1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2013

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano

[notificata con il numero C(2013) 4683]

(2013/413/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE in combinato disposto con il suo allegato III, parte A, punto 12, gli Stati membri vietano l’introduzione nell’Unione delle patate non destinate alla piantagione originarie del Libano. In conformità all’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono essere previste deroghe a tale divieto purché non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, sezione I, parte A, punto 25.2, gli Stati membri vietano l’introduzione nell’Unione delle patate a meno che siano originarie di paesi notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo nocivo interessato») o che applicano disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell’Unione per la lotta contro tale organismo nocivo. Il Libano non soddisfa nessuna di queste condizioni. In conformità all’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono essere previste deroghe a tale divieto purché non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(3)

In base alle informazioni fornite dal Libano e raccolte nel paese durante una missione effettuata nel marzo 2006 dall’Ufficio alimentare e veterinario nonché alle successive informazioni ricevute dal Libano, è stato possibile accertare che le patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di regioni di Akkar e Bekaa sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate.

(4)

Occorre pertanto autorizzare l’introduzione nell’Unione delle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, purché siano soddisfatte condizioni atte a garantire che l’organismo nocivo interessato non è presente nelle patate al momento dell’introduzione nel territorio dell’Unione. Tali condizioni devono riguardare la produzione in zone indenni dall’organismo nocivo interessato, lo svolgimento di controlli in tali zone, la produzione a partire da tuberi seme certificati e i requisiti in materia di manipolazione, immagazzinamento, imballaggio e preparazione.

(5)

Le patate devono essere introdotte nell’Unione attraverso punti di entrata designati, per garantire controlli efficaci e la riduzione dei rischi fitosanitari.

(6)

Per garantire il controllo dei rischi fitosanitari occorre definire prescrizioni relative alle ispezioni. È necessario stabilire che il campionamento e le prove vengano effettuati conformemente allo schema di prove definito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (2).

(7)

È necessario che le patate siano introdotte e spostate all’interno dell’Unione solo se adeguatamente etichettate in modo da indicare l’origine libanese e altre informazioni pertinenti volte a impedire che vengano piantate e a garantirne l’identificazione e la tracciabilità.

(8)

Dopo ogni campagna d’importazione occorre che gli Stati membri forniscano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sulle importazioni effettuate, in modo che possa essere valutata l’applicazione di detta decisione.

(9)

La deroga deve essere limitata nel tempo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato III, parte A, punto 12, e all’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con il suo allegato IV, sezione I, parte A, punto 25.2, gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione nel loro territorio delle patate definite nell’allegato III, parte A, punto 12, di detta direttiva (di seguito: «patate») originarie delle regioni di Akkar o Bekaa in Libano che soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE è rilasciato in Libano. Detto certificato comprende i seguenti elementi nella «Dichiarazione supplementare»:

a)

una dichiarazione «in conformità ai requisiti UE stabiliti dalla decisione di esecuzione della Commissione 2013/413/UE»;

b)

il numero del lotto;

c)

il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi del punto 1 dell’allegato.

Articolo 3

Punti di entrata

1.   Le patate autorizzate a norma dell’articolo 1 possono essere introdotte nell’Unione solo attraverso un punto di entrata designato per tale introduzione dallo Stato membro nel quale è situato il punto di entrata.

2.   Tale Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al Libano i punti di entrata nonché il nome e l’indirizzo dell’organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto di entrata.

Articolo 4

Ispezioni degli Stati membri

1.   Da ogni lotto di una partita sono prelevati, ai fini delle analisi ufficiali, campioni di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo nocivo interessato»). Ciascun campione è costituito almeno da 200 tuberi. Se un lotto supera 25 t viene prelevato un campione ogni 25 t e un altro per la parte rimanente del lotto.

2.   Gli organismi ufficiali responsabili effettuano un esame visivo dei campioni per individuare i sintomi dell’organismo nocivo interessato nei tuberi tagliati.

Nel corso di tale esame tutti i lotti della partita interessata restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.

3.   Se durante l’esame di cui al paragrafo 2 vengono individuati i sintomi dell’organismo nocivo interessato, sono effettuate prove in conformità all’allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10 della direttiva 93/85/CEE volte a determinare se detto organismo nocivo è presente.

Durante lo svolgimento di tali prove tutti i lotti della partita interessata e tutte le altre partite che contengono un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e si trovano sotto il controllo dell’organismo ufficiale responsabile, restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.

4.   Se in un campione è confermata la presenza dell’organismo nocivo interessato a norma del paragrafo 3, ogni estratto residuo di patata viene mantenuto e conservato in condizioni adeguate e il lotto interessato non viene introdotto nell’Unione.

Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, vengono sottoposti a prove a norma dell’allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10, della direttiva 93/85/CEE.

5.   Per quanto riguarda i lotti nei cui campioni non vengono individuati sintomi dell’organismo nocivo interessato durante l’esame di cui al paragrafo 2, in tutti i lotti sono effettuate prove volte a individuare un’eventuale infezione latente in conformità all’allegato I, punto 1.2 e punti da 3 a 10, della direttiva 93/85/CEE.

Nel corso di tali prove il lotto resta sotto controllo ufficiale e non viene spostato né utilizzato.

Se in un campione è confermata la presenza dell’organismo nocivo interessato a norma del primo comma, ogni estratto residuo di patata viene mantenuto e conservato in condizioni adeguate e il lotto interessato non viene introdotto nell’Unione.

Articolo 5

Notifica di casi sospetti o confermati

1.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui è sospettata la presenza dell’organismo nocivo interessato in seguito al saggio rapido di selezione preliminare di cui all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 93/85/CEE o al saggio di selezione preliminare di cui all’allegato I, punto 1.2, di detta direttiva.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui è confermata la presenza dell’organismo nocivo interessato in conformità all’allegato I, punti 1.1 e 1.2, della direttiva 93/85/CEE.

Articolo 6

Etichettatura

1.   Le patate vengono introdotte nell’Unione e spostate al suo interno solo se recano un’etichetta in una delle lingue ufficiali dell’Unione che comprende quanto segue:

a)

l’indicazione che sono originarie del Libano;

b)

il nome della zona indenne da organismi nocivi;

c)

il nome e il numero di identificazione del produttore;

d)

il numero del lotto.

2.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell’organizzazione libanese per la protezione delle piante.

Articolo 7

Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti derivanti dall’imballaggio o dalla trasformazione delle patate nell’Unione sono smaltiti in modo da garantire che l’organismo nocivo interessato non possa insediarsi né diffondersi.

Articolo 8

Obblighi di notifica degli importatori

1.   L’importatore notifica con sufficiente anticipo all’organismo ufficiale responsabile del punto di entrata nello Stato membro interessato la propria intenzione di introdurre una partita.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende quanto segue:

a)

la quantità delle partite interessate;

b)

data d’introduzione prevista;

c)

nome e indirizzo dell’importatore.

Articolo 9

Comunicazioni relative alle importazioni

Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro di importazione fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative ai quantitativi indicando i lotti, le partite e le tonnellate importate a norma della presente decisione tra il 1o gennaio dello stesso anno e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 10

Riesame

La Commissione riesamina la presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Articolo 11

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 ottobre 2015.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 259 del 4.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

REQUISITI SULLE IMPORTAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

La deroga prevista all’articolo 1 si applica alle patate che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 1 a 9.

1)   Zone di produzione

Le patate devono essere prodotte nelle regioni di Akkar o Bekaa, in zone dichiarate ufficialmente indenni dall’organismo nocivo interessato (zone indenni da organismi nocivi) dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 sui requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi (1) e comunicate annualmente dal Libano alla Commissione europea.

2)   Controllo delle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi devono essere oggetto di controlli annuali sistematici e rappresentativi volti a individuare l’organismo nocivo interessato, effettuati dalle autorità libanesi durante la produzione e nei cinque anni precedenti.

I controlli devono svolgersi sui campi di patate situati nelle zone indenni da organismi nocivi e sulle patate raccolte in tali zone.

I controlli comprendono quanto segue:

a)

controllo visivo dei campi durante la stagione di crescita;

b)

esame visivo delle patate raccolte per individuare i sintomi dell’organismo nocivo interessato nei tuberi tagliati;

c)

analisi di laboratorio sulle patate che presentano sintomi e su quelle che non ne presentano.

I controlli non devono comportare il rinvenimento dell’organismo nocivo interessato o di qualsiasi altro elemento che possa indicare che la zona non è indenne da organismi nocivi ai sensi del punto 1. I risultati dei controlli sono messi a disposizione della Commissione su sua richiesta.

3)   Produttore

Le patate devono essere coltivate da produttori iscritti nel registro dell’organizzazione libanese per la protezione delle piante.

4)   Produzione a partire da tuberi seme certificati

Le patate devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

a)

sono ottenute da tuberi seme certificati e importati dall’Unione nel Libano;

b)

sono ottenute da tuberi seme importati in Libano da un paese terzo o da parti di esso, i cui semi tuberi non sono oggetto di un divieto di entrata nell’Unione a norma dell’allegato III della direttiva 2000/29/CE e sono certificati in detto paese terzo.

5)   Campi di produzione

Le patate devono essere coltivate in campi nei quali durante i cinque anni precedenti non sono state coltivate patate diverse da quelle di cui al punto 4.

6)   Manipolazione

Le patate devono essere manipolate utilizzando macchinari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati per manipolare patate che soddisfano i punti da 1 a 5;

b)

se sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a), sono stati adeguatamente puliti e disinfettati prima di essere utilizzati per gli scopi di cui alla lettera a).

7)   Immagazzinamento

Le patate devono essere conservate in magazzini che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati per immagazzinare patate che soddisfano i punti da 1 a 6;

b)

se sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a), sono stati sottoposti ad opportune misure igieniche prima di essere utilizzati per gli scopi di cui alla lettera a).

8)   Imballaggio

Il materiale da imballaggio utilizzato per le patate deve essere nuovo o pulito e disinfettato.

9)   Preparazione delle patate e dei lotti destinati all’introduzione nell’Unione

Le patate devono soddisfare le seguenti condizioni relative alla loro preparazione:

a)

sono prive di terra, foglie e altri residui vegetali;

b)

ai fini dell’introduzione nell’Unione sono presentate in lotti, ciascuno dei quali costituito da patate prodotte da un solo produttore e raccolte in un’unica zona, come indicato al punto 1;

c)

sono contenute in sacchi, imballaggi o altri contenitori, ciascuno dei quali è etichettato a norma dell’articolo 6.


(1)  ISPM 4. 1995. Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), Roma, IPPC, FAO.