7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

[notificata con il numero C(2012) 8816]

(2012/756/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia ha informato la Commissione della presenza nel suo territorio di un nuovo ceppo aggressivo di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nel seguito «l’organismo specificato», l’agente causale del cancro del kiwi, e di aver adottato misure ufficiali per evitare l’ulteriore introduzione e diffusione nel suo territorio dell’organismo specificato. Dalle informazioni disponibili emerge inoltre che il nuovo ceppo aggressivo dell’organismo specificato è presente in un paese terzo che esporta il materiale di moltiplicazione delle piante di kiwi, compreso il polline, nell’Unione.

(2)

L’organismo specificato non è menzionato né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE. Da un’analisi preliminare del rischio fitosanitario realizzata dalla Commissione sulla base di una valutazione a cura dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) emerge che l’organismo specificato provoca effetti nocivi alle piante di Actinidia Lindl.

(3)

Data la complessità che comporta l’identificazione tassonomica del nuovo ceppo aggressivo dell’organismo specificato, è opportuno prevedere misure applicabili all’organismo specificato in quanto tale, senza limitarle al ceppo in questione.

(4)

Occorre prevedere misure relative all’introduzione nell’Unione di vegetali destinati alla piantagione di Actinidia Lindl. dai paesi terzi. Occorre inoltre prevedere misure relative agli spostamenti all’interno dell’Unione dei medesimi vegetali originari dell’Unione.

(5)

È opportuno procedere, in tutti gli Stati membri, a indagini sulla presenza dell’organismo specificato e alla notifica dei relativi risultati.

(6)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(7)

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016 per lasciare il tempo necessario a seguire l’andamento della situazione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di emergenza contro Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nel seguito «l’organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso all’interno dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl.

Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl., nel seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l’introduzione, precisate all’allegato I.

Articolo 3

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

I vegetali specificati possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche, precisate all’allegato II.

Articolo 4

Indagini e notifiche relative all’organismo specificato

1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno dell’indagine.

2.   Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell’organismo specificato in una parte del suo territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata.

3.   Se l’organismo specificato è rilevato o si sospetta che sia presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, è data immediatamente notifica agli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 5

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 6

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’INTRODUZIONE NELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Sezione I

Certificato fitosanitario

1)

I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (nel seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3.

2)

Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dall’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» — National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO (1);

c)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo specificato dall’NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO (2). I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo specificato. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultati esenti dall’organismo specificato.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

d)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo specificato dall’NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO (2).

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 4 500 m. Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta questa zona due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione. L’organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.

3)

Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c);

b)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall’organismo specificato;

c)

i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4)

Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato.

Sezione II

Ispezione

I vegetali specificati introdotti nell’Unione accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).

Se i vegetali specificati sono introdotti nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di entrata informa l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di destinazione.


(1)  Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione delle zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), FAO 2011.

(2)  Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), FAO 2011.

(3)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI NELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3

1)

I vegetali specificati originari dell’Unione possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2.

2)

I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne dall’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda l’organismo specificato in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE;

c)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro conformemente alla ISPM n. 4 della FAO (2);

d)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO (3). I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo specificato. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima di essere spostati e sono risultati esenti dall’organismo specificato.

Il luogo in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

e)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO (3).

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 500 m, nel seguito «la zona circostante». Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta la zona circostante due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L’organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.

La zona circostante è circondata da un’ulteriore zona avente un raggio di 4 km, nella quale, in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l’organismo specificato è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti e di tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m.

3)

Se le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:

a)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c) o d);

b)

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall’organismo specificato;

c)

i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4)

I vegetali specificati introdotti nell’Unione conformemente all’allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1.


(1)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(2)  Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione delle zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), FAO 2011.

(3)  Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), FAO 2011.