21.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2012
che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nell’Unione a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
[notificata con il numero C(2012) 869]
(2012/102/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2) autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione ed eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a consentire l’introduzione nell’Unione di terra contaminata da tali antiparassitari destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. Il programma è tuttora in corso. |
(2) |
Considerate le circostanze che giustificano la deroga concessa con la decisione 2005/51/CE e ai fini della buona pratica legislativa è ora opportuno prorogare tale deroga di cinque anni. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/51/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data «29 febbraio 2012» è sostituita dalla data «28 febbraio 2017».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.