3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 64/38 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2012
relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
[notificata con il numero C(2012) 1310]
(2012/138/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza acquisita, in generale, dall’attuazione della decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) (2), e, in particolare, dai recenti focolai e ritrovamenti, e relative eradicazioni, segnalati da Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, ha messo in luce l’esigenza di modificare le misure definite nella suddetta decisione. Ai fini della chiarezza, e vista la portata di dette modifiche nonché di modifiche precedenti, è opportuno sostituire la decisione 2008/840/CE. |
(2) |
Nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE figurano sia l’Anoplophora chinensis (Thomson) che l’Anoplophora malasiaca (Forster), nonostante entrambe le denominazioni riguardino un’unica specie che ai fini della presente decisione è denominata Anoplophora chinensis (Forster), di seguito l’«organismo specificato», come nella decisione 2008/840/CE. |
(3) |
Alla luce dell’esperienza acquisita, determinate specie di piante non incluse nella decisione 2008/840/CE dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione mentre sarebbe opportuno escluderne altre che prima vi rientravano. Le piante e le marze con il fusto o il colletto della radice inferiore ad un determinato diametro non devono rientrare nel campo di applicazione. È inoltre opportuno inserire alcune definizioni per migliorare la chiarezza e la leggibilità. |
(4) |
Per quanto riguarda le importazioni, le disposizioni devono tenere conto della situazione fitosanitaria dell’organismo specificato nel paese di origine. |
(5) |
In considerazione dell’esperienza passata di spedizioni infestate originarie della Cina, è opportuno che le importazioni da tale paese siano regolate da disposizioni speciali. Poiché la maggior parte delle intercettazioni in piante specificate importate dalla Cina è stata segnalata su piante di Acer spp., è opportuno mantenere attivo il bando sulle importazioni di queste ultime fino al 30 aprile 2012, come precedentemente stabilito. |
(6) |
È opportuno prevedere lo spostamento di piante all’interno dell’Unione. |
(7) |
Gli Stati membri devono effettuare ispezioni annuali e notificarne i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri. È opportuno definire disposizioni che regolino le notifiche nei casi in cui l’organismo specificato compaia in uno Stato membro, o in una parte di esso, in cui precedentemente non si era a conoscenza della sua presenza o si riteneva che esso fosse stato eradicato. Al fine di consentire un’azione rapida a livello dell’Unione, ove opportuno, occorre stabilire un termine di cinque giorni entro cui lo Stato membro deve notificare la presenza dell’organismo specificato. |
(8) |
Per eradicare l’organismo specificato e impedirne la diffusione, gli Stati membri devono delimitare le zone interessate e adottare le misure necessarie. Dette misure devono comprendere attività di sensibilizzazione realizzate dagli Stati membri per aumentare la consapevolezza pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo specificato. Gli Stati membri devono inoltre stabilire periodi di tempo specifici per l’attuazione di dette misure. Nei casi in cui l’eradicazione dell’organismo specificato non sia più possibile, gli Stati membri devono adottare misure per il suo contenimento. |
(9) |
In particolari circostanze, agli Stati membri deve essere consentito di non delimitare le zone interessate e di adottare misure che si limitano a distruggere il materiale infestato, effettuando attività di monitoraggio intensivo volte a rintracciare le piante associate al caso di contaminazione in questione. |
(10) |
Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione riguardante le misure che hanno adottato o che intendono adottare, nonché i motivi per cui hanno deciso di non delimitare le zone interessate. Devono inoltre trasmettere annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione aggiornata di detta relazione contenente una descrizione esauriente della situazione. |
(11) |
È dunque opportuno abrogare la decisione 2008/840/CE. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «piante specificate» s’intendono le piante destinate all’impianto, il cui fusto o il colletto della cui radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm, nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.; |
b) |
per «luogo di produzione» s’intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») (3) n. 5; |
c) |
per «organismo specificato» s’intende Anoplophora chinensis (Forster). |
Articolo 2
Importazione delle piante specificate originarie di paesi terzi eccetto la Cina
Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l’organismo specificato è notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:
a) |
sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1; |
b) |
al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo. |
Articolo 3
Importazione delle piante specificate originarie della Cina
1. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:
a) |
sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1; |
b) |
al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo; |
c) |
il luogo di produzione di dette piante:
|
2. Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012.
A partire dal 1o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b).
Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di produzione poiché ha riscontrato che quest’ultimo non è più conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata dell’organismo specificato in piante specificate importate dal luogo di produzione in questione, e qualora la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione trasmette agli Stati membri tale versione aggiornata.
Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di produzione perché ha riscontrato che quest’ultimo è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note esplicative agli Stati membri.
La Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
4. Qualora, durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione registrati, come definito nell’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali comprovi la presenza dell’organismo specificato e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta.
La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
5. Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o che l’organismo specificato è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione.
La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
Articolo 4
Spostamenti di piante specificate all’interno dell’Unione
Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno dell’Unione in conformità all’articolo 6 possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 1.
Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 2.
Le piante specificate importate a norma degli articoli 2 e 3 da paesi terzi dove l’organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 3.
Articolo 5
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano, entro cinque giorni e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, la presenza dell’organismo specificato in una zona all’interno del loro territorio in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione è stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite.
Articolo 6
Zone delimitate
1. Se i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, confermano la presenza dell’organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, gli Stati membri interessati definiscono senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, sezione 2, punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al paragrafo 1. In questo caso, gli Stati membri adottano le misure in conformità al punto 2 di detta sezione.
3. Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite nell’allegato II, sezione 3.
4. Gli Stati membri stabiliscono i periodi di tempo per l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 7
Relazioni sulle misure
1. Entro trenta giorni dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che hanno adottato o che intendono adottare conformemente all’articolo 6.
Qualora sia stata definita una zona delimitata, detta relazione contiene anche la descrizione di detta zona, nonché informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli sull’attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione di cui all’articolo 4.
La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.
Qualora gli Stati membri decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, la relazione deve specificare i dati e motivi che giustificano tale decisione.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell’articolo 6, nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare.
Articolo 8
Conformità
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 9
Abrogazione
La decisione 2008/840/CE è abrogata.
Articolo 10
Riesame
La presente decisione verrà riesaminata entro il 31 maggio 2013.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 36.
(3) Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.
ALLEGATO I
1. Prescrizioni specifiche relative alle importazioni
A. Importazioni originarie di paesi terzi eccetto la Cina
1. |
Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi diversi dalla Cina, in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, devono essere accompagnate da un certificato, come previsto all’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
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2. |
Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell’organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %. |
B. Importazioni originarie della Cina
1. |
Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18 e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
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2. |
Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell’organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %. Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:
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2. Condizioni per lo spostamento
1. |
Le piante specificate originarie (2) di zone delimitate all’interno dell’Unione possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (3) e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:
I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore. |
2. |
Le piante specificate non originarie (5) delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all’interno dell’Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto iii), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE. |
3. |
Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1. |
(1) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
(2) Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.
(3) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.
(4) GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.
(5) Glossario di termini fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 6
1. Definizione delle zone delimitate
1. |
Le zone delimitate sono costituite da:
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2. |
La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento dell’organismo specificato. Nei casi in cui l’organismo ufficiale responsabile conclude che è possibile eradicare l’organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un’indagine specifica o dell’applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l’eradicazione dell’organismo specificato non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km. |
3. |
Se la presenza dell’organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto andranno modificati di conseguenza. |
4. |
Se, in base alle ispezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all’allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un’area dal clima simile. È possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1, sono soddisfatte. |
2. Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate
1. |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri non sono tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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2. |
Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che adottino le misure seguenti:
Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7. |
3. Misure da adottare nelle zone delimitate
1. |
Nelle zone delimitate gli Stati membri sono tenuti ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l’organismo specificato:
Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7. |
2. |
Qualora i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 5, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza dell’organismo specificato in una zona e qualora vi siano prove che l’organismo specificato non può più essere eradicato, gli Stati membri possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento dell’organismo specificato nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni:
Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7. |
(1) Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.
(2) L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.
(3) Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.
(4) L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.