2012D0138 — IT — 14.06.2014 — 001.001 — 1
____________________________________________________________________________________________________________________________
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1 o marzo 2012
relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
[notificata con il numero C(2012) 1310]
(2012/138/UE)
(GU L 64 del 3.3.2012, pag. 38)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 Decisione di esecuzione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno
2014 L 175
38 14.6.2014
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1 o marzo 2012
relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
[notificata con il numero C(2012) 1310]
(2012/138/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare
l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) L’esperienza acquisita, in generale, dall’attuazione della
decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che
stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) ( 2 ), e,
in particolare, dai recenti focolai e ritrovamenti, e relative
eradicazioni, segnalati da Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito,
ha messo in luce l’esigenza di modificare le misure definite nella
suddetta decisione. Ai fini della chiarezza, e vista la portata di
dette modifiche nonché di modifiche precedenti, è opportuno sostituire
la decisione 2008/840/CE.
(2) Nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE
figurano sia l’Anoplophora chinensis (Thomson) che l’Anoplophora
malasiaca (Forster), nonostante entrambe le denominazioni riguardino
un’unica specie che ai fini della presente decisione è denominata
Anoplophora chinensis (Forster), di seguito l’«organismo specificato»,
come nella decisione 2008/840/CE.
(3) Alla luce dell’esperienza acquisita, determinate specie di piante
non incluse nella decisione 2008/840/CE dovrebbero essere incluse nel
campo di applicazione mentre sarebbe opportuno escluderne altre che
prima vi rientravano. Le piante e le marze con il fusto o il colletto
della radice inferiore ad un determinato diametro non devono rientrare
nel campo di applicazione. È inoltre opportuno inserire alcune
definizioni per migliorare la chiarezza e la leggibilità.
_____________________________________________
( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
( 2 ) GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 36.
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(4) Per quanto riguarda le importazioni, le disposizioni devono tenere
conto della situazione fitosanitaria dell’organismo specificato nel
paese di origine.
(5) In considerazione dell’esperienza passata di spedizioni infestate
originarie della Cina, è opportuno che le importazioni da tale paese
siano regolate da disposizioni speciali. Poiché la maggior parte delle
intercettazioni in piante specificate importate dalla Cina è stata
segnalata su piante di Acer spp., è opportuno mantenere attivo il bando
sulle importazioni di queste ultime fino al 30 aprile 2012, come
precedentemente stabilito.
(6) È opportuno prevedere lo spostamento di piante all’interno dell’Unione.
(7) Gli Stati membri devono effettuare ispezioni annuali e notificarne
i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri. È opportuno
definire disposizioni che regolino le notifiche nei casi in cui
l’organismo specificato compaia in uno Stato membro, o in una parte di
esso, in cui precedentemente non si era a conoscenza della sua presenza
o si riteneva che esso fosse stato eradicato. Al fine di consentire
un’azione rapida a livello dell’Unione, ove opportuno, occorre
stabilire un termine di cinque giorni entro cui lo Stato membro deve
notificare la presenza dell’organismo specificato.
(8) Per eradicare l’organismo specificato e impedirne la diffusione,
gli Stati membri devono delimitare le zone interessate e adottare le
misure necessarie. Dette misure devono comprendere attività di
sensibilizzazione realizzate dagli Stati membri per aumentare la
consapevolezza pubblica in merito alla minaccia rappresentata
dall’organismo specificato. Gli Stati membri devono inoltre stabilire
periodi di tempo specifici per l’attuazione di dette misure. Nei casi
in cui l’eradicazione dell’organismo specificato non sia più possibile,
gli Stati membri devono adottare misure per il suo contenimento.
(9) In particolari circostanze, agli Stati membri deve essere
consentito di non delimitare le zone interessate e di adottare misure
che si limitano a distruggere il materiale infestato, effettuando
attività di monitoraggio intensivo volte a rintracciare le piante
associate al caso di contaminazione in questione.
(10) Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e agli
altri Stati membri una relazione riguardante le misure che hanno
adottato o che intendono adottare, nonché i motivi per cui hanno deciso
di non delimitare le zone interessate. Devono inoltre trasmettere
annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione
aggiornata di detta relazione contenente una descrizione esauriente
della situazione.
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(11) È dunque opportuno abrogare la decisione 2008/840/CE.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) per «piante specificate» s’intendono le piante destinate
all’impianto, il cui fusto o il colletto della cui radice ha un
diametro uguale o superiore ad 1 cm, nel punto più spesso, diverse
dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula
spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp.,
Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus
spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp.,
Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;
b) per «luogo di produzione» s’intende il luogo di produzione come
definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di
seguito «ISPM») ( 1 ) n. 5;
c) per «organismo specificato» s’intende Anoplophora chinensis (Forster).
Articolo 2
Importazione delle piante specificate originarie di paesi terzi eccetto la Cina
Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi, diversi
dalla Cina, dove l’organismo specificato è notoriamente presente, le
piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se
rispettano le condizioni seguenti:
a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1;
b) al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo
ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera
A, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non
viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
Articolo 3
Importazione delle piante specificate originarie della Cina
1. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante
specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le
condizioni seguenti:
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( 1 ) Glossario di termini
fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 del segretariato della
Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.
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a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1;
b) al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo
ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera
B, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non
viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;
c) il luogo di produzione di dette piante:
i) è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;
ii) è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dalla
Commissione agli Stati membri in conformità al paragrafo 3;
iii) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione
fra la Commissione e gli Stati membri relativa alla sua rimozione dal
registro in conformità al paragrafo 3; e
iv) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione
fra la Commissione e gli Stati membri in conformità ai paragrafi 4 o 5.
2. Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012.
A partire dal 1 o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di
produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la
protezione dei vegetali in conformità all’allegato I, sezione 1,
lettera B, punto 1, lettera b).
Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di
produzione poiché ha riscontrato che quest’ultimo non è più conforme
all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la
Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata
dell’organismo specificato in piante specificate importate dal luogo di
produzione in questione, e qualora la Cina metta a disposizione della
Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione
trasmette agli Stati membri tale versione aggiornata.
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Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di
produzione perché ha riscontrato che quest’ultimo è conforme
all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina
metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del
registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione
trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note
esplicative agli Stati membri.
La Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a
disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
4. Qualora, durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione
registrati, come definito nell’allegato I, sezione 1, lettera B, punto
1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per
la protezione dei vegetali comprovi la presenza dell’organismo
specificato e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la
Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta.
La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
5. Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle
citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel
registro non è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1,
lettera b), o che l’organismo specificato è presente su piante
specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica
agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione.
La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.
Articolo 4
Spostamenti di piante specificate all’interno dell’Unione
Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno
dell’Unione in conformità all’articolo 6 possono essere spostate
all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste
nell’allegato I, sezione 2, punto 1.
Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma
introdotte in dette zone, possono essere spostate all’interno
dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I,
sezione 2, punto 2.
Le piante specificate importate a norma degli articoli 2 e 3 da paesi
terzi dove l’organismo specificato è notoriamente presente possono
essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le
condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 3.
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Articolo 5
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare
l’eventuale presenza dell’organismo specificato e individuare eventuali
indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante
ospiti nel loro territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano i risultati di dette
ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile
di ogni anno.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano, entro cinque giorni
e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, la presenza
dell’organismo specificato in una zona all’interno del loro territorio
in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva
che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione è
stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite.
Articolo 6
Zone delimitate
1. Se i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
confermano la presenza dell’organismo specificato in una determinata
zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con
altri mezzi, gli Stati membri interessati definiscono senza indugio una
zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto,
conformemente all’allegato II, sezione 1.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II,
sezione 2, punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire zone
delimitate conformemente al paragrafo 1. In questo caso, gli Stati
membri adottano le misure in conformità al punto 2 di detta sezione.
3. Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite nell’allegato II, sezione 3.
4. Gli Stati membri stabiliscono i periodi di tempo per l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 7
Relazioni sulle misure
1. Entro trenta giorni dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo
2, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri
una relazione sulle misure che hanno adottato o che intendono adottare
conformemente all’articolo 6.
Qualora sia stata definita una zona delimitata, detta relazione
contiene anche la descrizione di detta zona, nonché informazioni circa
la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli
sull’attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per
conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante
specificate all’interno dell’Unione di cui all’articolo 4.
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La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.
Qualora gli Stati membri decidano di non stabilire una zona delimitata
a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, la relazione deve specificare i
dati e motivi che giustificano tale decisione.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla
Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente un
elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma
dell’articolo 6, nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro
posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che gli Stati
membri hanno adottato o intendono adottare.
Articolo 8
Conformità
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi
alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da
essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione
dell’organismo specificato in modo da renderli conformi alla presente
decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 9
Abrogazione
La decisione 2008/840/CE è abrogata.
Articolo 10
Riesame
La presente decisione verrà riesaminata entro il 31 maggio 2013.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO I
1. Prescrizioni specifiche relative alle importazioni
A. Importazioni originarie di paesi terzi eccetto la Cina
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A,
punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15,
17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39,
40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate
originarie di paesi terzi diversi dalla Cina, in cui l’organismo
specificato è notoriamente presente, devono essere accompagnate da un
certificato, come previsto all’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta
direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un
luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale
per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una
zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va
indicato alla rubrica «Luogo d’origine»; oppure
▼M1
b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni
prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due
anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne
da Anoplophora chinensis (Forster) ai sensi delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie:
▼B
i) registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine; e
ii) che è stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali
annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis
(Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata
constatata la presenza di tale organismo; e
iii) dove le piante sono state coltivate in un sito:
— a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure
— in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è
circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km
sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di
Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni.
Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis
(Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per
ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e
iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono
state sottoposte a un’ispezione ufficiale minuziosa per rilevare
l’eventuale presenza dell’organismo specificato, in particolare nelle
radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un
campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto
ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento
dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %;
oppure
c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i
requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i
requisiti seguenti:
i) al momento dell’esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;
ii) le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv).
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▼B
2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono
ispezionate minuziosamente al punto d’entrata o presso il luogo di
destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della
Commissione ( 1 ). I metodi di controllo applicati assicurano il
rilevamento di eventuali tracce dell’organismo specificato, in
particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione
comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del
campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere
almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di
affidabilità del 99 %.
B. Importazioni originarie della Cina
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A,
punti 9, 16, 18 e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15,
17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39,
40, 43, 44, 46 della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate
originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato,
come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva,
che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un
luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale
cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da
organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome
della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo
d’origine»; oppure
▼M1
b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni
prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due
anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne
da Anoplophora chinensis (Forster) ai sensi delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie:
▼B
i) registrato e controllato dall’organizzazione nazionale cinese per la protezione delle piante; e
ii) che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e
iii) dove le piante sono state coltivate in un sito:
— a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure
— in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è
circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km
sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di
Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni.
Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis
(Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per
ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo;
e
_______________________________________
( 1 ) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
2012D0138 — IT — 14.06.2014 — 001.001 — 11
▼B
iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono
state sottoposte a un’ispezione ufficiale minuziosa comprendente un
campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare
l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare
nelle radici e nel fusto.
Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali
da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con
un livello di affidabilità del 99 %; oppure
c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i
requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i
requisiti seguenti:
i) al momento dell’esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;
ii) le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv);
d) il numero di registrazione dello stabilimento di produzione.
2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono
ispezionate minuziosamente al punto d’entrata o presso il luogo di
destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE. I metodi di
controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su
ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce
dell’organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto
delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono
essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della
contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.
Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:
Numero di piante nel lotto |
Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare) |
1-4 500 |
10 % delle dimensioni del lotto |
> 4 500 |
450 |
2. Condizioni per lo spostamento
▼M1
1. Le piante specificate originarie ( 1 ) di zone delimitate
all'interno dell'Unione possono essere spostate all'interno dell'Unione
solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e
rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (
2 ) e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima
del trasporto o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se
sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in un luogo di
produzione:
▼B
i) registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE della Commissione ( 3 ); e
ii) che è stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali
annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo specificato,
effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata
la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende
un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle
piante; le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono
essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della
contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %; e
______________________________________
( 1 ) Glossario di termini
fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati
fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della
Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.
( 2 ) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. ( 3 ) GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.
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▼B
iii) situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito:
— a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specificato, oppure
— in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il
campionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascun lotto di
piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella
tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che è
sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento
dell’organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito,
effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali l’organismo
specificato, o tracce di esso, non è stato trovato.
I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere
innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro
diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.
2. Le piante specificate non originarie ( 1 ) delle zone delimitate, ma
introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone,
possono essere spostate all’interno dell’Unione a condizione che detto
luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto
iii), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e
rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.
3. Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l’organismo
specificato è notoriamente presente, conformemente alla sezione 1,
possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate
dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.
__________________________________
( 1 ) Glossario di termini
fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati
fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della
Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.
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ALLEGATO II
DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 6
1. Definizione delle zone delimitate
1. Le zone delimitate sono costituite da:
a) una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza dell’organismo
specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che
presentano sintomi causati dall’organismo specificato e, se necessario,
tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della
messa in coltivazione; e
b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.
2. La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici
validi, sulla biologia dell’organismo specificato, sul livello di
contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti
nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento dell’organismo
specificato. Nei casi in cui l’organismo ufficiale responsabile
conclude che è possibile eradicare l’organismo specificato, tenendo
conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei
risultati di un’indagine specifica o dell’applicazione immediata di
misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona
cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della
zona infestata. Qualora l’eradicazione dell’organismo specificato non
sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km.
3. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata al di fuori
della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona
cuscinetto andranno modificati di conseguenza.
4. Se, in base alle ispezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e al
monitoraggio di cui all’allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in
una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo
specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un
altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è
possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un
ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in
questione o per un’area dal clima simile. È possibile revocare la
delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori
ispezioni, le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1, sono
soddisfatte.
2. Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate
1. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri non sono
tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell’articolo 6,
paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) vi sono prove che l’organismo specificato è stato introdotto nella
zona con le piante su cui è stato trovato e vi è motivo di credere che
queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona
in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato,
immediatamente associato ad una pianta specificata o no, che
presumibilmente non porterà ad un insediamento; e
b) è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo
specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo
specificato non è possibile a motivo della sua biologia e in base ai
risultati di un’indagine specifica e di misure di eradicazione che
possono comprendere l’abbattimento e la distruzione precauzionale di
piante specificate, comprese le loro radici, dopo che queste sono state
esaminate.
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2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, gli Stati
membri non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che
adottino le misure seguenti:
a) misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo
specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;
b) monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita
dell’organismo specificato, più un anno, ovvero almeno quattro anni
consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o
al luogo dove è stato rilevato l’organismo specificato; per il primo
anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare ed intensivo;
c) distruzione di tutto il materiale vegetale infestato;
d) individuazione dell’origine della contaminazione e delle piante ad
essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite
campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;
e) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all’organismo;
f) qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione
dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 ( 1 ) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 ( 2 ).
Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7.
3. Misure da adottare nelle zone delimitate
1. Nelle zone delimitate gli Stati membri sono tenuti ad adottare le
seguenti misure al fine di eradicare l’organismo specificato:
a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che
presentano sintomi causati dall’organismo specificato, nonché rimozione
completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano
trovate al di fuori del periodo di volo dell’organismo specificato,
l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del
successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un organismo
ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli
abbattimenti sopra citati, è consentita l’applicazione di misure di
eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di
protezione dalla diffusione dell’organismo specificato; le ragioni che
hanno portato ad una tale decisione la descrizione delle misure vanno
notificate alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 7;
b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m
intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in
questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione;
in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile
stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra
citati, si procede all’esame individuale e dettagliato di tutte le
piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non
devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di
contaminazione, nonché all’applicazione, ove opportuno, di misure volte
a impedire qualunque possibile diffusione dell’organismo specificato a
partire da queste piante;
c) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle
lettere a) e b), nonché delle loro radici, prendendo tutte le
precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo
specificato durante e dopo l’abbattimento;
________________________________
( 1 ) Orientamenti sui programmi di
eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9
del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali, Roma.
( 2 ) L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla
gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di
riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione
internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.
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d) evitare qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
e) individuazione dell’origine della contaminazione e delle
piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche
tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di
contaminazione;
f) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;
g) divieto di piantare nuove piante specificate all’aria aperta in una
zona di cui all’allegato II, sezione 3, punto 1, lettera b), eccetto
che per i luoghi di produzione di cui all’allegato I, sezione 2;
h) monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato
tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante
ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso,
ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di
campioni va indicato nella relazione di cui all’articolo 7;
i) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del
pubblico sulle minacce rappresentate dall’organismo nonché sulle misure
adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione,
comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate
dalla zona delimitata conformemente all’articolo 6;
j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi
specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta
in grado di impedire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in
particolare misure relative all’accessibilità e all’eliminazione
adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate,
indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di
proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è
responsabile;
k) qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione
dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 ( 1 ) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 ( 2 ).
Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7.
2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 5, svolte in
un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la
presenza dell’organismo specificato in una zona e qualora vi siano
prove che l’organismo specificato non può più essere eradicato, gli
Stati membri possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento
dell’organismo specificato nella zona in questione. Dette misure
includono almeno le seguenti azioni:
a) abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano
sintomi causati dall’organismo specificato, nonché rimozione completa
delle radici. Le attività di abbattimento devono iniziare
immediatamente, tuttavia qualora le piante infestate siano trovate al
di fuori del periodo di volo dell’organismo specificato, l’abbattimento
e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo
di volo; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile
stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra
citati, è consentita l’applicazione di misure di eradicazione
alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla
diffusione dell’organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad
una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla
Commissione nella relazione di cui all’articolo 7;
______________________
( 1 ) Orientamenti sui
programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento
ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la
protezione dei vegetali, Roma.
( 2 ) L’impiego di misure integrate in
un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli
organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato
della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.
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b) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro
radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la
diffusione dell’organismo specificato dopo l’abbattimento;
c) prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;
e) divieto di piantare nuove piante specificate all’aria aperta in una
zona infestata di cui all’allegato II, sezione 1, punto 1, lettera a),
eccetto che per i luoghi di produzione di cui all’allegato I, sezione 2;
f) monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato
tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante
ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato;
il numero di campioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 7;
g) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del
pubblico sulle minacce rappresentate dall’organismo specificato, nonché
sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione
nell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante
specificate dalla zona delimitata conformemente all’articolo 6;
h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi
specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta
in grado di impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in
particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione
adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate,
indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di
proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è
responsabile;
i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo specificato.
Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7.