2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/112


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto

[notificata con il numero C(2011) 8618]

(2011/787/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [denominata anche Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith] è un organismo nocivo ai tuberi di Solanum tuberosum L. e in quanto tale è oggetto di misure stabilite dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio e dalla direttiva 98/57/CE del 20 luglio 1998 sul controllo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (2).

(2)

In seguito alle intercettazioni nell’Unione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto, la Commissione ha adottato la decisione 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nei confronti dell’Egitto (3). Tale decisione vieta l’introduzione nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto a meno che non siano soddisfatte determinate prescrizioni.

(3)

Negli ultimi anni si sono verificate ulteriori intercettazioni di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui tuberi di Solanum tuberosum L. È pertanto opportuno continuare ad adottare misure urgenti contro la diffusione del suddetto organismo nocivo in merito all’ingresso nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto.

(4)

Occorre pertanto modulare tali misure urgenti per rispondere al miglioramento della situazione derivante dalle iniziative prese dall’Egitto, in particolare un nuovo regime di controllo per la produzione e l’esportazione di tuberi di Solanum tuberosum L. presentato dall’Egitto all’Unione. Durante la campagna d’importazione 2010/2011 si è inoltre registrata nell’Unione alcuna intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

(5)

L’arrivo nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto è quindi consentito se questi sono cresciuti in determinate aree stabilite dall’Egitto in ottemperanza alle relative norme internazionali. La Commissione deve comunicare agli Stati membri un elenco di queste aree presentato dall’Egitto per permettere loro di eseguire controlli d’importazione e consentire la tracciabilità delle partite. Nel caso di un’intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è opportuno provvedere all’aggiornamento di tale elenco. È inoltre il caso di limitare le disposizioni di controllo dell’Unione per l’importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. originario dell’Egitto a un regime intensivo di ispezione all’arrivo nell’Unione dei suddetti tuberi.

(6)

Dopo ogni campagna d’importazione gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati informazioni dettagliate sulle importazioni per garantire l’applicazione di tale decisione.

(7)

Per garantire chiarezza e razionalità è opportuno abrogare la decisione 2004/4/CE e sostituirla con la presente decisione.

(8)

È possibile che questa decisione venga riesaminata.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Zone indenni da organismi nocivi

1.   L’introduzione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nel territorio dell’Unione viene consentita se questi sono cresciuti nelle zone incluse nell’elenco delle aree indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo 2 e se vengono soddisfatte le prescrizioni che figurano nell’allegato.

2.   Prima di ciascuna campagna d’importazione la Commissione fornirà agli Stati membri un elenco di zone indenni da organismi nocivi stabilite dall’Egitto contenente le aree indenni da organismi nocivi in ottemperanza alla «norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4. Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi».

3.   Quando la Commissione e l’Egitto vengono informati di un’intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. l’area di origine dei tuberi intercettati di Solanum tuberosum L. viene esclusa dall’elenco di zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo 2, in attesa di accertamenti da parte dell’Egitto. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati degli accertamenti e, se necessario, un elenco aggiornato delle zone indenni da organismi nocivi quale fornito dall’Egitto.

Articolo 2

Presentazione di informazioni e notifiche

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sui quantitativi importati nella campagna d’importazione precedente in ottemperanza alla presente decisione, una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni di cui al punto 4 dell’allegato, le analisi per l’individuazione di infezioni latenti di cui al punto 5 dell’allegato e copie di tutti i certificati fitosanitari ufficiali.

2.   Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione un sospetto o un riscontro di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. conformemente al punto 6 dell’allegato, la notifica deve essere corredata di copie delle relative certificazioni fitosanitarie ufficiali e dei documenti ad esse allegati.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 riguarda unicamente la partita composta da lotti aventi la stessa origine.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione 2004/4/CE è abrogata.

Articolo 4

Clausola di revisione

La Commissione riesaminerà tale decisione entro il 30 settembre 2012.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

(3)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.


ALLEGATO

Oltre alle prescrizioni applicabili ai tuberi di Solanum tuberosum L., le prescrizioni che devono essere soddisfatte di cui all’articolo 1 figurano nelle parti A e B degli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE

1.   Prescrizioni relative alle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi di cui all’articolo 1 comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e devono essere identificate da un proprio numero di codice.

2.   Prescrizioni relative ai tuberi di Solanum tuberosum L. da importare

2.1.

I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nell’Unione devono essere stati sottoposti in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l’assenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, ispezioni prima dell’esportazione e le analisi.

2.2.

I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nell’Unione devono essere:

a)

preparati in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da tuberi di Solanum tuberosum L. raccolti in un’unica zona come specificato nel punto 1;

b)

chiaramente etichettati su ciascun sacco sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un’indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale fornito nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute di cui all’articolo 1, e del numero del lotto corrispondente;

c)

corredati del certificato fitosanitario ufficiale a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE con indicazione del/dei numero/i del lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» del certificato nonché del numero di codice ufficiale di cui al punto 2.2 b) nella sezione «Dichiarazione supplementare» del certificato;

d)

esportati da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita.

3.   Prescrizioni relative ai punti d’entrata

3.1.

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione i punti d’entrata autorizzati per l’importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nonché il nome e il recapito dell’organismo ufficiale responsabile di ogni punto. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e l’Egitto.

3.2.

L’organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nonché delle loro quantità.

4.   Prescrizioni relative alle ispezioni

4.1.

Nel punto di entrata i tuberi di Solanum tuberosum sono sottoposti alle ispezioni previste dall’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ogni lotto della partita o, se il lotto ha una massa superiore alle 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispondente frazione dei singoli lotti.

4.2.

Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che i suddetti esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Laddove si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sospetti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano inoltre sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in tale lotto non sia stata confermata o smentita.

4.3.

Se durante le ispezioni vengono individuate manifestazioni tipiche o sospette di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., la conferma o la smentita della sua presenza vanno determinate da analisi in conformità con il metodo di prova definito nella direttiva 98/57/CE. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va respinto, deve ottenere l’autorizzazione di spedizione verso una destinazione all’esterno dell’Unione oppure va distrutto e tutti gli altri lotti della partita provenienti dalla stessa area devono essere esaminati con le modalità di cui al punto 5.

5.   Prescrizioni relative alle analisi per l’individuazione di infezioni latenti

5.1.

Oltre alle ispezioni di cui al punto 4, vengono effettuate analisi volte a individuare infezioni latenti in conformità con il metodo di prova descritto nella direttiva 98/57/CE su campioni prelevati da ciascuna zona di cui al punto 1. Durante la campagna d’importazione va prelevato almeno un campione di ogni settore o bacino per area di cui al punto 1 su una quantità di 200 tuberi per campione da un singolo lotto. Il campione selezionato per l’individuazione di infezioni latenti deve essere sottoposto anche a un’ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare ogni residuo estratto di patata in condizioni adeguate.

5.2.

Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che l’analisi suddetta non ha confermato la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va respinto, deve ottenere l’autorizzazione di spedizione verso una destinazione all’esterno del’Unione oppure va distrutto.

6.   Prescrizioni relative alle notifiche

Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. gli Stati membri ne danno immediata comunicazione alla Commissione e all’Egitto. La notifica di una presenza sospetta si effettua in base al risultato positivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nel punto 1 della sezione I e della sezione II dell’allegato II nella direttiva 98/57/CE, o di una prova di screening secondo quanto stabilito nel punto 2 della sezione I e della sezione III dell’allegato II della suddetta direttiva.

7.   Prescrizioni relative all’etichettatura

Gli Stati membri stabiliscono requisiti adeguati per l’etichettatura relativa ai tuberi di Solanum tuberosum L., includendone uno che ne indichi l’origine egiziana così da impedire che i tuberi di Solanum tuberosum L. vengano piantati. Devono anche prendere misure adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in seguito all’imballaggio o alla lavorazione dei tuberi di Solanum tuberosum L. per impedire la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in seguito a una possibile infezione latente.