10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry)

[notificata con il numero C(2012) 7803]

(2012/697/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha informato la Commissione che la Pomacea insularum è presente in una delle sue regioni.

(2)

Da una valutazione effettuata dalla Commissione in base a un’analisi del rischio fitosanitario realizzata dalla Spagna e a un parere scientifico (2) e a una dichiarazione (3) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare risulta che il genere Pomacea (Perry) provoca effetti nocivi per le piante acquatiche. La difficoltà nell’identificazione tassonomica delle diverse specie e il fatto che non si può escludere che tutte le specie siano nocive rendono necessario regolamentare il genere Pomacea (Perry). Tale genere non è menzionato né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Dato il rischio di diffusione del suddetto organismo in campi e in corsi d’acqua e la mancanza di provvedimenti meno restrittivi che possano efficacemente combattere la minaccia che esso costituisce, occorre vietare l’introduzione e la diffusione di tale genere all’interno dell’Unione.

(4)

Vanno inoltre previste misure relative all’introduzione e agli spostamenti nell’Unione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua.

(5)

Vanno effettuate ispezioni per individuare la presenza del genere Pomacea (Perry) nelle zone in cui è probabile rinvenire l’organismo specificato, e vanno notificati i risultati di tali ispezioni.

(6)

Nei casi in cui è riscontrata la presenza del genere Pomacea (Perry) in campi e in corsi d’acqua gli Stati membri devono istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza.

(7)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(8)

La presente decisione va riesaminata entro il 28 febbraio 2015.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proibizioni relative al genere Pomacea (Perry)

Il genere Pomacea (Perry), in seguito «l’organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso all’interno dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua

I vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua, in seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione se soddisfano i requisiti di cui all’allegato I, sezione 1, punto 1.

Al loro ingresso nell’Unione i vegetali specificati sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, punto 2.

Articolo 3

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

I vegetali specificati originari di zone delimitate costituite a norma dell’articolo 5 possono essere spostati all’interno dell’Unione purché soddisfino le condizioni di cui all’allegato I, sezione 2.

Articolo 4

Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specificato sulle piante di riso e, se del caso, su altri vegetali specificati in campi e in corsi d’acqua.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Se l’organismo specificato è rinvenuto o si sospetta che sia presente in campi e in corsi d’acqua, esso va immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.

Articolo 5

Zone delimitate, misure da attuare in tali zone, programmi di sensibilizzazione e notifica

1.   Se sulla base dei risultati delle ispezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o di altre prove, uno Stato membro constata che l’organismo specificato è presente nel suo territorio in un campo o in un corso d’acqua in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, tale Stato membro stabilisce immediatamente, o se necessario, modifica, una zona delimitata consistente in una zona infestata e una zona cuscinetto, come indicato nell’allegato II, sezione 1.

All’interno della zona delimitata adotta tutte le misure necessarie per eradicare l’organismo specificato. Tali misure comprendono le misure di cui all’allegato II, sezione 2.

2.   Se una zona delimitata è stabilita o modificata conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, se necessario, istituisce o modifica un programma di sensibilizzazione.

3.   Qualora in base alle ispezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo specificato non venga rilevato per un periodo di quattro anni consecutivi in una zona delimitata, lo Stato membro interessato conferma che tale organismo non è più presente nella zona suddetta e che la stessa non è più una zona delimitata.

4.   Qualora uno Stato membro adotti misure in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3, esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco delle zone delimitate, le informazioni sulla loro delimitazione, comprese le mappe che indicano la loro ubicazione, nonché una descrizione delle misure applicate in tali zone delimitate.

Articolo 6

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 7

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro il 28 febbraio 2015.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2552.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(4):2645.


ALLEGATO I

INTRODUZIONE E SPOSTAMENTI DEI VEGETALI SPECIFICATI

Sezione 1

Prescrizioni specifiche relative all’introduzione nell’Unione

1)

Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originari di un paese terzo sono accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, di tale direttiva, che includa alla voce «Dichiarazione supplementare» l’informazione che i vegetali specificati sono stati riconosciuti indenni dall’organismo specificato immediatamente prima di lasciare il paese terzo interessato;

2)

I vegetali specificati introdotti nell’Unione in conformità al punto 1) sono ispezionati al punto di entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE (1) della Commissione al fine di confermare la loro conformità alle prescrizioni di cui al punto 1).

Sezione 2

Condizioni per gli spostamenti

I vegetali specificati originari di zone delimitate all’interno dell’Unione possono circolare tra queste zone e le zone non delimitate all’interno dell’Unione se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2).


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.


ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5

Sezione 1

Istituzione e modifica delle zone delimitate

1)

Le zone delimitate di cui all’articolo 5 sono conformi ai punti 2) e 3);

2)

La zona infestata comprende i luoghi in cui è stata accertata la presenza dell’organismo specificato;

Se la zona infestata comprende parte di un campo coltivato, il resto del campo è incluso nella zona infestata;

3)

È stabilita una zona cuscinetto di larghezza di almeno 500 m intorno alla zona infestata. Tuttavia, tale zona cuscinetto comprende solo i corsi d’acqua e le zone sature di acqua dolce.

Se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, il corso d’acqua è incluso nella zona cuscinetto per una lunghezza di almeno 1 000 m a valle e 500 m a monte del luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’organismo specificato;

4)

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano occorre definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse. In altri casi, ove necessario, gli Stati membri definiscono una zona delimitata che comprenda varie zone delimitate e le zone tra di esse;

5)

Per definire le zone infestate e le zone cuscinetto gli Stati membri considerano, sulla base di fondati principi scientifici, i seguenti elementi: la biologia dell’organismo specificato, il livello di infestazione, la distribuzione dei vegetali specificati, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati;

6)

Se viene rilevata la presenza dell’organismo specificato nella zona cuscinetto la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è modificata di conseguenza.

Sezione 2

Misure nelle zone delimitate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri nelle zone delimitate comprendono i seguenti elementi:

a)

la rimozione e l’eliminazione dell’organismo specificato;

b)

il monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni due volte l’anno con una particolare attenzione alle zone cuscinetto;

c)

gli Stati membri prevedono un protocollo d’igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano venire in contatto con l’organismo specificato ed essere in grado di diffonderlo.