola Principe Edoardo e si può ragionevolmente ritenere che tale programma sia efficace in talune zone delle suddette province. Ciò consente di escludere il rischio di diffusione del Clavibacter michiganensis, sempreché siano rispettate talune condizioni tecniche.

(5)

Secondo le notifiche più recenti previste dalla direttiva 2000/29/CE è stato individuato l’Epitrix similaris all’interno dell’Unione, precisamente nel Portogallo e in una regione della Spagna. Una successiva valutazione del rischio fitosanitario effettuata su Epitrix spp ha dimostrato che alcune specie di Epitrix causano dei danni ai tuberi di patata (Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita ed Epitrix tuberis). Ne è emerso anche che nel Canada è nota la presenza di alcune specie di Epitrix.

(6)

Data la situazione invariata riguardo al viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata e del Clavibacter michiganensis e nonostante la presenza dell’Epitrix spp. nel Canada, l’autorizzazione a concedere deroghe continua a essere giustificata. Occorre tuttavia introdurre disposizioni riguardanti le specie di Epitrix che danneggiano i tuberi di patata.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo sono autorizzati a concedere deroghe:

a)

all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE relativamente al divieto di cui all’allegato III, parte A, punto 10;

b)

all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera i), terzo trattino della medesima direttiva per quanto attiene ai requisiti speciali di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3.

2.   L’autorizzazione a concedere deroghe di cui al primo paragrafo si applica:

a)

ai tuberi-seme di patata delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle province canadesi New Brunswick e Isola Principe Edoardo («i tuberi-seme»);

b)

ai tuberi-seme che soddisfino le condizioni stabilite dagli articoli dal 2 al 13, nonché i requisiti stabiliti negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE;

c)

alle campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata dal 1o dicembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 marzo 2014.

Articolo 2

1.   I tuberi-seme originari delle province di New Brunswick e Isola Principe Edoardo devono essere stati prodotti all’interno di zone che soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi dal 2 al 9, indipendentemente dal fatto che gli appezzamenti siano coltivati da produttori situati all’interno o all’esterno delle zone in questione.

2.   La zona deve essere stata ufficialmente dichiarata esente sia dal viroide dell’affusolamento del tubero di patata, sia dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. («Clavibacter michiganensis») dalla Canadian Food Inspection Agency.

Per quanto riguarda Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinta ed Epitrix tuberis, i tuberi-seme devono essere stati ripuliti e liberati dai residui di terra per rimuovere, se presenti, tali organismi nocivi.

3.   La zona deve:

a)

essere costituita da appezzamenti appartenenti o affittati da almeno tre diversi produttori di patate; oppure

b)

avere una superficie di almeno 4 km2 ed essere circondata interamente da acqua o da terreni in cui nei tre anni precedenti non è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui al paragrafo 2.

4.   Tutte le patate prodotte nella zona devono costituire la prima discendenza diretta di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o aziende ufficialmente designate e controllate a tal fine.

5.   La superficie utilizzata per la produzione di tuberi-seme di patata che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non deve essere superiore a un quinto della superficie totale indicata per la certificazione.

6.   Da controlli annuali sistematici e rappresentativi, comprendenti adeguate prove di laboratorio, effettuati dalle autorità canadesi competenti in condizioni adeguate almeno nei cinque anni precedenti per l’individuazione della presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata e del Clavibacter michiganensis su tutti i campi di patate situati nella zona e sulle patate in essi raccolte non devono essere emersi risultati positivi né altri elementi che ostino al riconoscimento di dette zone come esenti dalla malattia.

7.   Immediatamente prima dell’esportazione va effettuato un adeguato esame ufficiale per accertare che i tuberi-seme siano esenti da Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinta, Epitrix tuberis o dai sintomi causati da tali specie e che non siano presenti residui di terra.

8.   Devono essere adottate le disposizioni legislative, amministrative o di altra natura necessarie per garantire che:

a)

non possono essere introdotte in tale zona patate originarie di zone del Canada diverse da quelle dichiarate esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis o di paesi in cui è nota la presenza degli organismi nocivi;

b)

le patate originarie di tale zona e i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione non possono entrare in contatto con patate originarie di zone diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o con materiali o attrezzature del tipo sopra indicato utilizzati in queste zone.

9.   Prima dell’introduzione dei tuberi-seme nell’Unione, la Canadian Food Inspection Agency trasmette alla Commissione un elenco completo delle zone dichiarate esenti dagli organismi nocivi menzionati al paragrafo 2, corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni anno, sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme nell’anno precedente.

Articolo 3

I tuberi-seme devono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Foundation».

Articolo 4

1.   Da ciascuna partita destinata a essere esportata verso l’Unione sono ufficialmente prelevati campioni di almeno 200 tuberi-seme di patata per ogni partita pari o inferiore a 25 tonnellate.

2.   Ciascuna partita è costituita soltanto da tuberi-seme di patata di un’unica varietà e classe, prodotti in un’unica azienda agricola e recanti lo stesso numero di riferimento.

3.   I campioni sono esaminati da laboratori ufficiali al fine di individuare l’eventuale presenza del Clavibacter michiganensis. Gli esami sono effettuati sui campioni interi applicando il metodo per l’individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis in serie di tuberi-seme di patata stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3).

Articolo 5

I tuberi-seme destinati a essere esportati verso l’Unione devono essere stati oggetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura intesi a garantire:

a)

che la Canadian Food Inspection Agency sorvegli e controlli direttamente:

i)

la procedura di campionamento, ossia la raccolta, la marcatura e la sigillatura;

ii)

il sistema di etichettatura mediante un adeguato controllo delle etichette onde garantire che per ogni partita di tuberi-seme di ciascuna spedizione inviata nell’Unione venga utilizzata un’etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione;

iii)

il codice cromatico corrispondente a un determinato importatore nello Stato membro d’importazione;

b)

che al momento del carico della nave due sacchi sigillati di patate di ogni partita inviata nell’Unione vengano messi da parte e conservati sotto il controllo della Canadian Food Inspection Agency almeno fin quando saranno disponibili i risultati completi degli esami di cui all’articolo 10;

c)

che le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui all’articolo 7.

Articolo 6

1.   Il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami hanno accertato che le prove di cui all’articolo 4 non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del Clavibacter michiganensis nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo.

2.   Nel riquadro «Dichiarazione supplementare» il certificato fitosanitario deve recare le seguenti informazioni:

a)

la conferma del fatto che sono state rispettate le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4, compresa la conferma esplicita che i tuberi-seme di patata sono stati ripuliti secondo le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma;

b)

il nome dell’azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme certificate;

c)

i numeri delle partite di tuberi-seme certificate;

d)

il nome della zona di cui all’articolo 2;

e)

il nome dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 4; e

f)

il numero di sacchi.

3.   Il riquadro «Marchi di riconoscimento» del certificato fitosanitario deve recare il codice cromatico che corrisponde a un determinato importatore nello Stato membro importatore e l’indicazione dell’etichetta numerata utilizzata per ciascuna partita di tuberi-seme di ogni singola spedizione.

4.   I documenti allegati al certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiranno esattamente al certificato in questione sia per la descrizione, sia per la quantità di tuberi-seme di patata.

Articolo 7

1.   Prima di introdurre il prodotto nell’Unione l’importatore notifica ogni introduzione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato fornendo le seguenti indicazioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE:

a)

la varietà dei tuberi-seme di patata;

b)

la quantità;

c)

la data d’importazione dichiarata;

d)

i nomi e gli indirizzi degli impianti degli importatori dei tuberi-seme e dei produttori, dei centri di raccolta e dei centri di spedizione registrati secondo le disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 93/50/CEE della Commissione (4).

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente tali informazioni e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione.

2.   Al momento dell’introduzione l’importatore conferma le informazioni comunicate nella notifica preventiva di cui al paragrafo 1 agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato.

Articolo 8

I tuberi-seme di patata possono essere introdotti nell’Unione soltanto se sbarcati nei seguenti porti:

a)

Aveiro;

b)

Lisbona;

c)

Porto;

d)

Genova;

e)

La Spezia;

f)

Livorno;

g)

Napoli;

h)

Ravenna;

i)

Salerno;

j)

Savona;

k)

Lemesos;

l)

Larnaca;

m)

Marsaxlokk;

n)

Valletta;

o)

Sines;

p)

Pireo.

Articolo 9

Le ispezioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE vengono eseguite dagli organismi ufficiali competenti.

La Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, terzo trattino, della stessa direttiva vengono integrate nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all’articolo 21, paragrafo 5, quinto comma, di tale direttiva.

I suddetti organismi ufficiali e, se del caso, gli esperti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, controllano i locali degli importatori per confermare le informazioni relative alle quantità di patate importate dal Canada, il codice cromatico, le etichette numerate e le destinazioni d’impianto presso i locali registrati a norma della direttiva 93/50/CEE, articolo 1.

Articolo 10

1.   Gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione di almeno 200 tuberi da ciascuna partita non sfusa pari o inferiore a 25 tonnellate destinata a essere importata a norma della presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l’accertamento della presenza del Clavibacter michiganensis applicando il metodo stabilito per l’individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis come previsto dalla direttiva 93/85/CEE.

2.   Le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né individuata la presenza del Clavibacter michiganensis di cui al paragrafo 1. Il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo.

3.   I campioni di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione per ulteriori esami da parte di altri Stati membri. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa uso del diritto di deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 Aprile di ciascun anno in cui hanno luogo le importazioni, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.

4.   Per quanto riguarda Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinta ed Epitrix tuberis, ogni spedizione viene ispezionata per confermare che i tuberi-seme di patata siano esenti da tali organismi nocivi, nonché dai sintomi da essi causati e che non siano presenti residui di terra.

Articolo 11

I tuberi-seme di patata devono essere piantati esclusivamente in luoghi dello Stato membro importatore dei quali è possibile rintracciare nome e indirizzo. La presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale.

Per quanto riguarda tali luoghi, le patate prodotte con tali tuberi-seme sono imballate ed etichettate in conformità e recano il numero dei luoghi elencati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE, nonché l’indicazione dell’origine canadese dei tuberi-seme utilizzati. Tali patate possono essere trasportate all’interno degli Stati membri soltanto previa autorizzazione da parte degli organismi ufficiali responsabili, tenuto conto dei risultati dell’ispezione di cui all’articolo 12.

Articolo 12

In momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l’introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un’adeguata proporzione delle piante presso i luoghi registrati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE o quelli menzionati all’articolo 11.

Articolo 13

Le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione:

a)

non sono certificate come tuberi-seme; e

b)

sono destinate unicamente al consumo.

Articolo 14

Qualora si avvalgano della facoltà di concedere deroghe in virtù della presente decisione, gli Stati membri d’importazione ne informano gli altri Stati membri e la Commissione mediante la notifica preventiva di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

Anteriormente al 1o giugno di ogni anno civile in cui hanno luogo le importazioni gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10.

Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità all’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ciascun anno civile.

Copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 15

L’autorizzazione a concedere deroghe in conformità all’articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2014 qualora:

a)

le disposizioni previste agli articoli dal 2 al 13:

i)

si rivelino insufficienti a impedire l’introduzione nell’Unione degli organismi nocivi di cui all’articolo 2; oppure

ii)

non siano state rispettate;

b)

emergono elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di «zona esente» in Canada.

Articolo 16

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.

(3)  GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.