23.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

[notificata con il numero C(2012) 3137]

(2012/270/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo una valutazione effettuata dalla Commissione in base a un’analisi del rischio fitosanitario prodotta dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) provocano effetti nocivi sui vegetali sensibili a tali organismi. Essi infestano, in particolare, i tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito denominati «tuberi di patata», la cui produzione si estende a tutta l’Unione. I suddetti organismi non figurano né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Il Portogallo ha informato la Commissione della presenza di Epitrix cucumeris (Harris) ed Epitrix similaris (Gentner) sul proprio territorio. Una notifica inviata dalla Spagna l’8 settembre 2010 segnala i primi rilevamenti di Epitrix similaris (Gentner) in una regione del proprio territorio. Le informazioni disponibili indicano inoltre la presenza di Epitrix cucumeris (Harris) ed Epitrix tuberis (Gentner) in un paese terzo che esporta attualmente tuberi di patate verso l’Unione.

(3)

Occorre adottare misure in merito all’introduzione nell’Unione di tuberi di patate provenienti da paesi terzi nei quali gli organismi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) o Epitrix tuberis (Gentner) siano notoriamente presenti. È inoltre opportuno prevedere misure adeguate in merito alla circolazione di tuberi di patate originari di zone dell’Unione nelle quali sia confermata la presenza di uno o più dei suddetti organismi.

(4)

Tutti gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini riguardanti la presenza di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) sui tuberi e i campi di patate e notificarne i risultati. Gli Stati membri possono altresì decidere di sottoporre altri vegetali a ispezione.

(5)

In base a tali misure gli Stati membri dovranno delimitare le aree in cui si registra una presenza confermata di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) o Epitrix tuberis (Gentner) al fine di eradicare o quantomeno contenere la diffusione dei suddetti organismi e sottoporne la presenza a monitoraggio intensivo.

(6)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(7)

La presente decisione resterà in vigore fino al 30 settembre 2014 al fine di disporre del tempo necessario a valutarne l’efficacia.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione di tuberi di patate nell’Unione

1.   I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari (2) di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere introdotti nell’Unione solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, paragrafo 1.

2.   Al loro ingresso nell’Unione i tuberi di patate sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, paragrafo 5.

Articolo 3

Circolazione di tuberi di patate all’interno dell’Unione

I tuberi di patate originari delle zone delimitate all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 5 possono circolare all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, paragrafo 1.

I tuberi di patate introdotti nell’Unione a norma dell’articolo 2 da paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o più degli organismi specificati possono essere fatti circolare all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, paragrafo 3.

Articolo 4

Indagini e notifiche degli organismi specificati

1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all’interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

2.   La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.

Articolo 5

Zone delimitate e misure da adottare in tali zone

1.   Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un’area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all’allegato II, sezione 1.

Tale Stato membro adotta le misure di cui all’allegato II, sezione 2.

2.   Laddove uno Stato membro adotti le misure di cui al paragrafo 1, notifica immediatamente l’elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.

Articolo 6

Conformità

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione degli organismi specificati in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione di tali misure.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2014.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.


ALLEGATO I

SEZIONE 1

Prescrizioni specifiche relative all’introduzione nell’unione

1)

Ferme restando le disposizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o più degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma della direttiva 2000/29/CE («il certificato») che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l’informazione di cui ai punti 2 e 3.

2)

Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b):

a)

i tuberi di patate sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l’assenza del rischio di diffusione.

3)

Il certificato deve riportare quanto segue:

a)

deve attestare che, nel corso di un’ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell’esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non più dello 0,1 % di terra;

b)

deve attestare che il materiale d’imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all’importazione è pulito.

4)

Qualora venga fornita l’informazione di cui alla lettera a), paragrafo 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d’origine».

5)

I tuberi di patate introdotti nell’Unione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1) al fine di confermarne la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

1)

I tuberi di patate originari di zone delimitate all’interno dell’Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (2) e se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.

2)

I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato a norma dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (3) o da un produttore registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE della Commissione (4), oppure trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE;

b)

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l’assenza del rischio di diffusione; e

c)

il materiale d’imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito.

3)

I tuberi di patate introdotti nell’Unione a norma della sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all’interno dell’Unione solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al paragrafo 1.


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(3)  GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

(4)  GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.


ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5

SEZIONE 1

definizione delle zone delimitate

1)

Le zone delimitate sono costituite da:

a)

una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui è stata confermata la presenza di un organismo specificato nonché quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e

b)

una zona cuscinetto che si estenda almeno 100 m oltre i confini della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l’intero campo entrerà a far parte della «zona tampone».

2)

Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrerà definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.

3)

Per definire le zone infestate e le «zone tampone» gli Stati membri dovranno, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.

4)

Se la presenza di un organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della «zona tampone» andranno modificati di conseguenza.

5)

Qualora in base alle indagini di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato dovrà confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. Sarà tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

SEZIONE 2

Misure nelle zone delimitate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Le misure adottate dagli Stati membri nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue:

1)

misure volte all’eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all’occorrenza, di piantare piante ospiti;

2)

monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee indagini;

3)

sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.